Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22727 del 09/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 09/11/2016), n.22727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15838-2014 proposto da:

A.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati presso

la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi

unitamente dagli Avvocati LETIZIA DE PONTI, PIA CLEMENTI, giuste

procure speciali in calce al ricorso;

elettivamente domiciliati in VICENZA, STRADELLA SANTA BARBARA 16,

presso lo studio dell’avvocato PIA CLEMENTI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LETIZIA DE PONTI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 133/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

16/12/2013, depositato il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.C., + ALTRI OMESSI, con ricorso, con il quale veniva riassunto innanzi la Corte di Appello di Perugia il giudizio che era stato erroneamente instaurato davanti alla Corte di appello di Caltanissetta, nel marzo 2010, con separati ricorsi, successivamente riuniti, chiedevano che venisse accertato l’irragionevole durata del giudizio amministrativo da loro proposto innanzi al Tar del Lazio, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto al trattamento economico corrispondente al ruolo di vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, e per l’effetto venisse accertata la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e conseguentemente il diritto degli istanti a vedersi riconosciuto il diritto ad un’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole previsto dalla norma citata. I ricorrenti specificavano che avevano presentato ricorso al Tar del Lazio in data 23 giugno 1993, che in data 23 giugno 1993 e in data 1 aprile 2010 avevano depositato istanza di fissazione di udienza e in data 8 marzo 2010, istanza di prelievo; che il procedimento amministrativo si era concluso con sentenza del 3 novembre 2010 con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso.

Gli stessi quantificavano il danno non patrimoniale nella misura di Euro 27.500,00.

Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze contestando la domanda dei ricorrenti e deducendo la non indennizzabilità del ritardo dato che l’avvenuta perenzione del giudizio davanti al Tar del Lazio, evidenziava l’evidente mancanza di interesse dei ricorrenti al giudizio stesso.

La Corte di Appello di Perugia con decreto n. 133 del 2014 rigettava i ricorso e compensava le spese tra le parti. Secondo la Corte perugina risultava evidente da tutto il comportamento tenuto dai ricorrenti un’assoluta mancanza di interesse rispetto al procedimento in oggetto, e ciò escludeva un qualsiasi patema d’animo e/o sofferenza per l’attesa di una decisione che tra l’altro era scontata, essendo i ricorrenti tutelati dalle rispettive organizzazioni sindacali, ben consapevoli della situazione normativa presente. Infatti, per giurisprudenza pacifica e risalente nel tempo l’azione in oggetto doveva ritenersi palesamene inammissibile per quanto in presenza del potere autoritativo dell’amministrazione di disporre in rodine alla posizione degli impiegati nell’ambito della propria struttura burocratica, la situazione soggettiva degli interessati era di mero interesse legittimo, che inoltre nel 1995 era intervenuta la Corte costituzionale che aveva ritenuta la piena legittimità costituzionale della normativa in oggetto (Legge 216 del 1992). E di più, i ricorrenti erano rimasti meriti per ben 17 anni, fino al 2010 e, quando era intervenuto la L. n. 133 del 2008, art. 54 che la prevedeva come condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001 provvedevano a presentare in data 8 marzo 2010 istanza di prelievo. Epperò era evidente la strumentalità di detta istanza che comunque essendo stata presentata solo nel 2010 rende improponibile il ricorso per il periodo anteriore come disporrebbe il richiamato art. 54 come modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da A.C., + ALTRI OMESSI, con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

1.= Con il primo motivo di ricorso, A.C., + ALTRI OMESSI, lamentano la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 della L. n. 848 del 1955, con cui è stata ratificata la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 par. 1, 19 e 53), degli artt. 24 e 111 Cost., e in combinato disposto con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 come convertito dalla L. 7 agosto 2008, n. 133, dell’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 sotto il profilo della violazione del principio per cui l’immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta ha riguardato soltanto gli atti processuali successivi all’entrata in vigore della relativa legge, alla quale non è dato incidere sugli atti processuali anteriormente compiuti. Secondo i ricorrenti avrebbe errato la Corte di Perugia nell’aver rigettato la domanda di equa riparazione perchè non avrebbe tenuto conto: a) che la modifica dell’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 del D.Lgs. n. 104 del 2010 essendo entrata in vigore a decorrere dal 16 settembre 2010 ai sensi di quanto esplicitamente disposto dallo stesso D.Lgs. n. 104 del 2010 e successivamente dal medesimo art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010 come modificato dal D.Lgs. n. 195 del 2011, art. 1, comma 3, lett. a, n. 6, non poteva trovare applicazione, posto che il ricorso che ha instaurato il presente giudizio risaliva al marzo 2010 anche se proposto davanti ad una Corte di appello incompetente (C.A. di Caltanissetta) e successivamente riassunto davanti alla competente Corte di appello di Perugia.

1.1.= Il motivo è fondato.

Intanto, è giusto il caso di chiarire che il quadro normativo di riferimento va precisato nei termini che seguono: a) il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, – in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) – convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, – in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b)”; b) in sede di conversione in legge, sono state apportate all’art. 54 le seguenti modifiche: “al comma 2, dopo le parole “art. 2, comma 1” sono inserite le seguenti: “della L. 24 marzo 2001, n. 89” e le parole “nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b)” sono soppresse”; c) conseguentemente, il testo definitivo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 4 2, quale convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, risulta il seguente: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”; d) successivamente, l’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, “le parole “un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “l’istanza di prelievo di cui all’art. 81 c.p.a., comma 1, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione””; e) ancora successivamente, il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4) – in vigore dall’8 dicembre 2011 -, ha disposto che: “al comma 23, le parole “81, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “71, -5- comma 2″”.

Conclusivamente, la disposizione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, – in vigore dal 16 settembre 2010 – risulta del seguente testuale tenore: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71 c.p.a., comma 2, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione””;

Sicchè, è del tutto evidente che in base al principio tempus regit actum:

1) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”;

2) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si applica – invece – lo stesso D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa -6- riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71 c.p.a., comma 2, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”;

Ora nelle specie è alla disciplina indicata sub 1) che deve aversi riguardo, al fatto che la domanda di equa riparazione è stata proposta in un tempo anteriore al 16 settembre 2010, dovendosi considerare che il giudizio è stato instaurato nel marzo del 2010 davanti alla Corte di Caltanissetta e che la successiva riassunzione davanti ala Corte di Perugia non ha introdotto un giudizio nuovo ma la prosecuzione del precedente. Pertanto così come è stato già affermato da questa Corte l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008 (Sez. 6-1, 4 marzo 2011, n. 5317).

In definitiva, la Corte di Perugia non ha osservato questi principi ed in particolare non ha considerato che avrebbe dovuto verificare se il giudizio presupposto alla data del 25 giugno 2008 avesse superato la ragionevole durata fissata in tre anni dal suo inizio.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 della L. n. 848 del 1955 con cui è stata ratificata la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 par. 1, 19 e 53), degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 relativamente all’asserita mancanza di paterna d’animo dei ricorrenti per essere gli stessi a conoscenza dell’assoluta infondatezza della loro pretesa. Secondo i ricorrenti la Corte di Perugia avrebbe errato nel rigettare la domanda di equa riparazione ritenendo di escludere la sussistenza di un paterna d’animo, dato che gli stessi ricorrenti, per il tramite le corrispondenti organizzazioni sociali, erano perfettamente a conoscenza della situazione normativa e della assoluta infondatezza della loro domanda, non tenendo conto che, per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità: a) la sofferenza per l’eccessivo protrarsi del processo presupposto quale conseguenza normale di tale irragionevole durata non può essere disconosciuta per la sola mancanza di istanze dirette a sollecitare la decisione trattandosi di omissione rilevante solo ai fini dell’apprezzamento dell’entità del lamentato pregiudizio non patrimoniale; b) che il diritto all’equa riparazione spetta a tutte le parti del processo indipendentemente dal fatto che sesse siano risultate soccombenti o vittoriose e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio a meno che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2.

1.1.= Il motivo è fondato.

Va qui osservato che in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la sofferenza morale per l’eccessivo protrarsi del processo amministrativo, quale conseguenza normale di tale irragionevole durata, non può essere disconosciuta per la sola mancanza di istanze dirette a sollecitare la decisione, trattandosi di omissione rilevante solo ai fini dell’apprezzamento dell’entità del lamentato pregiudizio non patrimoniale, non già per escluderlo, atteso che la presenza di strumenti sollecitatori non sospende, nè differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, nè trasferisce sul ricorrente la responsabilità per il superamento del termine ragionevole di definizione.

1.b) Nel caso in esame, per altro, non risulta, neppure, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze abbia eccepito e/o, comunque, dato prova che i ricorrenti avevano promosso una lite temeraria, o avevano artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire l’irragionevole durata. Sicchè, come ha già affermato questa stessa Corte in altre occasioni e che qui si intende: in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, e dalla consistenza economica o dall’importanza sociale della vicenda, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire l’irragionevole durata di esso, o comunque quando risulti la piena consapevolezza dell’infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità; di tutte queste situazioni, comportanti abuso del processo e perciò costituenti altrettante deroghe alla regola della risarcibilità della sua irragionevole durata, deve dare prova la parte che le eccepisce per negare la sussistenza dell’indicato danno, dovendo altrimenti ritenersi che esso si verifica di regola come conseguenza della violazione stessa, e che non abbisogna di essere provato neppure a mezzo di elementi presuntivi.

In definitiva il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che nel decidere il merito si atterrà ai principi appena espressi.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione, il cui regolamento gli è rimesso ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sott. Seconda, della Corte di cassazione, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA