Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22722 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20057-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI

DA GUBBIO 62, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PETRILLI

rappresentato e difeso dall’avvocato SAMUELE SCALISE giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 8925/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo difensore del ricorrente che si

riporta al ricorso ed alla memoria ed insiste per l’accoglimento;

udito l’Avvocato Samuele Scalise difensore del controricorrente che

si riporta alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’INPS al pagamento in favore di P.D. del beneficio di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1 dal 1 novembre 2011 e del beneficio di cui al L. n. 118 del 1971, art. 12 a decorrere dal 3 aprile 2007, oltre interessi come per legge. La statuizione di accoglimento della domanda relativa alla pensione ex L. n. 118 del 1971, unica ancora rilevante, è stata fondata sulla sussistenza del requisito sanitario e di quello reddituale.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo. Domenico P. ha depositato tempestivo controricorso. Il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12m dell’art. 2967 cod. civ. e degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., ha censurato, in sintesi, la decisione per non avere il giudice di merito rilevato la mancata dimostrazione da parte del ricorrente del requisito reddituale prescritto ai fini della pensione ex L. n. 118 cit., in relazione a tutti i periodi oggetti del giudizio.

Il motivo di ricorso, come eccepito da parte controricorrente, non è idoneo alla valida censura della decisione.

Si premette che, come chiarito da questa Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. (cfr. tra le altre, Cass. n. 19959 del 2014).

Il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle nonne assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. (cfr. tra le altre, Cass. n. 3010 del 2012, n. 5353 del 2007 n. 11501 del 2006).

La denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto. Le censure formulate non risultano pertinenti alle effettive ragioni del decisum. Esse muovono dal presupposto che la sentenza impugnata abbia affermato la non necessità della verifica del requisito reddituale prescritto per la pensione L. n. 118 del 1971, ex art. 12 in relazione a tutti i periodi oggetto del giudizio. Nella decisione di secondo grado, tuttavia, non è dato leggere alcuna affermazione in diritto in questi termini posto che il giudice di appello ha espressamente proceduto all’accertamento del requisito reddituale, nell’implicito presupposto della necessità della relativa verifica.

Consegue che ove parte ricorrente avesse inteso contestare tale accertamento, in quanto asseritamente non esteso a tutto i periodi oggetto del giudizio, avrebbe dovuto farlo mediante denunzia del vizio

di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo attualmente vigente, applicabile alla fattispecie in esame in ragione della data di deposito della sentenza di secondo grado – il 27.7.2013 – e, quindi, deducendo omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale”. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia e che ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale. In particolare la proposta del Relatore non risulta inficiata dalle deduzioni svolte in memoria dall’INPS, dovendo altresì’escludersi, alla luce delle deduzioni formulate dall’ente nella illustrazione del motivo di ricorso, la possibilità, come richiesto dall’istituto ricorrente – di interpretare il motivo di ricorso come inteso alla denunzia di vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dell’istituto alle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’INPS alla rifusione a Domenico P. delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro, 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,oltre accessori di legge. Con distrazione in favore dell’Avv. Samuele Scalise, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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