Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22728 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. un., 03/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FINTECNA – FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI

S.P.A., in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELL’ORSO 74, presso lo studio dell’avvocato

DI MARTINO PAOLO, che la rappresenta e difende, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 2 6, presso lo studio

dell’avvocato CANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE EDOARDO, per delega in calce al controricorso;

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 193,

presso lo studio degli avvocati IADANZA FRANCO, BIAMONTE ALESSANDRO,

che lo rappresentano e difendono, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 29/2004 della GIUNTA SPECIALE PER LE

ESPROPRIAZIONI istituita presso la Corte d’appello di NAPOLI,

depositata il 21/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito l’Avvocato Paolo DI MARTINO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La controversia verte sulla domanda proposta dal Condominio (OMISSIS) nei confronti della Fintecna – Finanziaria per i settori industriale e dei servizi s.p.a., per ottenere la liquidazione e il deposito delle indennità di asservimento e di diminuito godimento temporaneo ad esso dovute in forza delle leggi vigenti. La pretesa attrice si fonda sulla realizzazione, ad opera della convenuta e nell’ambito della realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica regolato dal titolo 8^ della L. n. 219 del 1981, di un viadotto che invade con il suo tracciato lo spazio aereo sovrastante la proprietà condominiale. In precedenza la Giunta per le Espropriazioni presso la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 23 del 2001, aveva liquidato a favore dell’attore, in relazione alla stessa opera, l’indennità di occupazione legittima, e aveva dichiarato in quella sede preclusa la liquidazione dell’indennità di asservimento per non essere stato ancora emesso il relativo decreto.

2. Con sentenza 21 maggio 2004 la Giunta speciale per le Espropriazioni adita, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione della convenuta, per avere questa agito in forza dei poteri delegati dal Commissario straordinario a norma della L. n. 219 del 1981, artt. 80, 81 e 84, ha liquidato le indennità richieste.

3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la Fintecna – Finanziaria per i settori industriale e dei servizi s.p.a.

per quattro motivi.

Resistono con controricorso il condominio, e il Comune di Napoli.

4. Con il primo motivo si censura sotto profili diversi – per vizi di motivazione e per violazione di norme di legge – l’affermazione, nell’impugnata sentenza, della legittimazione ad causam della Fintecna, che aveva agito quale delegata del commissario straordinario.

La società ricorrente ha poi depositato una memoria a norma dell’art. 378 c.p.c., con la quale espone che nel settembre del 2009 il Comune di Napoli avrebbe disposto la chiusura delle convenzioni stipulate con i concessionari ex L. n. 219 del 1981, e che con successivo provvedimento del febbraio 2010 avrebbe disposto la soppressione della parte del provvedimento precedente in cui si affermava che “la chiusura non preclude nè solleva i concessionari dall’espletamento di ogni residua attività di completamento delle procedure espropriative derivanti dalle convenzioni”. Da queste premesse la ricorrente trae la conclusione che ora il solo comune può essere chiamato a rispondere delle pretese indennitarie avanzate dai privati.

4.1. Sebbene la questione dell’obbligo della concessionaria di rispondere, a norma della L. n. 219 del 1981, art. 81, comma 3, delle indennità dovute ai proprietari espropriati, sia stata già ripetutamente ed esaurientemente esaminata da questa corte anche a sezioni unite, il complesso dei motivi di ricorso sul punto, sollevando questioni eterogenee inerenti alla motivazione della sentenza impugnata e all’interpretazione delle norme di legge applicabili, richiede alcuni chiarimenti.

Occorre preliminarmente identificare il fondamento della costante giurisprudenza di questa corte, di cui si sollecita un cambiamento.

Sul punto è sufficiente richiamare quanto si afferma nella sentenza di queste sezioni unite, 20 marzo 2009 n. 6769. In essa si ha cura di precisare che il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa, con l’attribuzione al concessionario affidatario dell’opera della titolarità di poteri espropriativi (che non comprendono peraltro quello di emettere il decreto di espropriazione, bensì solo quello di compiere i singoli atti del procedimento in luogo dell’ente espropriante: l’autorità amministrativa che emette il decreto, infatti, non è passivamente legittimata al giudizio in questione), non potrebbe trasferire ogni responsabilità al riguardo sul concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell’azione amministrativa, l’attribuzione all’affidatario di detti poteri e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari e risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi. Il fondamento legale dell’efficacia traslativa, nel caso delle concessioni rilasciate per l’esecuzione del programma straordinario di urbanizzazione nell’area metropolitana del Comune di Napoli, è stato individuato nella L. n. 219 del 1981, art. 81 (relativa al programma straordinario di urbanizzazione nell’area metropolitana del Comune di (OMISSIS)). Si è dunque affermato che è proprio questa disposizione ad aver autorizzato, in forza di una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto a quella sulle espropriazioni, il ricorso alla cessione traslativa.

Conseguentemente, la fonte della responsabilità esclusiva del concessionario e della sua legittimazione passiva, in relazione – per ciò che qui interessa – al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali, è stata individuata proprio nella menzionata norma di legge. Le considerazioni che precedono consentono di affermare due punti, che valgono da soli a ridurre considerevolmente l’area delle questioni in discussione.

In primo luogo, la responsabilità esclusiva del concessionario, nel caso di concessioni traslative, può avere il suo fondamento soltanto in una norma di legge, e ciò postula l’identificazione di questa norma, e la sua corretta interpretazione. L’una e l’altra danno luogo, tuttavia, a questioni di diritto, a proposito delle quali, per il ben noto e tradizionale insegnamento, non è configurabile una censura di vizio di motivazione della sentenza impugnata; e una tale questione, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile.

In secondo luogo – ma si tratta solo di un corollario dello stesso principio – l’identificazione del responsabile del pagamento delle indennità di espropriazione nel concessionario pone, nelle ipotesi qui contemplate, una questione di legittimazione passiva al giudizio di determinazione dell’indennità, vale a dire, per riprendere formule tradizionali e largamente collaudate, di una condizione dell’azione, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria, risolvendosi essa nella titolarità del potere o del dovere (a seconda che si tratti di legittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio, indipendentemente dalla sussistenza e titolarità effettiva, attiva o passiva, del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio. E, diversamente dalla questione della titolarità passiva del rapporto, che implica indagini di fatto (nella specie, circa la coincidenza dei convenuto, esecutore dell’opera, con l’effettivo titolare di una concessione emessa a norma della L. n. 219 del 1981, art. 81) e decisioni di merito, le quali devono essere motivate sulla base degli elementi raccolti in corso di causa, la legittimazione passiva deve essere verìficata con riguardo alla sola formulazione della domanda, e al rapporto in essa istituito tra il convenuto (in questo caso, il titolare di una concessione L. n. 219 del 1981, ex art. 81) e la fattispecie dedotta quale causa petendi.

Occorre solo aggiungere che nella fattispecie non è controverso che l’odierna ricorrente fosse titolare di una concessione rilasciata a norma della L. n. 219 del 1981, art. 81, e che proprio in tale qualità sia stata citata a comparire con la domanda introduttiva del giudizio; con la conseguenza che l’unica questione prospettabile è una questione di legittimazione passiva in senso tecnico, la quale non richiede alcun accertamento di merito, e dunque neppure una motivazione in punto di fatto. Tutte le questioni sollevate sotto questo profilo nel ricorso sono inammissibili.

In particolare, non potrebbe incidere sulla legittimazione passiva della convenuta Fintecna il contenuto della convenzione da essa stipulata con l’amministrazione concedente, perchè essa non potrebbe derogare – con effetti nei confronti dei terzi a qualsiasi titolo interessati dalla realizzazione del programma straordinario, e specificamente dei proprietari espropriati – a norme di legge che stabiliscono con formule imperative il contenuto e gli effetti delle concessioni medesime.

Nè poi assume alcun rilievo l’affermazione che in corso di causa l’amministrazione concedente avrebbe disposto la cessazione delle convenzioni, o sarebbe succeduta nelle obbligazioni nei confronti dei proprietari espropriati, essendo ben noto che, nel caso in cui vi sia stato trasferimento a un terzo a titolo particolare del rapporto giuridico dedotto in causa, a norma dell’art. 111 c.p.c., (causa prosegue tra le parti originarie.

4.2.Infine, con riferimento alla questione dell’interpretazione della L. n. 219 del 1981, art. 81, comma 3, per il quale le opere sono affidate in concessione a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti e formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l’acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione e il pagamento delle indennità, si tratta di questione che è stata ripetutamente ed esaustìvamente affrontata dalle sezioni unite di questa corte (Sez. un. 26 febbraio 1999 n. 104; Sez. un. 6 luglio 2000 n. 466; Sez. un. 9 novembre 2000 n. 1156; Sez. un. 9 novembre 2000 n. 1157; Sez. un. 9 novembre 2000 n. 1159; Sez. un. n. 9 novembre 2000 n. 1160; Sez. un. 23 aprile 2001 n. 165; nonchè Sez. 1, 14 dicembre 2007 n. 26261), con argomenti che nel ricorso sono ignorati o insufficientemente considerati (ciò è da dire specificamente con riguardo alla differenza tra delegazione amministrativa, propria del diritto amministrativo, e concessione traslativa al privato di funzioni oggettivamente pubbliche), e sulle quali non v’è motivo di tornare.

Per questa parte il motivo è manifestamente infondato.

5. Con il secondo motivo si sostiene che la giunta speciale difetta di giurisdizione in materia di individuazione del soggetto legittimato passivamente ad causam, esulando dalla sua giurisdizione ogni domanda di rivalsa del concessionario nei confronti del concedente.

Il motivo è inammissibile. Nella causa presente, vertente sulla domanda del proprietario nei confronti del comune espropriante e della sua concessionaria, non è stata posta in discussione la giurisdizione della giunta speciale per le espropriazioni, e nella sentenza non vi è alcuna pronuncia sulla rivalsa del concessionario nei confronti del concedente.

6. Il terzo motivo contiene due distinte censure. Con la prima si denuncia l’esistenza di vizi di motivazione, e la violazione del giudicato di cui alla precedente sentenza della medesima giunta, n. 23 del 2001, nella quale erano stati accertati tutti gli elementi utili alla determinazione dell’indennità virtuale di asservimento, perchè l’impugnata sentenza ha proceduto a rideterminare in modo indipendente l’indennità in questione. Con la seconda si denuncia una violazione dell’art. 100 c.p.c. e la mancanza di motivazione in relazione alla liquidazione dell’indennità anche in relazione ad una porzione della superficie asservita che sarebbe di proprietà esclusiva del Demanio dello Stato, e non già in comproprietà con il condominio.

6.1. La prima censura è infondata. Il giudicato sulla determinazione dell’indennità di occupazione non si estende alle singole circostanze di fatto o ai relativi accertamenti che hanno condotto alla liquidazione della somma da depositare, come questa corte ha avuto altre volte occasione di chiarire diffusamente (cfr. Cass. 20 giugno 2008 n. 16816).

6.2. In ordine alla seconda censura è da osservare quanto segue.

Dall’impugnata sentenza risulta che l’asservimento definitivo a favore del comune di Napoli fu pronunciato, tra l’altro, sulla part. 192 di superficie totale di mq 9.000, per mq 410, dei quali mq 290 sono in ditta catastale Condominio di (OMISSIS), e mq 120 in ditta catastale Demanio dello Stato – Ramo Ferrovie.

Quest’accertamento di fatto non giustifica tuttavia l’applicazione, fatta nell’impugnata sentenza, del principio, elaborato dalla giurisprudenza con riguardo ad aree in proprietà indivisa, al qual riguardo s’è detto che, incidendo il decreto di espropriazione per pubblica utilità sull’oggetto ma non sulla natura del diritto espropriato e trasferendosi, pertanto, il diritto reale degli espropriati sulla somma di cui è previsto il deposito prima che sia emesso il decreto, laddove si versi nell’ipotesi di comproprietà indivisa del bene, per il carattere dell’unicità dell’indennità, la sua determinazione giudiziale giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario (da ultimo, ord. 24 marzo 2011 n. 6873). In mancanza di comunione tra il condominio e il demanio, manca il presupposto per l’applicazione del principio appena ricordato, e la determinazione dell’indennità di asservi-mento e di diminuito godimento doveva essere limitata alla proprietà del condominio.

7. Con il quarto motivo si denuncia la falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46, nonchè l’incompetenza L. n. 219 del 1981, ex artt. 17 e 18, l’eccesso di potere e il difetto assoluto di motivazione per la liquidazione dell’indennità di diminuito godimento.

Anche questo motivo è infondato. Esso si basa sull’assunto che la L. n. 2359 del 1865, art. 46 farebbe esclusivo riferimento ai pregiudizi di carattere permanente, sull’implicito presupposto che laddove si parla di servitù il termine debba essere inteso esclusivamente nel significato di diritto reale costituito sul fondo servente, e non anche come temporaneo asservimento di fatto. La tesi non è condivisibile, salvo a supporre che per l’esecuzione di opere pubbliche la pubblica amministrazione avrebbe il potere di istituire di fatto delle servitù senza indennizzo, purchè le servitù medesime siano temporanee. Una tale interpretazione, qualora fosse l’unica consentita dal testo, presenterebbe profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 42 Cost. non manifestamente infondati, che imporrebbero in ogni caso l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa corte, per la quale è sufficiente richiamare il precedente di Sez. un. 10 marzo 2008 n. 6273.

In conclusione il ricorso deve essere accolto limitatamente alla censura risultata fondata, e la causa deve essere rinviata – anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità – alla medesima giunta speciale, che nel decidere sul punto si uniformerà al seguente principio di diritto: nei giudizi per la determinazione delle indennità dovute per l’asservimento o il diminuito godimento della proprietà privata, l’accertamento giudiziale non si estende ai proprietari di aree diverse da quelle dei proprietari in causa, che non siano in comunione tra gli stessi ed altri soggetti.

P.Q.M.

La corte accoglie in parte il terzo motivo, e rigetta il ricorso nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d’appello di Napoli in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite della Corte suprema di cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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