Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22723 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14745-2012 proposto da:

TEFRAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa a dall’avvocato

ANTONIETTA LIBERATA PACE, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PESCARA, depositata il 28/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità per

sopravvenuta carenza di interesse;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che non si oppone.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Tefral srl impugnava due avvisi di accertamento, relativi rispettivamente agli anni 2000 e 2001, con i quali l’ufficio recuperava a tassazione canoni di locazione asseritamente non dichiarati nel loro intero ammontare, derivanti dal contenuto del contratto.

2. La CTP rigettava i due ricorsi e la CTR rigettava gli appelli.

3. Per la cassazione di queste ultime due sentenze ricorre, con unico ricorso, la società sulla base di due motivi.

Si costituisce l’ufficio con controricorso.

4. In vista dell’udienza odierna la società ha presentato memoria con rinuncia al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società deduce insufficiente motivazione della sentenza: la sintetica motivazione della CTR non ricostruisce i fatti e non permette di seguire il ragionamento logico adottato dalla CTR.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge: la CTR ha erroneamente interpretato il TUIR, art. 109, comma 2.

2. Successivamente al deposito del ricorso, con memoria del 10.2.2020 il contribuente faceva presente di avere aderito alla definizione agevolata e rinunciava al ricorso ex art. 190 c.p.c.

2.1. La documentazione allegata attesta la definizione della procedura di definizione agevolata, che comporta il non provvedere sulle spese.

2.2. La rinuncia al ricorso, comunicata all’Avvocatura, prevale, e fa venire meno in ogni caso l’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA