Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22723 del 24/10/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 22723 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

pro

tempore,

rappresentato

e

difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
ricorrente

contro
BERISHA Luzlim (BRS LLM 78H16 Z118W), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Mauro Vaglio, elettivamente domiciliato in
Roma, piazza della libertà n. 20;

Data pubblicazione: 24/10/2014

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia E.R.
461/13, Cron. 1225/13 Rep. 548/13, depositato in data 15
marzo 2013.

udienza del 25 settembre 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti;
sentito

il Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso del 30 ottobre 2013, il

Ministero dell’economia e delle finanze esponeva che
Berisha Luzlim, in data 22-30 novembre 2012, aveva
notificato opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della
legge n. 89 del 2001, direttamente alla sede legale del
Ministero anziché presso l’Avvocatura dello Stato
competente;
che, nonostante la mancata costituzione del Ministero,
la Corte d’Appello non aveva rilevato la nullità della
notificazione dell’opposizione, decidendo nel merito con
decreto depositato il 15 marzo 2013;
che il ricorrente Ministero chiede, quindi, la
cassazione di tale decreto sulla base di un unico motivo;
che l’intimato ha resistito con controricorso.

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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Considerato

che con l’unico motivo di gravame, il

ricorrente lamenta error in procedendo ex art. 360 n. 4
cod. proc. civ., consistente in violazione dell’art. 11 RD
n. 1611 del 1933, per non avere, il giudice di merito,

dell’opposizione, la quale sarebbe dovuta essere
effettuata alla competente Avvocatura dello Stato anziché
direttamente al Ministero;
che devono preliminarmente essere rigettate le
eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal
controricorrente;
che, quanto a quella concernente la errata indicazione
del provvedimento impugnato, la stessa è infondata, atteso
che il Ministero ricorrente ha depositato copia autentica
del provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Perugia
su ricorso proposto dall’odierno resistente;
che, quanto alla lamentata impossibilità di desumere
il contenuto del decreto impugnato dal tenore del ricorso
per cessazione, deve rilevarsi che il ricorso contiene
tutti i riferimenti necessari alla identificazione dello
svolgimento del procedimento, essendosi precisato che il
Berisha ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 5-ter
e, che detta opposizione è stata notificata al Ministero
presso la sua sede legale, e delle censure proposte, le
quali si sostanziano nella violazione dell’art. 11 del

3

rilevato e dichiarato d’ufficio la nullità della notifica

r.d. n. 1611 del 1933, a norma del quale le notificazioni
alle amministrazioni dello Stato vanno eseguite presso la
competente avvocatura dello Stato a pena di nullità, da
pronunciarsi anche d’ufficio;

dall’esame degli atti, al quale si può accedere in
considerazione della natura della censura proposta, emerge
che effettivamente la notificazione dell’opposizione ex
art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 è stata eseguita
presso la sede del Ministero e non anche presso la sede
della competente Avvocatura dello Stato;
che non si potrebbe neanche obiettare che si è in
presenza, nella specie, di un vizio revocatorio, avendo
questa Corte già avuto modo di chiarire che «non integra
un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione
della pronuncia di legittimità, ai sensi dell’art. 395, n.
4, cod. proc. civ., il mancato rilievo della nullità della
notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso
la sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato, anziché
presso l’Avvocatura generale, trattandosi non di errata
percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto
immediatamente emergente dagli atti, quanto di omessa
valutazione delle risultanze processuali» (Cass. n. 25654
del 2013);

– 4 –

che, nel merito, il ricorso è fondato, atteso che

che, dunque, il ricorso va accolto, con conseguente
cassazione del decreto impugnato e con rinvio, per nuovo
esame dell’opposizione ex art. 5-te= della legge n. 89 del
2001, previa notifica della stessa al Ministero

Avvocatura dello Stato;
che al giudice di rinvio, designato nella Corte
d’appello di Perugia in diversa composizione, è demandata
altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

accoglie

il ricorso;

cassa

il decreto

impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione,

dell’economia e delle finanze presso la competente

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