Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22724 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 02/11/2011), n.22724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A. (OMISSIS), in proprio e quale legale

rappresentante pro tempore della società VALIANI DANTE E FIGLIO DI

VALIANI ARRIGO & C. SNC (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIAE GIANTURCO

11, presso lo studio dell’avvocato COLLELUORI RITA, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 35/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 12/06/08, depositata il 21/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito l’Avvocato Colleluori Rita, difensore dei controricorrenti che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Toscana con sentenza dep. il 21/07/2008 ha, accogliendo l’appello dei contribuenti, riformato la sentenza della CTP di Pistoia che aveva rigettato il ricorso dei medesimi avverso gli avvisi di accertamento per irpef, irap e iva per l’anno 1998.

Ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, l’Agenzia, deducendo insufficiente motivazione.

I contribuenti hanno resistito con controricorso.

Il motivo è palesemente fondato.

La motivazione della sentenza si limita ad affermare che: “Il contribuente ha dimostrato che le operazioni di stima compiute dai verbalizzanti erano imprecise, lacunose e pertanto inattendibili.

La parte privata, in sede giurisdizionale ha ricostruito la propria attività in modo puntuale e preciso, per cui le percentuali di ricavo adottate dall’ufficio e poste alla base del proprio accertamento induttivo, risultanti dalle medie di settore sono di per sè insufficienti a fornire la prova…

Era onere dell’ufficio fornire qualche ulteriore elemento”.

I giudici di primo grado, con ampia motivazione, hanno giustamente censurato l’operato dell’Ufficio. . . Nell’avviso di accertamento infatti si è proceduto in modo astratto e generico, senza considerare circostanze concrete che la parte privata, ha eccepito e provato, come la chiusura al traffico del centro storico, ove la ditta è ubicata; la specifica organizzazione aziendale che ha sostenuto costi levati, la mancata considerazione di costi di manodopera…”.

Questa Corte ha ritenuto (Cass. n. 2268/2006, 1539/2003, 6233/2003, 11677/2002) che è “legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”.

Altresì (Cass. n. 2272/2007) ha ritenuto che il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la proposizione del ricorso per cassazione per il motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Ora nel caso in esame dalla trascrizione della motivazione emerge che la CTR si è trincerata in affermazioni di mero stile ovvero in una elencazione di elementi(chiusura centro storico, costi ecc) che avrebbero reso incongruo l’accertamento senza verificarne la portata.

Le precise deduzioni di cui al ricorso in ordine agli elementi sottovalutati, che, a dire dei contribuenti, renderebbero inammissibile il motivo perchè riproporrebbero la tesi dell’Ufficio e non inciderebbero sulla ratio decidendi, invece, per il principio dell’autosufficienza del ricorso, sono necessarie per corroborare – come sopra visto – la deduzione del vizio di insufficiente motivazione.

Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del medesimo per manifesta fondatezza del motivo, con necessità di rinvio ad altra Sezione della CTR del Lazio anche per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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