Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22723 del 09/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24511-2014 proposto da:

G.N., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GIOVANNI GUARINO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTEFUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4306/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo difensore del resistente che si

riporta al contro ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto da G.N. in esito a contestazione delle conclusioni del consulente tecnico officiato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 1 e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

La statuizione di rigetto è stata fondata sull’adesione alle conclusioni della consulenza tecnica disposta nel procedimento per ATP che aveva ritenuto la periziata affetta da una invalidità pari al 60%. Il giudicante, premesso che in ricorso, parte ricorrente si era limitata a sostenere la incompletezza della valutazione peritale per non avere il consulente tenuto conto delle certificazioni mediche presentate, ha osservato che dalla stessa documentazione medica prodotta dalla parte in sede di opposizione emergeva la perfetta consonanza tra la situazione clinica della periziata – affetta da psicosi cronica in trattamento farmacologico – e le conclusioni del c.t.u..

La statuizione di condanna alle spese è stata fondata sulla circostanza che la dichiarazione resa dall’interessata nel corpo del ricorso non faceva riferimento al reddito dell’intero nucleo familiare, come invece prescritto dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 conv. in L. n. 326 del 2003, ma solo al reddito individuale della interessata.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.N. sulla base di cinque motivi.

Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione censurando la decisione per non avere, a fronte si precise e circostanziate critiche alle risultante della consulenza d’ufficio del procedimento per ATP ed a fronte del documentato aggravamento delle condizioni di salute, disposto il rinnovo dell’indagine peritale.

Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto l’error in procedendo della sentenza impugnata per non avere il giudice del merito preso in considerazione l’aggravamento denunziato.

Con il terzo motivo ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la decisione per avere ritenuto che la documentazione allegata alla produzione depositata con il ricorso introduttivo, a sostegno di un intervenuto aggravamento, non recava diagnosi idonee a sovvertire le risultanze peritali. A sostegno del motivo ha richiamato la Relazione clinica ASL del 13.6.2013

Con il quarto motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ. censurando la decisione per non avere valutato gli aggravamenti intervenuti.

Con il quinto motivo, privo di rubrica, ha censurato la decisione per averla condannata alle spese di lite, nonostante la dichiarazione sottoscritta in relazione al reddito contenuta nel corpo del ricorso introduttivo.

I primi quattro motivi di ricorso, trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, risultano inammissibili per più profili.

In primo luogo la deduzione del vizio motivazione, denunziato con i motivi primo e terzo, non è articolato con modalità conformi alla attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con riferimento alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. (Cass. ss.uu. n.8053 del 2014).

In particolare è stato precisato che il controllo previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., nuovo n. 5) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) – tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.

Parte ricorrente non ha sviluppato i motivi di ricorso in termini coerenti con tali prescrizioni.

Premesso, infatti, che alla luce della nuova formulazione dell’art. art. 360 c.p.c., n. 5, non possono trovare ingresso censure attinenti alla insufficienza e contraddittorietà di motivazione, i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non individuano alcun fitto storico, avente carattere di decisività, oggetto di discussione fra le parti il cui esame è stato omesso dal giudice di appello.

In relazione poi alla dedotta violazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ. per non avere il giudice tenuto conto degli aggravamenti denunziati, si premette che dalla sentenza impugnata risulta che il giudice del merito, pur ritenendo incompatibile con il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., comma 6 la verifica degli aggravamenti sopravvenuti, ai sensi dell’art. 149 disp. att. cod. proc. ha comunque preso in considerazione la documentazione depositata con il ricorso dalla G. e la ha ritenuta inidonea a confutare le conclusioni della consulenza d’ufficio disposta nel procedimento per ATP. Tale valutazione, attenendo al merito della controversia, non è sindacabile in sede di legittimità.

Infine, i documenti richiamati nella illustrazione dei motivi sono indicati con modalità non coerenti con l’insegnamento di questa Corte secondo il quale qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali, potendo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso) (cfr., tra le altre, Cass. ss.uu. 22726 del 2011).

Parimenti inammissibile risulta il quinto motivo di ricorso, neppure identificato con autonoma rubrica dal ricorrente, in quanto esso si limita a richiamare il contenuto della dichiarazione inserita ai fini dell’esonero dalle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel corpo del ricorso senza investire la specifica ratio decidendi alla base della statuizione di condanna rappresentata dal fatto che la dichiarazione resa dall’interessata concerneva il solo reddito individuale e non il reddito familiare come prescritto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 conv. in L. n. 326 del 2003. Ove il Collegio ritenga, invece, che la modalità di articolazione della censura formulata con il motivo in esame sia idonea a investire validamente la statuizione di condanna alle spese il motivo dovrà essere accolto, apparendo tale dichiarazione del tutto conforme ai requisiti prescritti dal menzionato art. 152 disp. att cod. proc. civ..

In base alle considerazioni che precedono si conclude per il rigetto del ricorso.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia; in particolare ritiene di condividere la valutazione di inidoneità delle doglianze svolte con il quinto motivo di ricorso alla valida censure della decisione.

A tanto consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA