Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22725 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8686-2013 proposto da:

M.L., I.A., I.G., C.M.,

L.A., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’Avvocato DE FRANCISCIS CARMELA, VIA ROMA P.CO EUROPA S.N.C. –

CASERTA, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

e contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO CASERTA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 194/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del primo, secondo, terzo e quarto motivo e il

rigetto del quinto motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE FRANCISCIS che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

Con sentenza nr 194/2012 la CTR della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Caserta con cui era stato accolto il ricorso proposto da M.L., I.A., I.G., C.M. e L.A. nei riguardi dell’avviso di rettifica emesso dall’Agenzia del territorio relativo alla variazione di classamento della rendita catastale; rendita che era stata proposta dai contribuenti, ex D.M. n. 701 del 1994, per l’ultimazione del fabbricato ai sensi del R.D. n. 652 del 1939.

Rilevava che i singoli valori determinati dall’Ufficio e posti a base dell’accertamento dovevano ritenersi” rispettosi del procedimento di stima diretta rispetto al costo registrabile nel biennio 1988-1989, inferiore per comparazione reddituale con altri immobili, e pertanto, l’accertamento non è contaminato da illegittimità, eccesso di potere, nè dai profili di erroneità, o illogicità nell’apprezzamento del caso concreto”.

Avverso tale sentenza M.L., I.A., I.G., C.M. e L.A. propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.M. n. 71 del 1994, art. 1, comma 3, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Criticano, in particolare, la decisione nella parte in cui non ha rilevato la “palese carenza di motivazione dell’atto impositivo”, oggetto di impugnativa e la mancata allegazione allo stesso degli atti in esso richiamati.

Con un secondo motivo si denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostengono infatti che a fronte delle contestazioni sollevate dai contribuenti nelle controdeduzioni all’appello proposto dall’Ufficio, suffragate dalla perizia tecnica esibita dai medesimi, la CTR si sarebbe limitata a condividere acriticamente la stima effettuata dall’Agenzia del territorio, svolgendo un giudizio comparativo fittizio ed errato, in quanto il costo unitario per la farmacia risulta essere Euro 500,00/mq e tale costo è stato oggetto di specifiche e documentate contestazioni.

Con un terzo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità della sentenza per carente e contraddittoria motivazione, laddove include nella consistenza catastale dell’immobile i due ascensori dei quali esso è dotato senza tenere nel debito conto le critiche mosse dai contribuenti in ordine alla mancata giustificazione data dall’Ufficio alla rettifica dei relativi valori accertati.

Con un quarto motivo i ricorrenti si dolgono dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamentano in particolare di aver contestato, sia nel corso del giudizio di primo grado che in quello di appello, la carenza di motivazione dell’avviso per quanto riguarda il valore attribuito in sede di rettifica al locale adibito a direzione amministrativa, a deposito interrato.

Osservano infatti che l’Agenzia del territorio non avrebbe motivato in ordine ai parametri di stima utilizzati per rettificare il valore dichiarato.

Da ultimo deducono la nullità della sentenza in quanto pronunciata in violazione degli artt. 156 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostengono che la conclusione della sentenza laddove statuisce testualmente “in parziale accoglimento dell’appello del Territorio ridetermina le superfici e i valori ad essi attribuiti come da parte motiva”, non consentirebbe di cogliere il reale significato della portata precettiva.

In ordine al primo motivo, ne va rilevata l’inammissibilità non avendo i ricorrenti nè trascritto il contenuto integrale del documento cui fa riferimento il motivo (l’avviso), nè allegato il medesimo al ricorso, essendosi essi limitati a riportare solo uno stralcio di motivazione assolutamente insufficiente a consentire a questa Corte di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del mezzo in esame. Risultano violati, pertanto, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

In ogni caso il motivo è infondato.

La variazione di valore ha riguardato esclusivamente la rendita e non la categoria determinata sulla scorta degli elementi fattuali desunti dalla documentazione prodotta.

Occorre allora ricordare che, secondo il costante orientamento della Corte, in materia di classamento degli immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga, come nella specie, nell’ambito di una procedura DOCFA, l’obbligo della motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, cosa che è avvenuta nella fattispecie in esame. Ciò diversamente da quanto accade nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto: in tale caso, la motivazione deve essere più approfondita e deve specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia anche per delimitare l’oggetto dell’eventuale futuro contenzioso (Cass. 34243/2019; Cass. n. 31809 del 2018, n. 23237 del 2014, n. 21532 del 2013).

Nel primo caso, infatti, gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non disattesi dall’Ufficio risultano immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita si riduce ad una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. In simili ipotesi risulta evidente che la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell’atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso. Diversamente, laddove la rendita proposta con la DOCFA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l’Ufficio dovrà, appunto, specificarle per i motivi sopra indicati. La procedura Docfa, come è noto, è caratterizzata dalla collaborazione del contribuente, il quale propone “anche l’attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l’attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare”, e tale rendita rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’Ufficio non provvede con i mezzi di accertamento a sua disposizione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva.

In materia di attribuzione di rendita ad immobili di destinazione speciale “D”, si è altresì stabilito (Cass. n. 17971/18, così Cass. n. 16824/06) che: “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993, e del D.M. n. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione”

Le critiche sviluppate negli scritti difensivi relativi alla fase di merito dimostrano che i contribuenti hanno potuto esercitare il loro diritto di difesa senza alcun pregiudizio.

Relativamente al secondo, terzo e quarto motivo di censura (con cui nella sostanza si critica la valutazione della consistenza catastale dei due ascensori non denunciati dai contribuenti e dei locali destinati a direzione amministrativa, a deposito ed a farmacia) va rilevato che la sentenza impugnata è soggetta alla norma prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo conseguente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. con la L. n. 134 del 2012.

Basterà pertanto interamente richiamare quanto stabilito da Cass. n. SSUU 8053/14 sui rigorosi limiti di rilevanza oggi attribuibili al vizio in questione, non più deducibile nei soli termini della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ma soltanto in quelli dell’omesso esame di fatto decisivo; e ciò anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso sentenze del giudice tributario (SSUU cit.).

Si rinvia inoltre al costante orientamento di legittimità in ordine alla irrilevanza, cit. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito” (Cass. 11892/16, così Cass. 23153/18 ed altre), ed alla necessità che il fatto decisivo di cui si lamenta l’esame venga dal ricorrente individuato non in una questione giuridica, ma in un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 22397/19 ord; conf. 26305/18 ord. ed altre). Il che, nella specie, non è.

Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno specificamente dedotto quali sono stati i fatti storici che il giudice di appello, benchè decisivi ed oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio, avrebbe omesso di esaminare, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio.

La CTR infatti ha messo in luce come il giudizio di stima costituisca esercizio di discrezionalità tecnica fortemente compressa rivolta a favorire il contribuente dichiarante o a trattarlo ugualmente rispetto ai precedenti accertamenti.

Ha altresì sottolineato che il criterio adottato dall’Agenzia in sede di accertamento e dal contribuente è il medesimo, e che la misura rilevata di Euro 500,00 al mq era certamente congrua, considerato che dal prontuario in uso presso l’Agenzia risultava applicabile un valore di costo superiore.

La Ctr ha precisato infine che allo stesso risultato si sarebbe giunti ricavando detto valore dalla tariffa legale vigente riferita alla categoria ordinaria C/1 e classe ottava a cui poteva assimilarsi il bene sottoposto all’accertamento.

Nè giova richiamarsi, per dimostrare la nullità dell’accertamento per difetto di motivazione, alla sentenza nr 9629/2012 resa da questa Corte, che si riferisce ad immobili posti in categoria ordinaria già dotati di rendita catastale e soggetti alla L. n. 662 del 1996.

Si tratta di una fattispecie diversa da quella oggetto del presente procedimento che riguarda invece una nuova costruzione sottoposta alla procedura prevista dal D.M. n. 701 del 1994, per la quale il contribuente ha proposto una rendita e la categoria D/8 destinazione speciale.

Con riguardo all’ultimo profilo di censura se ne deve rilevare l’infondatezza.

Questa Corte, ha precisato che “il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale” (Cass. 2018 nr 26074).

Tale vizio non è riscontrabile nel caso in esame, in quanto l’accoglimento parziale dell’appello dell’Ufficio è riferibile al rigetto della domanda di condanna alle spese della contribuente richiesta dall’Agenzia dell’Entrate.

Non è configurabile alcun dubbio sulla portata della decisione, avendo la CTR concluso nella parte motiva per la correttezza dell’avviso di accertamento. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico dei ricorrenti secondo il principio della soccombenza, e liquidate in dispositivo in base ai criteri vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della presente fase in favore dell’Agenzia delle Entrate, spese che si liquidano in complessivi Euro 3500,00 oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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