Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22724 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28509-2014 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI NOVELLA

1, presso lo studio dell’avvocato MARIO LUCCI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELA CAPANNOLO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 31/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Emanuela Capannato difensore del resistente che si

riporta al contro ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “L’Avv. Mario Lucci, in proprio e quale rappresentante di T.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ..

Con l’unico motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 cod. proc. civ. censurando la statuizione di integrale compensazione delle spese. del procedimento, motivata dal giudice dell’omologa in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda.

Premesso che l’accertamento promosso era inteso alla verifica dei requisiti sanitari per l’esenzione dal ticket della spesa sanitaria (L. n. 407 del 1990, ex art. 5, comma 3) e per le prestazioni di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 che l’accertamento del requisito sanitario era stato omologato, con decorrenza dal 1.1.2013, in relazione alla prestazione di cui all’art. 13 L. cit., ha sostenuto che, nel caso di specie, non si era verificato alcun accoglimento parziale della domanda posto che le prestazioni economiche oggetto di pretesa erano di identico importo, differenziandosi solo per il diverso limite reddituale L’INPS ha depositato tempestivo controricorso.

Si premette che in base alla giurisprudenza di questa Corte, in linea generale, il decreto di omologa in oggetto può essere impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (così qualificato il proposto ricorso) soltanto per la parte relativa alla statuizione sulle spese (che è quella qui censurata).

Con riferimento alla legittimazione attiva, va ricordato che, per costante e condiviso orientamento di questa Corte, con riguardo all’impugnazione del provvedimento di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore, quest’ultimo può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, cioè quando il provvedimento impugnato non abbia pronunciato sull’istanza o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, con la conseguenza che, allorchè l’impugnazione riguardi invece l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. n. 12104 del 2003, n. 13290 del 2003, n. 14637 del 2004, n. 20321 del 2005) Nella specie, poichè le censure riguardano la pronuncia di compensazione delle spese e non la distrazione, è evidente il difetto di legittimazione a proporre il ricorso da parte dell’avvocato Lucci Mario in proprio, il quale non ha, peraltro, neppure allegato la qualità di procuratore antistatario nel procedimento in oggetto.

In merito poi alla disposta compensazione delle spese di lite occorre precisare che la censura di parte ricorrente si incentra esclusivamente sulla contestazione della sussistenza della “parziale soccombenza” assunta dal giudice dell’omologa a presupposto giustificativo della disposta compensazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009).

Nel caso di specie la domanda di accertamento tecnico preventivo era finalizzata al conseguimento di tre autonomi benefici: a) l’esenzione dal pagamento del ticket sulla spesa sanitaria ex L. n. 407 del 1990, art. 5; b) la pensione di inabilità ex L. n. 118 del 1971, art. 12; c) l’assegno di assistenza ex L. n. 118 cit..

L’accertamento sanitario è stato omologato con riferimento al requisito sanitario prescritto per quest’ultima prestazione, come esplicitato nel decreto di omologa medesimo laddove è individuata la “prestazione di riferimento”, dovendo altresì rilevarsi sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la inammissibilità della domanda di accertamento ex art. 445 bis cod. proc. civ. finalizzata al conseguimento dell’esenzione dal pagamento del ticket sulla spesa sanitaria (Cass. n. 11919 del 2015).

Alla luce di quanto sopra non è revocabile in dubbio che si è realizzata una situazione di accoglimento solo parziale della domanda formulata con l’originario ricorso, la quale, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, rendeva giustificata la disposta compensazione.

In base alle considerazioni che precedono, previa verifica del deposito in originale del provvedimento impugnato, si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in proprio dall’Avv. Mario Lucci e per il rigetto del ricorso proposto da T.A.”. Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia e che ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’Avv. Mario Lucci e il rigetto del ricorso proposto dalla parte T.A., con condanna, in solido, dei ricorrenti, alla rifusione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Avv. Mario Lucci e rigetta il ricorso di T.A.. Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione all’INPS delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura dell5%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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