Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22728 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 12/09/2019), n.22728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30070-2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA EUCLIDE N

2, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE VERGHINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO BIANCHI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei procuratori speciali Dott.

C.P. e Dott. P.V., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

TASSONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PA.CA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 678/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO BIANCHI;

udito l’Avvocato FRANCO TASSANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G. convenne, con atto notificato il 22/7/2000, davanti al Tribunale di Salerno, il sig. Pa.Ca., conducente e proprietario di un autosnodato tipo Fiat, la Lloyd Italico Assicurazioni S.p.A (di seguito Lloyd), e Assicurazioni Generali quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un incidente stradale, nel quale il P. – quale trasportato minorenne senza le cinture di sicurezza – riportò gravi lesioni. La CTU svolta in giudizio, confermato il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno, concluse per una invalidità temporanea parziale al 50% per 60 giorni, e per un danno biologico del 15%.

Il Tribunale adito, considerando il concorso di colpa del P. che non aveva allacciate le cinture di sicurezza, accertò la responsabilità del conducente per il 70% e quella del trasportato per il 30%, condannò i convenuti a risarcire il danno nella misura di Euro 34.682,94 oltre interessi.

La Corte di Appello di Salerno, adita dal P., con sentenza n. 678 del 2016, per quel che ancora qui di interesse, accolto il primo motivo di appello relativo al concorso del fatto colposo del danneggiato e rideterminato il danno in Euro 49.547,06 al marzo 2008 oltre interessi, ha invece rigettato il terzo motivo relativo alla determinazione dei danni in base alle seguenti rationes decidendi.

1) Bene ha fatto il CTU, e conseguentemente il Giudice che vi ha aderito, in assenza di specifiche contestazioni, a disattendere le conclusioni di un medico del Servizio di Medicina Legale della USL di Cava dei Terreni, che aveva esaminato il P. in data (OMISSIS), dunque nell’immediatezza dei fatti, ma cinque anni prima dell’espletamento della CTU, perchè il medesimo non era stato nominato quale consulente di parte nè all’atto del conferimento dell’incarico nè nel corso delle operazioni peritali alle quali erano presenti soltanto i consulenti delle compagnie;

2) Bene ha fatto il Giudice a non tener conto del prospettato peggioramento delle condizioni di salute del P. rappresentate da altra successiva relazione non asseverata;

3) E’ infondata la doglianza relativa alla mancata personalizzazione del danno morale e alla mancata applicazione della giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite dal 2008 in poi, con l’omessa valutazione di tutte le componenti del danno non patrimoniale, perchè il giudice di primo grado ha applicato le Tabelle di Milano vigenti ratione temporis che non contemplavano il punto di invalidità comprensivo del biologico e del morale con la personalizzazione, essendo le stesse state introdotte solo dal 2009 in ossequio ai principi elaborati da questa Corte con le note sentenze SU del 2008.

4) E’ congrua la liquidazione del primo giudice che ha liquidato il danno morale in una misura oscillante tra 1/4 e la metà del danno biologico anche per la mancata tempestiva allegazione da parte del danneggiato del danno estetico, alla vita di relazione, non essendo adeguata la prospettazione del danneggiato di richiedere il risarcimento del pregiudizio psichico distinto dal danno morale e rientrante nel biologico mai prospettato in primo grado, non emergente dalla CTU.

5) E’ da rigettare il mancato riconoscimento di un danno patrimoniale futuro, non prospettato specificamente dall’appellante.

Accolto dunque l’appello solo limitatamente alla esclusione del 30% di concorso di responsabilità dell’appellante, la Corte ha disposto consequenzialmente sulle spese del grado, compensandole per la metà e ponendo per la residua metà a carico del danneggiante e della Generali Italia Assicurazioni.

Avverso la sentenza P.G. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso le Generali Italia S.p.A., che ha anche presentato memoria. La causa è stata assegnata per la trattazione alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non aver il Giudice di secondo grado legittimamente valutato il materiale probatorio prodotto nel giudizio di primo grado e nel corso del giudizio di appello.

1.1. Il motivo è inammissibile perchè è di merito, censurando la valutazione delle prove effettuata dal giudice del merito al cui esclusivo apprezzamento essa è rimessa.

2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non aver la Corte di Appello correttamente liquidato il danno morale in applicazione del principio della “integralità” del risarcimento del danno.

La Corte d’Appello, sul punto, ha fatto proprio il criterio del primo giudice che aveva liquidato il danno morale in una misura percentuale del biologico, ritenendo che detta liquidazione fosse congrua in considerazione della sofferenza psichica presumibile per la natura e la durata delle lesioni riportate e dell’età dell’infortunato, in assenza di ulteriori allegazioni. Gli eventuali ulteriori danni avrebbero dovuto essere allegati.

2.1 Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non censura adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata sulla liquidazione del danno morale e non pone questa Corte nella condizione di valutare se i principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte siano stati o meno rispettati. Peraltro le norme del Codice delle Assicurazioni di cui si invoca l’applicazione non sono neppure applicabili al caso in esame ratione temporis.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese, considerato l’andamento del giudizio possono essere compensate. E’ dovuto il cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e in ragione degli alterni esiti del giudizio, dispone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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