Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22723 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.28/09/2017),  n. 22723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11965-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3899/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/05/2011 R.G.N. 9610/2008.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 3899/2011, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia n. 19121/2007 emessa dal Tribunale della stessa città con cui era stata dichiarata l’esistenza tra V.G. e Poste Italiane spa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e decorrere dall’11.3.2005, con condanna della società a riammettere in servizio la lavoratrice e a corrispondergli le retribuzioni maturate dal 14.4.2006 sino all’effettiva ricostituzione del rapporto, oltre accessori;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane spa;

che la lavoratrice non ha svolto attività difensiva;

che il PG ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che è stato depositato verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in data 9 agosto 2012;

che dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della società ricorrente, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge; che tale verbale si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria; che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio essendo la lavoratrice rimasta intimata.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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