Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22728 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 09/11/2016), n.22728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 177-2010 proposto da:

T.N.S., P.F., HUMANITAS DI P. F. &

C. SAS in persona del socio accomandatario pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo

studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentati e difesi dagli

avvocati GIOVANNI BERARDI, LUIGI QUERCIA con procura alle liti

contestuale alla memoria art. 378 c.p.c.;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

HUMANITAS DI P. F. & C. SAS, T.N.S.,

P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 57/2008 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate con tre avvisi di accertamenti notificati il 28 gennaio 2006, basati su processo verbale di constatazione della guardia di finanza a carico della Humanitas di P. F. & C. s.a.s. in data 31 marzo 2003 con rilievo, tra gli altri, di indeducibilità dei costi di gestione risultanti da fatture emesse da consorzio cui la società ha partecipato, ha – per quanto interessa – rideterminato il reddito di impresa dichiarato dalla predetta società per l’anno 2002 ai fini IRAP, nonchè i redditi di partecipazione, ai fini IRPEF e addizionali, dei soci T.N.S. e P.F..

I ricorsi, riuniti, interposti dai contribuenti avverso gli avvisi, con i quali tra l’altro si è dedottòche in data 31 maggio 2004 la società aveva avanzato dichiarazione di condono ai sensi dell’art. 2, comma 44, legge finanziaria 2004, sono stati rigettati dalla commissione tributaria provinciale di Bari, la cui sentenza è stata confermata dalla commissione tributaria regionale per la Puglia in Bari.

Avverso la decisione della commissione regionale le parti contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro morivi, illustrati n da memoria. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va dato atto che, come chiarito anche in sede di udienza di discussione, per mero errore materiale nel controricorso si fa riferimento a un ricorso incidentale, invero non proposto dall’agenzia.

2. – Con il primo motivo, corredato di quesito, in effetti concretante due distinte doglianze, i ricorrenti denunciano, sia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa motivazione, sia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione della disciplina dell’i.v.a. recata dal D.P.R. n. 633 del 1972 e della disciplina di legge in materia di previdenza dei dipendenti pubblici, la circostanza per cui la commissione tributaria regionale nulla avrebbe statuito su uno specifico motivo di appello mediante il quale essi avevano contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui, pronunciando, sulle spese, aveva caricato sui soccombenti anche l’IVA e la contribuzione previdenziale sui compensi, essendo stata l’amministrazione difesa da funzionario le cui spettanze erano fuori campo di IVA e non soggette ad addizione di contributo previdenziale forense, per essere le prestazioni della specie coperte dal regime relativo al pubblico impiego.

3. – L’esame del motivo è assorbito. Invero, accogliendosi altro motivo come in appresso, il regime delle spese processuali sarà integralmente rideterminato. Resta quindi esentata la corte dal verificare, tra l’altro, l’ammissibilità del motivo stesso.

4. – Con il secondo motivo, corredato di idoneo quesito, come per il precedente in effetti concretante due distinte doglianze, i ricorrenti denunciano, sia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per insufficiente motivazione, sia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione dell’art. 112 c.p.c., avere la commissione tributaria regionale condiviso una rettifica operata nella sentenza di primo grado “in peius” rispetto all’accertamento, relativamente al reddito in capo a T.N.S.. La questione era stata investita di motivo di appello.

5. – Il motivo è fondato nella sua formulazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione dell’art. 112 c.p.c., con assorbimento dell’altra formulazione.

Invero, nel rigettare il relativo motivo d’appello, la commissione tributaria regionale – acquisita contezza del fatto che la commissione tributaria provinciale aveva operato con la propria sentenza una rettifica “in peius” rispetto all’accertamento, relativamente al reddito in capo a T.N.S. – ha argomentato nel senso che “la sentenza appellata ha solo rilevato un errore di calcolo, che risultava di tutta evidenza dalla lettura dell’atto e che quindi andava doverosamente corretto… La correzione… non è consistita in una modifica dei dati reddituali accertati, ma solo nella rettifica del totale di una somma (sic)”.

Così decidendo, la commissione regionale ha erroneamente disatteso un motivo di appello che, invece, deve ritenersi fondato siccome la commissione provinciale – a prescindere da ogni altra considerazione – effettivamente ha violato i confini assegnati alla sua cognizione dall’art. 112 cod. proc. civ. in relazione ai motivi del ricorso originario e, soprattutto, dalla posizione dell’amministrazione che non risulta avesse fatto valere, ai fini degli aspetti esecutivi dell’accertamento, gli addendi esposti nell’accertamento stesso, bensì avesse fatto valere il solo importo totale.

Nell’accogliere il ricorso in relazione al predetto motivo, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, può questa corte – non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – pronunciare nel merito del motivo d’appello disatteso dalla commissione regionale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinare in Euro 136.298, come nell’avviso di accertamento allo stesso notificato, il maggior reddito di partecipazione complessivo di T.N.S.; ciò rigettando l’appello per il resto alla luce di quanto in prosieguo.

Va da sè che l’accoglimento dell’appello con la cennata formula determinativa, in quanto emessa in relazione alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e quindi finalizzata meramente ad eliminare il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ripristinando sul punto la situazione giuridica anteriore al contenzioso che, inizialmente, non aveva riguardato tale profilo, non incide sull’effettiva quantificazione dell’obbligazione tributaria in capo al T.; rimessa all’amministrazione fiscale con gli strumenti di legge, sussistendone i presupposti.

6. – Con il terzo motivo, corredato di quesito, i ricorrenti denunciano “violazione di norme di diritto” (citando però poi l'”art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, riferimento questo operato a vizi della motivazione). Le norme violate sono indicate nella L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 15, per avere la commissione tributaria regionale condiviso l’affermazione operata nella sentenza di primo grado, investita di motivo di appello, secondo cui la domanda di condono ai sensi delle cennate disposizioni non sarebbe stata accoglibile per non essere stato previamente definito il processo verbale di constatazione, e ciò nonostante che fossero state dichiarate esclusivamente formali le violazioni riferite al 2002.

5. – Con il quarto ed ultimo motivo, corredato di quesito, in effetti concretante due distinte doglianze, i ricorrenti denunciano, sia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per insufficiente motivazione, sia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 66 la decisione assunta dalla commissione regionale che ha condiviso l’accertamento in tema di indeducibilità delle fatture, in difformità da quanto risultante dal processo verbale di constatazione, e di quanto previsto dalla legge in tema di doppia imposizione.

6. – Il terzo e il quarto motivo sono entrambi inammissibili. Innanzitutto, quanto al terzo, deve rilevarsi l’incertezza – non superabile attraverso la lettura integrale del motivo – circa il parametro invocato nell’ambito di quelli di cui all’art. 360 cod. proc. civ., posto che il testo del mezzo alterna riferimenti al parametro di cui al n. 3 e a quello del n. 5, comma 1 di detta norma. Ne deriva inammissibilità per perplessità della doglianza.

Quanto al quarto motivo, noto è che la giurisprudenza di questa corte (v. ad. es., da ultimo, sez. 3, n. 12248 del 2013) afferma che è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonchè, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile “ratione temporis” alla fattispecie, sebbene abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47); senonchè, nel caso di specie, pur avendo la parte ricorrente formulato un quesito duplice, ha conglobato nel primo sia il profilo dell’insufficienza della motivazione e della violazione di norme di diritto, riservando al secondo un ulteriore profilo di presunta violazione di legge. Ne deriva che non risulta soddisfatto il criterio anzidetto di ammissibilità della congiunta proposizione di doglianze.

L’inammissibilità dei motivi pronunciata per le anzidetti ragioni esenta la corte dall’ulteriore esame di ammissibilità, in particolare per quanto altrimenti atterrebbe:

– alla autosufficienza dei motivi (ad es., quanto al profilo dell’essere solo formali le violazioni contestate riferite al 2002 oggetto di dibattito processuale, in assenza di richiami e trascrizioni specifiche, ciò cui non può surrogare qualche profilo ammissivo contenuto in controricorso);

alla corretta individuazione delle norme applicabili e di quelle applicate, quanto ai profili di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (ad es. – ove effettivamente la dichiarazione di condono sia del 31 maggio 2004 – circa il doversi tener conto della disciplina recata dall’art. 2, comma 44, L. finanziaria 2004 (L. n. 350 del 2003), che ha esteso ai redditi prodotti nell’anno 2002 la possibilità di avvalersi della definizione automatica e della dichiarazione integrativa semplice, già disciplinate dalla L. n. 289 del 2002, con le stesse modalità ivi indicate; pur riproducendo in sostanza la disposizione della L. n. 289, art. 9, comma 14, lett. e) della L. n. 350, art. 2, predetto comma 44, introduceva modalità di definizione delle violazioni formali da valutarsi).

7. – Dall’accoglimento di uno dei motivi deriva l’esigenza di governare “ex novo” le spese processuali dell’intero giudizio le quali, a cagione della solo parziale fondatezza delle doglianze, in riferimento peraltro a problematica postasi – per uno solo dei contribuenti – nell’ambito del procedimento a seguito di pronuncia della commissione di primo grado e non al tenore del ricorso originario, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso e, dichiarati assorbiti il primo ed inammissibili il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determina in Euro 136.298, come nell’avviso di accertamento allo stesso notificato, il maggior reddito di partecipazione complessivo di T.N.S.; rigetta l’appello per il resto; dichiara compensate tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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