Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22728 del 28/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.28/09/2017),  n. 22728

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21974/2012 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

CONCIATORI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOREDANA GOMBIA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7833/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/11/2011 R.G.N. 2053/10;

Il P.M. ha presentato conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che il Tribunale di Civitavecchia, accogliendo parzialmente la domanda proposta da C.P. nei confronti dell’Inps, le riconobbe il diritto alla fruizione dell’indennità speciale L. n. 508 del 1988, ex art. 3, dall’1.8.06 al 31.8.07 e dell’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 1980 dall’1.9.07; che proposta impugnazione dalla C., la Corte d’appello di Roma (sentenza depositata il 24.11.2011), in parziale riforma della gravata decisione, dichiarò che l’appellante aveva diritto a percepire la pensione per ciechi parziali (L. n. 382 del 1970) e l’indennità speciale per ciechi parziali (L. n. 508 del 1988) dall’1.8.06 al 31.10.07, nonchè l’indennità di accompagnamento (L. n. 18 del 1980) dall’1.9.07 e quella per ciechi assoluti (L. n. 382 del 1970) dall’1.11.07, condannando l’Inps all’erogazione delle relative prestazioni maggiorate degli interessi legali;

che per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con tre motivi;

che resiste C.P. con controricorso, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., mentre rimane intimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze; che il Procuratore Generale ha fatto pervenire le proprie conclusioni richiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso ed il rigetto degli altri due;

Considerato:

1. che col primo motivo l’Inps si duole della violazione e falsa applicazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66, artt. 1 e 7, L. 27 magio 1970, n. 382, artt. 1 e 5, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, artt. 5 e 6, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114, L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14-septies, nell’interpretazione autentica data dalla L. 8 ottobre 1984, n. 660, art. 1 e dell’art. 2697 c.c., nonchè dell’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo per il giudizio;

che si contesta, in particolare, che alla C. è stato riconosciuto il diritto alla pensione per ciechi parziali, di cui alla L. n. 382 del 1970, senza la verifica della sussistenza della situazione reddituale indispensabile per il conseguimento della prestazione, condizione, questa, che nemmeno era stata dedotta e provata dall’interessata;

2. che col secondo motivo l’Inps segnala la violazione e falsa applicazione della L. 21 novembre 1988, n. 508, artt. 1 e 3 e della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1,nonchè il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, dolendosi del fatto che la Corte di merito ha riconosciuto alla controparte il diritto all’indennità speciale per ciechi parziali dall’1.8.2006 al 31.10.2007 senza tener conto che la patologia dell’apparato visivo era stata già valutata allorchè le era stato riconosciuto, con decorrenza dall’1.9.2007, il diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla citata L. n. 18 del 1980, per cui la stessa affezione non avrebbe potuto essere posta a fondamento del riconoscimento di più provvidenze per i due mesi successivi al 31.8.2007, pena una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante;

3. che col terzo motivo l’istituto di previdenza lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66, art. 7,L. 28 marzo 1968, n. 406, art. 1,L. 27 maggio 1970, n. 382, artt. 1, 4, 5 e 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, artt. 5 e 6, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114, L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14-septies, nell’interpretazione autentica data dalla L. 8 ottobre 1984, n. 660, art. 1,L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 3 e dell’art. 2697 c.c.;

che attraverso tale motivo l’Inps lamenta che la Corte territoriale ha riconosciuto alla controparte il diritto all’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti ex lege n. 382 del 1970, a far data dall’1.11.2007, omettendo di verificare se quest’ultima fosse nella situazione reddituale per beneficiare della provvidenza;

4. che il primo motivo è fondato, atteso che la Corte d’appello di Roma, nel riconoscere all’appellante il diritto alla pensione per ciechi parziali di cui alla L. n. 382 del 1970, non ha eseguito alcuna indagine in merito alla verifica della situazione reddituale della ricorrente, condizione, questa, indispensabile per il riconoscimento di tale prestazione, atteso che in materia di pensione di inabilità in favore dei ciechi civili parziali il requisito reddituale rappresenta un elemento costitutivo del diritto e non una mera condizione di erogabilità della prestazione assistenziale (v. Cass. sez. lav. n. 9679 del 17.6.2003);

che si è, altresì, precisato (Sez. lav. n. 10335 del 5.8.2000) che il diritto dei ciechi civili alla (cosiddetta) pensione non reversibile (avente una funzione assistenziale), introdotto dalla L. 10 febbraio 1962, n. 66, è rimasto subordinato, diversamente da quello all’indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti, alla sussistenza di uno stato di bisogno, individuato dalla L. n. 382 del 1970, art. 5, nella non iscrizione nei ruoli per l’imposta complementare sui redditi e successivamente nel possesso di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche di un ammontare inferiore a un certo limite (D.L. n. 30 del 1974, art. 6, convertito dalla L. n. 114 del 1974, e poi del D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 1980);

5. che il secondo motivo è fondato, atteso che la Corte di merito ha riconosciuto all’assistita il diritto all’indennità speciale per ciechi parziali anche per i mesi di settembre ed ottobre del 2007 in concomitanza col godimento, da parte della medesima, dell’indennità di accompagnamento, sulla base della stessa malattia dell’apparato visivo, per cui l’identica affezione è stata valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni in relazione ad un determinato periodo di tempo;

che, invero, il giudice di merito, con accertamento di fatto adeguatamente valutato ed esente da rilievi di legittimità, ha verificato che l’indennità speciale per ciechi parziali è stata riconosciuta solo in base alla malattia dell’apparato visivo, posta, altresì, a base del riconoscimento del diritto alla prestazione dell’indennità di accompagnamento;

che, in tal modo, il mantenimento dell’indennità speciale per ciechi parziali, contemporaneamente alla percezione dell’indennità di accompagnamento, seppur per un limitato periodo, finisce per risolversi nella fattispecie in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante, non essendo emerso che il requisito sanitario era integrato da infermità diverse;

6. che è, invece, infondato il terzo motivo in quanto il godimento dell’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti prescinde dalla verifica della situazione reddituale;

che la speciale indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, anch’essa inizialmente collegata alle condizioni economiche del beneficiario (difatti, la legge istitutiva 28 marzo 1968 n. 406 la configura come trattamento integrativo della pensione non reversibile e, quindi, implicitamente, la subordina allo identico “stato di bisogno”, mentre la cit. L. n. 382 del 1970, art. 7, nell’estenderla ai ciechi assoluti maggiori degli anni 18, anche se non aventi diritto alla pensione, ne condiziona espressamente la spettanza al mancato superamento di un certo limite di reddito), successivamente, ad opera della legge di conversione del cit. D.L. n. 30 del 1974, art. 7 (L. 16 aprile 1974, n. 114), è stata definitivamente svincolata dalla pensione non reversibile e, soprattutto, da qualsiasi requisito reddituale che diventa, quindi, da questo momento, irrilevante per l’acquisizione del beneficio (v. Cass. Sez. Lav. n. 10335 del 5.8.2000);

che stabilisce, infatti, l’articolo unico della legge n. 114 del 1974, con previsione aggiunta in fine del comma 4 dell’art. 5 del decreto convertito, che la indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti viene corrisposta “al titolo della cecità”, locuzione, questa, che con una formulazione simile (“al solo titolo della minorazione”), ricorre di nuovo nella L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 3, comma 1, a proposito della speciale indennità che la detta legge istituisce, con decorrenza 1 gennaio 1988, in favore dei ciechi parziali con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi; che, in definitiva, vanno accolti solo i primi due motivi del ricorso, mentre va rigettato il terzo;

che di conseguenza l’impugnata sentenza va cassata e rinviata, per un nuovo esame della questione reddituale, alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA