Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22725 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 02/11/2011), n.22725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BROFFERIO 7, presso lo studio dell’avvocato MURANO GIULIO,

che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per

atto Notaio Agostino D’Ettore di Roma del 6/06/2007, rep. n. 75794

allegata in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, via dei PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

sul ricorso 24264-2009 proposto da:

R.R. (OMISSIS), ROSATIDUE DI ANNA DE DOMINICIS E

ROMOLO ROSATI SNC (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 155,

presso lo studio dell’avvocato ONESTI VALERIO, che li rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/04/08, depositata l’01/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Lazio con sentenza dep. il 01/09/2008 ha, accogliendo l’appello dello ufficio, riformato la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento irpef e Ilor 1995 e 1996 e Iva 1996.

La CTR aveva ritenuto valido l’accertamento nei confronti della società e, altresì, che lo stesso facesse stato nei confronti dei soci al 50%.

Hanno proposto separati ricorsi per cassazione la società contribuente e il socio R.R. (n. 24264/2009) e D. D.A., anch’essa socio al 50% (n. 23044/2009) deducendo i primi violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e violazione e falsa applicazione del DPR n. 600 del 1973, artt. 39 e 42 e la seconda vizio motivazionale. L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Preliminarmente i due ricorsi devono essere riuniti essendo relativi alla medesima sentenza.

Infondato è il rilievo dell’Agenzia di difetto della procura della società (rappresentata dal medesimo R.R.) non essendovi elementi per restringere la unica sottoscrizione della procura alla sola qualità di socio in relazione alla in equivoca intestazione del ricorso medesimo “proposto congiuntamente”dalla società e dal socio.

I ricorsi andavano però soggetti alle disposizioni di cui all’art. 366 bis in ordine alla formulazione dei quesiti. Questa Corte (Cass. n. 7119/2010) ha ritenuto che solo i ricorsi per Cassazione proposti contro provvedimento pubblicati o depositati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009) sono soggetti alla norma abrogatrice dell’art. 366 bis c.p.c..

Nel caso di specie il provvedimento impugnato è anteriore a tale data (1/09/2008).

Orbene questa Corte ha già avuto modo di chiarire (SS.UU. n. 16528/2008) che secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l’illustrazione di ciascun motivo, a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4) si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5),deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008).

Nel caso in esame i quesiti sono del tutto pretemessi.

Si consideri infine che il primo motivo della società e socio deduce un vizio revocatorio inammissibile in questa sede.

I ricorsi possono, pertanto, decidersi in camera consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con dichiarazione di inammissibilità dei medesimi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce il proc. N. 24264/2009 al n. 23044/2009. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti alle spese che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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