Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22722 del 02/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 02/11/2011), n.22722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
STUDIO GUBBIO SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del
liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato
SAVONA GIOVANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSINI
MARCELLO, MARCUCCI MASSIMO, AGEA RAFFAELLO, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 67/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di PERUGIA del 19.6.08, depositata il 15/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR dell’Umbria con sentenza dep. il 15/07/2008 ha, rigettando l’appello della contribuente, confermato la sentenza della CTP di Perugia che aveva rigettato i ricorsi della Studio Gubbio s.r.l.
avverso gli avvisi di accertamento irpeg, irap e iva e per gli anni 1999 e 2000. Ha proposto ricorso per cassazione,illustrato con memoria, con sei motivi oltre un motivo, non numerato, sulle spese, la società contribuente deducendo violazione di legge e vizio motivazionale.
L’Agenzia ha resistito con controricorso.
In ordine al rilievo di cui al controricorso di inammissibilità del ricorso perchè proposto contro anche contro il Ministero, (incontestabile il difetto di legittimazione del medesimo per la nota giurisprudenza: SS.UU. n. 3116 e n. 3118 del 2006) appare chiaro, dai termini del ricorso, che il medesimo è indirizzato solo verso l’Agenzia (l’indicazione del Ministero appare quale ente sovraordinato da intestazione di stile) come emerge poi chiaramente dalla circostanza che è stata effettuata un’unica notifica all’Agenzia.
Il ricorso andava però soggetto alle disposizioni di cui all’art. 366 bis in ordine alla formulazione dei quesiti. Questa Corte(Cass. n. 7119/2010) ha ritenuto che solo i ricorsi per Cassazione proposti contro provvedimento pubblicati o depositati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009) sono soggetti alla norma abrogatrice dell’art. 366 bis c.p.c. Nel caso di specie il provvedimento impugnato è anteriore a tale data (15/07/2008).
Orbene questa Corte ha già avuto modo di chiarire (SS.UU n. 16528/2008) che secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l’illustrazione di ciascun motivo, a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4) si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008).
Nel caso in esame i quesiti sono del tutto pretermessi.
Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 6,000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011