Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22727 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.28/09/2017),  n. 22727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 741/2012 proposto da:

VE.CA. S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 543/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/07/2011 R.G.N. 844/08.

Fatto

RILEVATO

che la società VE.CA. s.r.l. propose opposizione, innanzi al Tribunale di Siracusa, avverso la cartella esattoriale notificata il 6.9.2006 per l’importo di Euro 162.473,30 per il pagamento di contributi previdenziali Inps afferenti al periodo gennaio 2003 – giugno 2004;

che il giudice adito rigettò l’opposizione e che, proposta impugnazione dalla predetta società, la Corte d’appello di Catania (sentenza del 18.7.2011) ha respinto il gravame;

che la Corte territoriale ha spiegato che la contestazione riguardava sia la indebita fruizione degli sgravi previsti dalla L. n. 448 del 2001, per il mancato mantenimento del livello occupazionale, sia la violazione della L. n. 341 del 1995, in materia di contribuzione previdenziale nel settore edile e che quest’ultima doveva ritenersi definitiva per mancanza di eccezioni al riguardo;

che, invece, in merito alla prima contestazione l’Inps aveva dedotto l’insussistenza delle condizioni richieste dalla L. n. 448 del 2001, ai fini del diritto alla fruizione degli sgravi ed in particolare quella di cui della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. g), inerente il rispetto dei contratti collettivi nazionali;

che per la cassazione della sentenza ricorre la società VE.CA s.r.l. con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;

che per l’Inps vi è delega difensiva in calce al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con un solo motivo, dedotto per violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 416 e 115 c.p.c., nonchè per insufficiente motivazione, la ricorrente osserva che l’Inps, nel costituirsi con memoria del 23.11.2006, non aveva formulato alcun specifico rilievo in merito alla inosservanza dei contratti collettivi nazionali e che solo in secondo grado la difesa dell’istituto aveva formulato tale eccezione al fine di evidenziare l’insussistenza di una condizione per il beneficio degli sgravi;

che il ricorso è infondato;

che, invero, la stessa ricorrente riferisce alla fine di pagina 25 del ricorso che “nella memoria difensiva di primo grado dell’Inps, si era fatto solo riferimento (generico) al rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge”;

che, pertanto, non può ritenersi che fosse nuova la deduzione di tale circostanza nel giudizio d’appello, sia perchè l’Inps aveva evidenziato già in primo grado la necessità della dimostrazione della sussistenza di tutte le condizioni previste dalla L. n. 448 del 1998, per il conseguimento del beneficio degli sgravi contributivi, sia perchè la difesa dello stesso ente aveva fatto puntuale riferimento alla condizione di cui trattasi, trascrivendo la norma che la contemplava;

che, infatti, rileggendo il contenuto della memoria di primo grado dell’istituto di previdenza, riprodotta dalla medesima ricorrente, si evince che la difesa dell’Inps richiamava espressamente la giurisprudenza che esige, ai fini del conseguimento del beneficio degli sgravi contributivi, la dimostrazione della sussistenza delle relative condizioni di accesso, di cui alle leggi disciplinanti tale materia, ed in particolare menzionava anche quella di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, lett. g), sulla necessità dell’osservanza dei contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti ai fini del conseguimento del diritto ai predetti sgravi;

che la ricorrente nemmeno ha dedotto di aver assolto nel giudizio di merito all’onere della prova di dimostrare la sussistenza della predetta condizione ai fini del preteso sgravio contributivo;

che le odierne censure non scalfiscono, pertanto, la validità della “ratio decidendi” sulla quale è incentrata l’impugnata sentenza, ragion per cui il presente ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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