Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22724 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. II, 11/08/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 11/08/2021), n.22724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18880-2019 proposto da:

S.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO

ACCIARI, rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO GUARALDI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 4265/2018 della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositato il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per la cassazione del decreto n. 4265/2018 della Corte d’Appello di Venezia – da loro adita con opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter avverso il decreto del consigliere delegato – che ha confermato il rigetto della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare di (OMISSIS) S.p.A.;

che la Corte d’Appello ha rilevato d’ufficio la tardività della domanda di equo indennizzo per il mancato rispetto del termine semestrale stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 4;

che la Corte d’Appello ha considerato come dies a quo del suddetto termine la dichiarazione di esecutività del quarto riparto parziale, avvenuta in data 24 ottobre 2006, grazie al quale gli odierni ricorrenti, insinuatisi nella procedura concorsuale sopra menzionata, avevano visto integralmente soddisfatte le loro ragioni di credito;

che a sostegno della motivazione la Corte d’appello ha riprodotto i precedenti Cass. 950/2011 e Cass. 7664/2005 nonché il principio di immutabilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate in favore dei creditori in sede di riparto, codificato al R.D. n. 267 del 1942, art. 112 e art. 114, comma 1 (nel prosieguo, l.f.);

che il ricorso consta di due motivi;

che con il primo motivo, riferito all’art. 360, comma 1, n. 3), si lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 6, par. 1 CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost., nonché violazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 119 L.f., della L. n. 69 del 2009, art. 58 e del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150, comma 1 per avere la Corte d’Appello considerato come dies a quo, al netto dei termini di impugnazione ordinaria, non la chiusura definitiva della procedura fallimentare (che avvenne con decreto del 5-6 luglio 2017), bensì il momento in cui gli attuali ricorrenti furono definitivamente soddisfatti (ciò che avvenne con decreto di dichiarazione di esecutività del quarto piano di riparto parziale, il 24 ottobre 2006); a sostegno della loro tesi, i ricorrenti citano Cass. n. 8055/2019 e criticano l’applicazione fatta dalla Corte d’Appello dei precedenti Cass. 950/2011 e 7664/2005, censurando, altresì il passaggio motivazionale concernente la ritenuta stabilità delle attribuzioni patrimoniali;

che con il secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), si lamenta la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 per avere la Corte d’appello giudicato su un fatto rilevato d’ufficio (i.e. la tardività della domanda, in riferimento al decreto di esecutività del quarto piano di riparto) senza aver previamente concesso memorie alle parti per permettere loro di svolgere il contraddittorio sul punto;

che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 22 ottobre 2020 per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria.

Ritenuto:

che le argomentazioni dedotte nel primo motivo di ricorso trovano fondamento nell’orientamento che questa Corte ha espresso con Cass. civ. sez. II, ord. n. 8055/2019; Cass. sez. VI – 2, ord. n. 1551/2020;

che tuttavia tale orientamento richiede, ad avviso del Collegio, un supplemento di riflessione;

che peraltro, ove si ritenga di ancorare la decorrenza del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 alla data in cui sia divenuto definitivo il decreto di chiusura del fallimento, è opportuno approfondire anche l’ulteriore questione se il termine “lungo” ex art. 327 c.p.c. per l’impugnazione di detto decreto debba individuarsi in un anno, come previsto dal testo dell’art. 327 c.p.c. anteriore alla modifica recata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 o in sei mesi, come previsto dal testo dell’art. 327 c.p.c. successivo a detta modifica;

che la questione indicata nel paragrafo che precede postula la soluzione del dilemma se, agli effetti della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, (“le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile… si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”) debba aversi riguardo alla data di instaurazione della procedura fallimentare – ossia alla data, nella specie anteriore al 2009, della sentenza di apertura del fallimento (o, in ulteriore ipotesi, alla data di insinuazione del creditore nel fallimento) – oppure alla data di instaurazione del sub procedimento camerale di chiusura del fallimento ex art. 119 l.f., ossia alla data, nella specie posteriore al 2009, della istanza di chiusura del fallimento avanzata dal curatore o dal debitore O dell’atto di impulso ufficioso del tribunale (in quest’ultimo senso, Cass. 3824/19, pagg. 6/7);

che, per quanto sopra, si palesa, opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo perché la causa possa essere discussa nella pubblica udienza della Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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