Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22725 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.28/09/2017),  n. 22725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13936-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 558/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/06/2011 R.G.N. 778/2009.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza n. 558/2011, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia n. 2162/2008 emessa dal Tribunale della stessa città con la quale è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 20.12.2004 tra A.D. e Poste Italiane spa che aveva stipulato con Kelly spa un contratto di somministrazione di manodopera, ai sensi dell’art. 25 CCNL per “sopperire a punto di più intensa attività cui non sia possibile fare fronte con le risorse normalmente impiegate” la cui motivazione era stata ripresa nel contratto stipulato con il lavoratore, con condanna di Poste Italiane spa a ripristinare il rapporto e al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal 24.10.2007 fino alla riammissione;

che avverso tale decisione Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi;

che A.D. non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. ha formulato richieste scritte;

che sono state depositate memorie nell’interesse della società.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., i sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale tenuto conto del fatto che le uniche contestazioni poste a fondamento della pretesa del lavoratore avevano ad oggetto il contratto di lavoro disciplinato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22 e dunque il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro; 2) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4 e art. 21 oltre che dell’art. 25 CCNL 11.7.2003 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che Poste Italiane spa non avesse fornito la prova della sussistenza delle esigenze poste a fondamento del ricorso al lavoro D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 20: in particolare per non avere considerato che era sufficiente ai fini della regolarità del contratto, che sussistesse una ragione di carattere oggettivo, cioè una ragione effettiva e comprovabile, anche se riferibile all’ordinaria attività dell’utilizzatore; 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., D.Lgs. n. 2776 del 2003, art. 20 e art. 2097 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte distrettuale ritenuti pacifici i dati offerti dalla società in considerazione della genericità della contestazione di controparte; 4) l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte distrettuale errato sia nell’avere ritenuto che Poste Italiane spa non avesse adempiuto all’onere probatorio su di essa gravante, sia nell’averè interpretato le risultanze istruttorie; 5) la violzione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè erroneamente la Corte di appello aveva fatto discendere dalla irregolarità del contratto di somministrazione la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 27 quando, invece, l’effetto sanzionatorio previsto dalla legge era solo quello della sostituzione di un soggetto ad un altro nel rapporto contrattuale; 6) la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 (art. 360 c.p.c., n. 3) perchè, a differenza di quanto affermato dai giudici di merito, erano state reiterate le argomentazioni e deduzioni circa le conseguenze economiche derivanti dalla nullità del contratto di somministrazione;

che il primo motivo è infondato perchè, come è dato rilevare dalla lettura delle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata, il lavoratore non si era affatto limitato a chiedere di verificare l’avvenuta stipula del contratto di somministrazione in violazione delle norme di legge e di contratto, ma aveva formulato, altresì, una specifica domanda direttamente nei confronti di Poste Italiane spa per l’accertamento della intervenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ordinario per cui i giudici del merito hanno semplicemente valutato, come era loro prerogativa, la natura giuridica della domanda pervenendo alla conclusione che non poteva ritenersi sufficiente l’indicazione del contratto di somministrazione delle ragioni del ricorso a tale forma di accordo, sussistendo l’obbligo effettivo della prestazione per la società utilizzatrice, convenuta in giudizio, di assicurare che la stessa fosse in concreto corrispondente alle ragioni previste, verificabili dal lavoratore e dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3;

che il secondo, terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati perchè, anche a volere supporre l’astratta validità della causale, comunque essa non era stata provata, come correttamente notato dall’impugnata sentenza: infatti, in tema di somministrazione di manodopera, la mera astratta legittimità della causale, indicata nel relativo contratto, non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti ((cfr. in termine Cass. 9.9.2013 n. 20598);

che le censure circa il mancato rispetto dell’onere di allegazione e prova da parte dell’utilizzatore, a prescindere dall’improprio richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5, sono infondate perchè la Corte di merito ha affermato che, per provare in concreto le esigenze richieste nel contratto, Poste Italiane spa avrebbe dovuto indicare, per un utile raffronto, il quantitativo di bollettini normalmente lavorato dai dipendenti stabili, nonchè le risorse effettivamente presenti, comprensive di quelle altre eventualmente assunte a tempo determinato direttamente o indirettamente mentre, invece, la incompletezza dei dati forniti (in particolare l’incidenza del traffico dei bollettini postali sull’attività complessiva dell’ufficio di destinazione) non consentivano di accertare l’effettiva riconducibilità delle assunzioni alla esigenza dedotta nel contratto di somministrazione;

che non si pone, pertanto, un profilo di non contestazione dei dati offerti dalla società, ma di inidoneità della prova offerta;

che le doglianze si risolvono, pertanto, in una rivisitazione del merito non consentita nella presente sede di legittimità ove è possibile solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza scegliendo quelle maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. Cass. Sez. Un. n. 5802/1998);

che il quinto motivo è infondato perchè, se è vero che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21 prevede espressamente la sanzione della nullità in caso di difetto di forma scritta del contratto di somministrazione e che il successivo art. 27, comma 1 stabilisce che, quando la somministrazione di lavoro sia avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui ai precedenti art. 20 e art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) il lavoratore può chiedere in via giudiziaria la costituzione di un rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore con effetto dall’inizio della somministrazione, nondimeno la sanzione della nullità anche per indicazione omessa o generica della causale della somministrazione è nella logica del sistema, oltre che nel rilievo che l’art. 21 cit., comma 1, lett. c si riferisce appunto all’indicazione della causale: d’altro canto, se non si versasse in ipotesi di nullità, non avrebbe senso il consentire al lavoratore l’azione per ottenere la costituzione del rapporto, ab origine, alle dipendenze dell’utilizzatore; inoltre, va rimarcato che gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 21 comma 1 D.Igs n. 276/2003 non sono derogabili dalle parti e, quindi, sono prescritti necessariamente a pena di nullità (cfr. Cass. 1.8.2014 n. 17540);

che il sesto motivo è, invece, fondato perchè, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 27.10.2016 n. 21691), ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile il giudicato in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente;

che, inoltre, con la stessa pronuncia è stato chiarito il concetto di “pendenza” ritenendo “pendenti” anche i giudizi in cui sia stato proposto, come sopra detto, appello contro la parte principale della decisione di primo grado dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalità imprescindibile, la parte relativa al risarcimento del danno. Del resto, già con la pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. 2.3.2012 n. 3305) si era ritenuto che la sopravvenuta disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7 si applicasse anche ai giudizi di legittimità e di appello;

che, infine, va sottolineato che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 come interpretato autenticamente dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13 concerne tutti i rapporti di lavoro subordinato a termine (Cass. 21.3.2014 n. 6735) e tutte le ipotesi in cui vi sia stata conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (cfr. Cass. 118.2014 n. 17540);

che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte intimata ex art. 32 cit., per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr tra le altre Cass. n. 3062/2016).

PQM

 

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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