Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22727 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. un., 03/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VIVAI CICCARELLA DI MICHELE CORNACCHIA S.R.L. (già VIVAI CICCARELLA

S.A.S. AZIENDA AGRICOLA DI MICHELE CORNACCHIA E FIGLI), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato

CAPECCI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ROSA VINCENZO, ROSA STEFANO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R.I.N. AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI DI S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SILVESTRI GAETANO, per delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

G.O.I. CONSORTILE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 119/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

uditi gli avvocati Stefano ROSA, Gaetano SILVESTRI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di

quello incidentale.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Vivai Cecarella di Michele Cornacchia s.r.l. chiese al Tribunale superiore delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, in contraddittorio con G.O.I. società consortile a r.l., l’accertamento dell’indennità di occupazione di un’area di sua proprietà, e il risarcimento dei danni cagionati ai suoi vivai. Il tribunale regionale, con sentenza non definitiva 31 marzo 2005, condannò in via generica il consorzio al deposito dell’indennità di occupazione dal 5 settembre 1991 al 18 luglio 2001, riservandone la determinazione al prosieguo del processo. Essendo poi intervenuta in causa A.R.I.N. Azienda Risorse Idriche di Napoli s.p.a., subentrata – in forza di consegna dell’opera da parte della concedente in data 18 luglio 2001 e di successivo atto pubblico stipulato con la precedente concessionaria – nelle obbligazioni della convenuta scaturenti dalla concessione per la realizzazione dell’opera pubblica, il medesimo tribunale regionale, con sentenza definitiva 3 ottobre 2008, respinse la domanda proposta contro il consorzio convenuto, e condannò la sola società intervenuta al deposito delle maggiori somme dovute a titolo di indennità di occupazione, liquidate in ragione di un dodicesimo dell’indennità virtuale di espropriazione, sommato a quanto dovuto dal concessionario per le perdite cagionate con la distruzione delle piante nei vivai (in tutto Euro 38.908,33, oltre agli interessi). In ordine alla premessa determinazione dell’indennità virtuale di espropriazione, il tribunale regionale accertò la natura agricola dei suoli, ma ritenne che, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis con la sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, occorresse far riferimento ai valori venali delle aree occupate, e tenne conto anche del valore del soprassuolo.

2. Con sentenza 14 luglio 2010 il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha respinto l’appello proposto dalla società espropriata.

Il tribunale superiore ha dichiarato inammissibile, per mancanza di interesse, l’appello incidentale dell’ARIN, che lamentava l’omessa applicazione del criterio di calcolo tabellare per la stima dell’area agricola.

3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la Vivai Cecarella di Michele Cornacchia s.r.l. per quattro motivi, con atto notificato il 9 novembre 2010 al consorzio, e il 3 novembre 2010 all’A.R.I.N. Resiste A.R.I.N. Azienda Risorse Idriche di Napoli s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale per un unico motivo, notificato il 23 febbraio 2011. La ricorrente ha depositato memoria.

4. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso con ricorso incidentale depositato da A.R.I.N. s.p.a., perchè notificato il 23 febbraio 2011, e dunque oltre il termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del ricorso principale – avvenuta il 3 novembre 2010 – previsto dagli artt. 370 e 371 c.p.c. 5. Con il primo motivo del ricorso principale si censura per violazione o falsa applicazione l’art. 111 e l’art. 100 c.p.c, avendo il tribunale superiore dichiarato inammissibile la doglianza concernente l’assoluzione del convenuto in seguito all’intervento in causa del cessionario della concessione.

5.1. Il motivo è fondato. Essendo l’A.R.I.N. s.p.a. succeduta a titolo particolare nella posizione del convenuto consorzio G.O.I., precedente concessionario, ed essendo la stessa società intervenuta nel processo a norma dell’art. 111 c.p.c., comma 3 il processo, in mancanza di un provvedimento di estromissione dell’originario convenuto, era proseguito tra le parti originarie, fermo restando che la sentenza pronunciata all’esito avrebbe spiegato i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare. Erroneamente, pertanto, il giudice di primo grado aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell’originario convenuto. Nè poi può essere condivisa la motivazione con la quale il tribunale superiore ha respinto il relativo motivo di appello, che, cioè, l’attrice non avrebbe avuto interesse alla condanna del convenuto perchè non avrebbe potuto conseguire l’utilità giuridica, dedotta nello stesso motivo d’appello, della condanna solidale delle parti. L’argomento non tiene conto del già ricordato disposto dell’art. 111, circa gli effetti che per legge si producono nei confronti dei successore a titolo particolare, nonostante la mancata estromissione dell’originario convenuto e la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti; esso non tiene conto, inoltre, della costante giurisprudenza di questa corte, circa l’efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell’originario convenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare (tra le più recenti, Cass. 13 luglio 2007 n. 15674; 22 marzo 2007 n. 6945).

6. Con il secondo motivo si denuncia per violazione o falsa applicazione di norme di diritto la limitazione della liquidazione dell’indennità di occupazione legittima al periodo di occupazione da parte del consorzio, originario concessionario.

6.1. Il motivo è infondato. Oggetto del giudizio introdotto dalla società Vivai Cecarella è la determinazione delle indennità dovute dal consorzio concessionario per l’occupazione della sua proprietà, occupazione avente titolo nella convenzione intervenuta con l’amministrazione concedente. La circostanza di fatto, non controversa, che l’occupazione sia proseguita ad opera della società A.R.I.N., la quale ne risponde evidentemente per fatto proprio, e quale nuova concessionaria dell’amministrazione, e non già quale successore a titolo particolare del consorzio originariamente convenuto, non può comportare nè l’aggravamento degli obblighi del consorzio, per fatti ad esso non imputabili, nè una pronuncia – limitata a questa frazione dell’indennità di occupazione – diretta ed esclusiva nei confronti dell’intervenuta, per la quale sarebbe stata necessaria la proposizione di una distinta domanda, di cui non c’è traccia nè nel ricorso nè nella sentenza.

7. Con il terzo motivo si censura per vizi di motivazione la liquidazione operata dal tribunale regionale in difformità dalle conclusioni del consulente tecnico, e confermata dal tribunale superiore, al quale si imputa di non aver indicato i parametri di riferimento alternativi o aggiuntivi per giungere ad una diversa quantificazione de valore unitario. Sarebbe stata inoltre ignorata la qualificazione edificabile dell’area occupata.

7.1. Occorre premettere che la ricorrente ha depositato una memoria nella quale sostiene che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, n. 181 del 2011, la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata perchè nella determinazione dell’indennità avrebbe fatto applicazione del criterio – costituzionalmente illegittimo – del valore agricolo medio. L’assunto non ha fondamento.

Nella fattispecie di causa, l’indennità di occupazione dell’area, qualificata come agricola, è stata determinata dal giudice di primo grado, con statuizione non riformata in appello, in base al criterio del valore venale del fondo, sulla dichiarata premessa che questo criterio sarebbe stato imposto dalla precedente sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

Sebbene l’argomento portato a sostegno di quella decisione fosse errato – giacchè la sentenza n. 348 del 2007 della corte delle leggi non riguardava l’indennità dei terreni agricoli – e sebbene tale errore fosse stato dedotto in via di gravame dall’A.R.I.N. e riconosciuto dal tribunale superiore, il giudice d’appello ha tenuto ferma la statuizione impugnata, perchè ha dichiarato il consorzio appellante privo di interesse a dolersi sul punto, con una motivazione esclusivamente in fatto, che l’inammissibilità del ricorso incidentale di A.R.I.N. s.p.a. sottrae alla verifica in questa sede.

E’ certo, in ogni caso, che la determinazione dell’indennità è stata fatta dal primo giudice con riferimento al valore venale dell’area, e che tale statuizione è stata tenuta ferma dal tribunale superiore, nonostante la rilevata difformità di questo criterio da quello legale, allora applicato dalla giurisprudenza. La decisione di merito, pertanto, ha anticipato le conclusioni alle quali è pervenuta la corte costituzionale con la sentenza n. 181 del 2011. E’ solo ancora da aggiungere che il valore venale dei terreni non può essere accertato se non in relazione alle possibilità di una loro utilizzazione in conformità della legge, e dunque tenendo conto della loro destinazione urbanistica, che nel caso di specie, secondo l’accertamento dei giudici di merito, è quella agricola.

7.2. Il motivo in esame è peraltro inammissibile nella sua prima parte, contenendo una critica diretta alla sentenza di primo grado, ed ignorando completamente la motivazione offerta dal tribunale superiore sul punto. Esso è poi inammissibile anche nella sua seconda parte, intesa a dimostrare la natura edificabile – seppure a scopi industriali – dell’area, proponendo un accertamento di merito non consentito in questa sede di legittimità. Il profilo del vizio di motivazione adombrato in ordine al giudizio di inefficacia della destinazione industriale derivante da un P.I.P. non ancora efficace si basa a sua volta su documenti che non sono stati puntualmente indicati e prodotti in questa sede, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 9 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

8. Con il quarto motivo si denuncia la violazione del giudicato e la falsa applicazione dell’art. 1227 c.c.. Nell’impugnata sentenza si ammette che il primo giudice aveva ritenuto il valore delle piante un elemento dell’indennità virtuale di espropriazione, e sul punto il concessionario non aveva formulato uno specifico motivo di gravame.

Su questa premessa si censura il rifiuto del giudice d’appello di esaminare la doglianza relativa alla quantificazione del valore del soprassuolo, motivata con l’estraneità del soprassuolo all’indennità di espropriazione.

8.1. Il motivo è infondato, non sussistendo il giudicato al quale si fa riferimento. Vero è, soltanto, che l’omessa impugnazione incidentale del punto di diritto pregiudiziale, da parte dell’appellato, preclude la reformatio in peius in danno dell’appellante principale. Ciò non implica, tuttavia, che quella preclusione vincoli il giudice nella valutazione della fondatezza dell’appello principale, imponendogli di decidere nel merito, e di riformare la sentenza impugnata, in conformità a premesse errate in diritto, ancorchè non censurate da alcuno. Nella specie, il criterio della decisione invocato dall’appellante per riformare a suo favore la sentenza di primo grado era certamente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, per la quale, nella determinazione dell’indennità di espropriazione di suoli agricoli, non è consentita alcuna considerazione separata tra il valore del suolo e quello delle colture su di esso praticate, vale a dire del cosiddetto soprassuolo (così da ultimo Cass. Sez. un. 9 maggio 2011 n. 10072). Il principio non è rimesso in discussione dalla recente pronuncia della Corte costituzionale, n. 181 del 2001.

Questa, affermando la necessità di aver riguardo al valore venale dei terreni agricoli, comporta una valutazione unitaria di tali beni, per i quali il valore delle colture praticate concorre a determinare il valore venale dei fondi, e non potrebbe essere duplicato da un’ulteriore valutazione separata.

9. In conclusione il ricorso principale è accolto limitatamente al primo motivo, e la sentenza è cassata sul punto, dovendosi la decisione uniformare al principio di diritto che, a norma dell’art. 111 c.p.c., nel caso di intervento in causa del successore a titolo particolare nel diritto controverso, se non vi sia stato formale provvedimento di estromissione dell’originano convenuto, questi rimane parte del processo e destinatario diretto della pronuncia richiesta dall’attore, il cui interesse non è escluso dalla possibilità, che gli è data, di far valere la sentenza, quale titolo esecutivo, anche nei confronti del successore a titolo particolare.

10. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto. Premesso che è risultata immune da censure di legittimità la stima eseguita in corso di causa, che ha determinato in Euro 38.908,33, oltre agli interessi legali, l’indennità dovuta per l’occupazione legittima del terreno di proprietà della società attrice fino al 18 luglio 2011, il G.O.I. società consortile a r.l. è condannata al versamento presso la Cassa depositi e prestiti delle maggiori somme dovute rispetto a quelle già depositate per lo stesso titolo.

11. Le spese del giudizio svoltosi tra la società attrice e il consorzio convenuto sono compensate per i gradi del giudizio di merito, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale delle pretese dell’attrice; esse sono a carico del consorzio, soccombente, per il presente grado di legittimità, e sono liquidate come in dispositivo.

Le spese tra le altre parti sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, che rigetta nel resto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna G.O.I. società consortile a r.l. al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della maggiore indennità di occupazione legittima accertata in corso di causa, e pari ad Euro 38.908,33 oltre agli interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità al saldo, rispetto a quanto già depositato allo stesso titolo.

Condanna G.O.I. società consortile a r.l. al pagamento in favore di Vivai Ciccarelli di Michele Cornacchia s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; compensa le spese di giudizio dei precedenti gradi di merito tra le stesse parti e le spese del giudizio di legittimità tra le altre parti.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio delle sezione unite della Corte suprema di cassazione, il giorno 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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