Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22722 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Dario – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28191-2016 proposto da:

NUNZIATA TECNOLOGIE AGROALIMENTARI SRL, elettivamente domiciliata in

Roma, piazza di Pietra 63, presso lo Studio Marenghi & Associati

rappresentata e difesa dall’Avv. Luisa Marrone;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA, elettivamente domiciliata in Roma, via Emilio de Cavalieri

11, rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Della Rocca;

– controricorrente –

e

COMUNE DI SARNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6961/16 della CTR di Napoli, Sez. staccata di

Salerno, depositata il 15 luglio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2020 dal relatore Dott. CAVALLARI DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni, il quale ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità sopravvenuta;

udito l’Avvocato Annalisa Di Giovanni, in sostituzione, per la

società ricorrente;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Nunziata Tecnologie Agroalimentari srl ha proposto ricorso contro alcuni atti di accertamento TARSU da corrispondere al Comune di Sarno per gli anni dal 2007 al 2012.

Si è costituita la Soget spa, mentre il Comune di Sarno è rimasto contumace.

La CTP di Salerno, con sentenza n. 4335/14, ha accolto il ricorso in parte.

La società contribuente e la Soget spa hanno proposto appello.

La CTR di Napoli, Sez. distaccata di Salerno, con sentenza n. 6761/16, ha accolto l’appello della Soget spa e, in parte, quello del contribuente.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

La Soget spa si è difesa con controricorso.

La sola parte controricorrente ha depositato note difensive.

1. Preliminarmente si osserva che, prima dell’udienza di discussione, è stata depositata una dichiarazione della società ricorrente con la quale essa ha comunicato l’avvenuta definizione, con apposito accordo, della controversia intercorrente fra le parti, le quali si sono impegnate a rinunciare al giudizio.

Per la giurisprudenza di legittimità, la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019).

Nella specie, la summenzionata dichiarazione della società ricorrente, pur non contenendo una espressa rinuncia, è a questa assimilabile, evidenziando la carenza di interesse della medesima ricorrente alla prosecuzione del giudizio, e non risulta sia stata notificata. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di lite sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., stante l’accordo raggiunto dalle parti sul punto.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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