Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22727 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 12/09/2019), n.22727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27643-2017 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADDA, 55,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA FRANCIONE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIERO RUGGIERO;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIGE SPA, – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA in persona

del rappresentante RICCARDO TADDEI, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ARNO 88, presso lo studio dell’avvocato CAMILLO UNGARI

TRASATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO CAPELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 824/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA FRANCIONE;

udito l’Avvocato CAMILLO UNGARI TRASATTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Carige, convenne con citazione del 13/7/2009, davanti al Tribunale di Torino L.A. (venditore) e P.L. (acquirente) per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di vendita con il quale il L. aveva trasferito alla P. la proprietà di un locale ad uso autorimessa. A fondamento della domanda revocatoria la Banca dedusse che il prezzo di Euro 40.000 era stato corrisposto, in parte, tramite bonifico bancario, in parte con assegno tratto sulla Banca Intesa San Paolo, che aveva iscritto ipoteca sull’immobile; che la Carige aveva un credito nei confronti del L. per un rapporto di conto corrente revocato in data 21/1/2009, e che il medesimo era stato intimato e poi protestato dalla banca per rientrare della somma di Euro 65.556,83. Da queste premesse l’attrice dedusse che la compravendita era stata stipulata con la consapevolezza di entrambi i contraenti circa il danno arrecato alle ragioni del creditore.

La P. si costituì resistendo alla domanda e contestando i presupposti dell’art. 2901 c.c. con particolare riguardo all’elemento soggettivo della sua preordinazione all’atto che riduceva la garanzia del credito.

Il Tribunale di Torino con sentenza del 2013 rilevò l’assenza di scientia damni in capo alla P., il difetto dell’eventus damni perchè una parte del prezzo dell’immobile pari ad Euro 23.000 era stato pagato per saldare l’istituto Bancario San Paolo titolare di un mutuo fondiario sull’immobile e rigettò la domanda.

La Banca Carige presentò appello censurando la sentenza di primo grado per aver ritenuto insussistente la prova della consapevolezza del terzo circa il pregiudizio che l’atto aveva arrecato al creditore; per aver ritenuto insussistente l’eventus damni e per non aver tenuto conto dei principi in materia di revocatoria ordinaria vertendosi in tema di atto posteriore al sorgere del credito. La P. eccepì l’inammissibilità del gravame e nel merito l’infondatezza.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 824 dell’11/4/2017, disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame, per quel che ancora qui di interesse ha ritenuto: 1) che il credito di Carige esisteva in epoca anteriore al compimento dell’atto dispositivo come documentato dalla banca con gli estratti di conto corrente anteriori all’atto dispositivo e corroborati dalla mancata opposizione da parte del L. al decreto ingiuntivo intimato per il complessivo importo di Euro 65.556,83 (sul punto, ad avviso della Corte di Appello, trattato anche in primo grado, controparte non avrebbe proposto appello incidentale); 2) premessa, dunque la sussistenza del credito, il Giudice ha ritenuto che la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore era stata già accertata dal Tribunale e non risultava contestata; 3) per quel che riguarda la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo la Corte, premesso che detto requisito non richiede la cooperazione del terzo con particolare profitto ma la mera consapevolezza che, in conseguenza dell’atto, vengano sottratte le garanzie spettanti ai creditori, ha ritenuto di poter provare detto requisito a mezzo di presunzioni. Ha considerato che dagli elementi raccolti in giudizio sussistevano indizi precisi univoci e concordanti per ritenere provato l’elemento soggettivo in capo al terzo, da considerare quale il padre della convenuta P.G. che aveva rappresentato la figlia in sede di stipula dell’atto oggetto di revocatoria, aveva sottoscritto l’assegno di Euro 17.000 per il L.A., quello intestato al notaio rogante, ed aveva eseguito il bonifico di Euro 23.000 per estinguere anticipatamente il mutuo del L.. Sempre tra gli indizi rilevanti ai fini della prova presuntiva la Corte d’Appello ha attribuito rilievo alla qualificazione professionale del P. che si giovava della pregressa esperienza bancaria ad alti livelli e che si era certamente sincerato, prima di sottoscrivere l’atto, delle eventuali pendenze debitore del L., con cui peraltro esistevano rapporti di contiguità e conoscenza essendo il medesimo figlio del conduttore di un appartamento intestato alla figlia del P.. Parimenti sospette le circostanze temporali della vendita essendo la negoziazione intervenuta nel gennaio 2009 appena dopo che il L. era stato protestato e mancando un preliminare di vendita che non poteva che denotare la fretta del P. di porre l’atto, attraverso la trascrizione, al riparo da altre trascrizioni pregiudizievoli. Tutti questi elementi, ad avviso del Giudice d’Appello, avvalorano la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato ai creditori, mentre da parte del creditore che agisce in revocatoria il medesimo aveva certamente assolto la prova della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore.

La Corte d’Appello ha, pertanto, accolto l’appello, revocato l’atto di compravendita, rigettato la domanda risarcitoria già formulata in primo grado dalla banca attrice e disposto in ordine alle spese, compensandole, in ragione della parziale soccombenza reciproca per 1/3 e ponendo i residui 2/3 del doppio grado a carico della P.. Avverso la sentenza P.L. propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Resiste con controricorso Banca CARIGE. La causa, già assegnata ad una adunanza camerale, è stata rimessa per la trattazione alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. Censura la sentenza per non aver accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, laddove vi sarebbe un evidente error in procedendo della sentenza nel non aver rilevato che le due rationes decidendi del primo giudice – strumentalità del prezzo di Euro 23.000 a saldare il creditore Intesa San Paolo e prevalenza del creditore fondiario sul credito chirografario – non erano state adeguatamente censurate dall’appellante sì da determinare il passaggio in giudicato sull’assenza di eventus damni.

1.1 In disparte i profili di inammissibilità in punto di difetto di autosufficienza non avendo il ricorrente riportato nè la sentenza di primo grado nè il contenuto dell’atto di appello per consentire a questa Corte di esercitare il controllo di legittimità, il motivo è infondato. Premesso che la Corte d’Appello ha ritenuto di rigettare l’eccezione di violazione dell’art. 342 c.p.c. con una autonoma motivazione, non sussiste l’error in procedendo denunciato dalla ricorrente perchè, come riferito, la Corte di merito ha dato un’ampia interpretazione circa la ricorrenza dell’eventus damni sia con riguardo alla somma di Euro 23.000 che non avrebbe soltanto estinto il mutuo ma sarebbe andato a chiudere un conto corrente in sofferenza, con la conseguenza che il credito privilegiato della banca assorbiva solo una parte del prezzo ricevuto, sia in ordine alla somma di Euro 17.000, in quanto l’esistenza di un’ipoteca su di un bene non integra una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell’alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell’alienante all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell’atto dispositivo ad integrare l’eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale.

2. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115-116, 183,190 e 345 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4). Censura la sentenza per non aver pronunciato la novità ed inammissibilità della sentenza ex art. 345 c.p.c. posto che, solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., la Banca avrebbe introdotto, in spregio al sistema delle preclusioni processuali, molti elementi di fatto che avrebbero costituito il presupposto del ragionamento presuntivo.

Controparte nel controricorso replica affermando che i fatti erano stati introdotti dalla stessa convenuta con la costituzione nel giudizio di primo grado, quale la conduzione della trattativa da parte del padre della P., l’avvalersi da parte del medesimo di ampia esperienza nel settore bancario, l’essere gestore degli immobili della famiglia compresa la riscossione degli affitti nei confronti del padre del L., moroso nei confronti della famiglia P..

2i. Il motivo è privo di autosufficienza in quanto non viene indicato nel ricorso nè il contenuto degli atti richiamati nè la sede dei medesimi.

3. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 345-346 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c. e art. 2901 c.c., comma 1, nn. 1-2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4). Denuncia che la sentenza avrebbe inammissibilmente determinato una modifica radicale del thema decidendum e del thema probandum dell’azione revocatoria in quanto la Banca avrebbe, in primo grado, affermato l’anteriorità dell’atto dispositivo rispetto al sorgere del credito e solo in appello avrebbe mutato impostazione ponendo l’ipotesi che l’atto dispositivo fosse posteriore al sorgere del credito sicchè la prova dell’elemento soggettivo del terzo ne risulterebbe attenuata.

3.1 Il motivo non è fondato in quanto, come si desume dalla sentenza di appello (p. 12) l’azione era stata impostata, fin dal primo grado, quale azione revocatoria avverso un atto dispositivo posteriore al sorgere del credito e, sul punto, non era stato proposto dalla P. appello incidentale, sicchè si è formato il giudicato. Dunque non vi è stata alcuna mutatio libelli perchè la questione è stata impostata fin dall’origine nei termini di un atto dispositivo posteriore al sorgere del credito.

4. Con il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697,2727-2729 e 2901 c.c. nonchè degli artt. 342-345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4).

Insiste sulla mutatio libelli e contesta che nulla sia stato acclarato in ordine all’elemento soggettivo del venditore contumace.

4.1 Il motivo è infondato. Quanto all’elemento soggettivo del venditore contumace, correttamente la sentenza ha dato atto che la stessa sia stata ritenuta provata dal giudice di primo grado e non contestata, sicchè la censura cade perchè la Corte d’Appello, nella contumacia del venditore, ha attinto alle risultanze documentali che non consentivano sul punto una diversa interpretazione.

4.2 Quanto ai vizi del ragionamento presuntivo il motivo è inammissibile perchè attinge al merito e la sentenza sul punto appare pienamente esaustiva e logicamente argomentata sì da non lasciare alcuno spazio a censure. L’elemento della scientia damni del P. è stata desunta dalla pregressa elevata esperienza bancaria del medesimo, dalla conoscenza che egli aveva dei L. per aver stipulato un contratto di locazione su un altro immobile con il padre di L.A. e per riscuotere direttamente i canoni di locazione per conto della figlia. Parimenti sospette, ad avviso del giudice, le circostanze temporali della vendita, pressochè contestuali, o di pochissimo successive ai protesti elevati nei confronti del L. e la rapidità con la quale si procedette all’atto dispositivo, senza preliminare e con rogito, registrazione e trascrizione del tutto tempestive. Altro elemento indiziario sarebbe costituito dalla circostanza che con il versamento di Euro 23.000 il P. non solo estinse il mutuo del L. secondo una prassi nota nel settore, ma estinse anche le pendenze con Intesa San Paolo derivanti dalla scopertura del conto corrente. Vi sarebbe inoltre la consapevolezza da parte del P. che il L. si trovava in una situazione di grave inadempimento rispetto al mutuo fondiario. Nè sarebbe di ostacolo al ragionamento presuntivo che l’atto di disposizione del quale era chiesta la revoca fosse prodromico e strumentale all’adempimento di un debito scaduto, in quanto non vi sarebbe la prova che il debito fosse effettivamente scaduto. Ne consegue l’assenza di ogni vizio di tipo motivazionale censurato dal ricorrente.

5. Con il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1219 c.c. e art. 2697 e art. 2901 c.c., comma 3 nonchè dell’art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 183,190 e 342-345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4). Censura il capo di sentenza che ha preso in considerazione – per escluderlo – che vi fosse un debito scaduto che giustificasse il pagamento e che sottraesse l’atto dispositivo alla revocatoria. L’eccezione era stata sollevata dalla P. e fin qui nulla quaestio. Ad avviso della ricorrente sulla statuizione sarebbe sceso il giudicato in quanto la Banca si era limitata ad una contestazione generica e di mero stile sicchè si sarebbe formato il giudicato in ragione del principio di non contestazione. Si ripropone la tardività delle contestazioni introdotte dalla Banca oltre il termine delle preclusioni processuali.

5.1. Il motivo è privo di decisività perchè, sia che il debito fosse scaduto sia che non lo fosse, in ogni caso esso non assorbiva l’intero prezzo corrisposto dal P. al L. perchè quota parte venne comunque corrisposta al venditore.

6. Con il sesto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. nonchè dell’art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 342-345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 Sostanzialmente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente l’eventus damni. Il motivo è sostanzialmente sovrapponibile al primo e merita di essere rigettato per le stesse ragioni ivi indicate.

7. Con il settimo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91-92 c.p.c. nonchè del D.M. n. 140 del 2012 e D.M. n. 55 del 2014, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4). Censura la sentenza per aver liquidato le spese di entrambi i gradi del giudizio applicando al primo grado non i criteri validi ratione temporis previsti dal D.M. n. 140 del 2012 ma direttamente quelli previsti dal D.M. n. 55 del 2014.

7.1. La censura è inammissibile perchè il giudice ha esercitato la propria discrezionalità nella liquidazione delle spese nei limiti dei suddetti parametri normativi e perchè, in ogni caso, la ricorrente non specifica quale sia il suo interesse alla diversa liquidazione delle spese di lite.

8. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e al cd. raddoppio del cd. contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 12.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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