Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22727 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. II, 11/08/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 11/08/2021), n.22727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21859-2019 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato CARMELO PICCIOTTO,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO del TRIBUNALE Di MESSINA depositato il 21/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/1/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione che B.A., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale, a sua volta, aveva respinto la domanda di protezione internazionale presentata dallo stesso.

B.A., con ricorso notificato il 28/6/2019, ha chiesto la cassazione del decreto, dichiaratamente comunicato in data 28/5/2019.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte prende atto che il ricorso, in quanto notificato solo in data 28/6/2019, non è tempestivo.

2. A fronte della dichiarata notificazione del decreto impugnato al ricorrente in data 28/5/2019, risulta, infatti, scaduto il termine perentorio di trenta giorni – con decorrenza dalla sua comunicazione a cura della cancelleria – previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nel testo applicabile ratione temporis introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato, a norma della predetta norma, dal tribunale.

3. Nulla per le spese di lite, in difetto di una effettiva attività difensiva da parte del ministero.

4. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titollo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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