Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22721 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2017, (ud. 09/05/2017, dep.28/09/2017),  n. 22721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13271-2016 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI PRATI

STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE SCARNATI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 210/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 11/01/2016 R.G.N. 2717/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato SCARNATI RAFFAELE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 210/2016 la Corte di Cassazione ha pronunciato sul ricorso proposto dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca contro F.M., docente, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 4.11.2013 avente ad oggetto l’esclusione dal bando di concorso per l’insegnamento all’estero (nella specie, nella scuola europea di Varese) indetto con D.I. n. 4747 del 2006.

F.M. ne chiede la revocazione sull’assunto che i giudici di legittimità – laddove hanno ritenuto legittima l’esclusione della docente dalla procedura concorsuale indetta per l’assegnazione di un posto per la scuola secondaria di primo grado della scuola europea di Varese a fronte del sopravvenuto passaggio di ruolo della stessa alla scuola secondaria di secondo grado – sarebbero incorsi nell’errore di percezione previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4 perchè – anche alla luce delle statuizioni di Cass. Sez. U. n. 23833/2015 e Cass. n. 15608/2015 – non avrebbero considerato il diverso contestato profilo di responsabilità dell’Amministrazione risultante dagli atti di causa e rimasto assorbito in appello e avrebbero, inoltre, pretermesso la doglianza (oggetto di specifica eccezione) di un giudicato esterno intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

La F. propone ricorso per revocazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. I Ministeri degli Affari Esteri e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi si deduce la violazione del diritto di difesa per mancanza di motivazione, nella sentenza impugnata, sull’eccezione di inammissibilità ex art. 360bis c.p.c. sollevata avverso il ricorso per cassazione proposto dal Ministero che non aveva proposto appello incidentale nei confronti della motivazione del Tribunale circa l’inefficacia del decreto di esclusione della F. dal concorso in quanto in contrasto con il D.I. n. 4747 del 2006 (lex concorsi). La suddetta lesione del diritto di difesa si è, inoltre, concretizzata in considerazione della mancanza assoluta di motivazione in ordine alle conclusioni orali del difensore ed a quelle della procura generale che avevano richiamato il principio generale che regola la partecipazione ai pubblici concorsi (D.P.R. n. 165 del 2001, art. 30 e D.P.R. n. n. 13271 del 2016 R.G. 487 del 1994) in base ai quali i requisiti richiesti debbono essere posseduti “alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso”.

2. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata per grave errore avendo, la Corte di legittimità, travisato l’interpretazione della sentenza delle Sez.U. n. 8951/2007 che, tra l’altro, affermano proprio che “deve escludersi che l’approvazione (della graduatoria) possa porsi in contraddizione con la delibera di indizione e con il bando – lex specialis del concorso (…) Il potere di approvare la graduatoria è conferito all’Amministrazione dal bando esclusivamente in funzione del controllo della regolarità e della verifica dell’esito della procedura” (statuizione espressamente richiamata a pag. 11 e 12 del ricorso).

3. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la “totale pretermissione del passaggio in giudicato della motivazione del Tribunale” relativa alla fondatezza della domanda della F. sulla base del D.I. n. 4747 del 2006, art. 7 motivazione del giudice di primo grado che specificava i (soli) tre casi, formali, di esclusione dal concorso (mancato possesso dei requisiti, sottoscrizione, rispetto del termine).

4. Con il quinto motivo si deduce l’omessa valutazione delle doglianze espresse dalla F. nel controricorso ove, richiamando i principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, si rilevava che l’esclusione dalla procedura concorsuale era “privo di alcuna giustificazione logica, contrasta con i detti principi, della celerità, economicità, razionalità e certezza dell’agire amministrativo, e costituisce una grave lesione dei diritti di lavoro del pubblico dipendente”.

5. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

6. L’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto la stessa Corte di Cassazione a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (cfr. Cass. Sez.U. n. 26022/2008). In particolare, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto di impugnazione, perchè in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (cfr. Cass. n. 10466/2011) e quindi un’attività valutativa e non percettiva.

Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun errore che cada su un fatto materiale erroneamente percepito dal giudice di legittimità, vertendo, il ricorso, sulla interpretazione del controricorso presentato dalla docente avanti questa Corte, asserendosi che sarebbe stato omesso l’esame di alcune censure.

L’omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile nell’errore di fatto, denunciabile con l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, quando si traduca in omissione di pronuncia su domande od eccezioni della parte medesima, ovvero, rispetto ad atti che non contengano o non siano idonei a contenere tali domande od eccezioni, quando si deduca che detto mancato esame abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante la lettura di quegli scritti, in ordine all’esistenza od inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva (cfr. Cass. n. 3137/1994).

La sentenza impugnata ha esaustivamente esaminato l’unico motivo di ricorso dei Ministeri che sottoponevano profili di legittimità del provvedimento di esclusione dal concorso adottato dal Ministero in considerazione del passaggio della docente (nelle more della procedura concorsuale) ad altro ruolo, profili fondati sul rispetto della lex specialis del concorso (rappresentata, in particolare, dagli artt. 2 e 7 del bando di concorso) valutata anche alla luce dei criteri generali contenuti nei provvedimenti, di fonte legale e negoziale, in materia di istruzione. Il fatto esaminato dalla sentenza impugnata ha riguardato l’esclusione della docente dalla graduatoria per non essere più titolare della classe di concorso (scuola secondaria di 1^ grado) per la quale aveva presentato la domanda di assegnazione del posto e rispetto a tale fatto e alla domanda, originariamente proposta dalla docente, di declaratoria di illegittimità del provvedimento di esclusione l’attuale ricorrente non ha illustrato una diversa realtà obiettiva ed effettiva. L’errore prospettato si risolve, in realtà, nella illustrazione di omissioni e vizi di diritto, e quindi, in errore di giudizio e non di fatto.

7. Il richiamo della statuizione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 23833/2015) non è pertinente al caso esaminato in quanto la illegittimità del provvedimento di esclusione dal concorso fatta valere dalla F. (come illustrato dalla stessa ricorrente) è sempre stato quello della violazione delle regole di buona amministrazione sotto l’unico ed esclusivo profilo del mancato rispetto del bando ossia della lex specialis del concorso, anche interpretata alla luce del D.Lgs. n. 297 del 1994 (in specie, artt. 639 e 640), profilo che è stato ampiamente affrontato dalla sentenza impugnata (diversamente dal caso affrontato dalle Sezioni Unite ove sin dall’inizio la società ricorrente aveva dedotto, quale titolo di responsabilità risarcitoria della Regione, la violazione delle regole di buona amministrazione sia sotto il profilo della violazione della L.R. n. 8 del 1991, art. 2 sia per avere l’Assessorato inopinatamente ed immotivatamente interrotto le procedure già intraprese di realizzazione delle strutture richieste).

8. Nè è pertinente il richiamo della sentenza n. 15608/2015 di questa Corte, che si è occupata della mancata valutazione di una eccezione di giudicato esterno svolta nella memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. del ricorrente, avendo – diversamente – la F. invocato la formazione di un giudicato interno (formatosi in seguito a mancata proposizione di appello avverso un passaggio motivazionale della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda della docente).

A tal proposito, oltre a rilevarsi il mancato rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso, il contenuto integrale della sentenza di primo grado e dell’atto di appello del Ministero), va inoltre rammentato che il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente e determinante ai fini dell’accertamento del diritto (Cass. 23 agosto 2007, n. 17935; Cass. 17 novembre 2008, n. 23747), non anche su quelli relativi ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22863).

9. Infine, sollecita una rinnovata attività valutativa e un ulteriore grado di giudizio sulla controversia già definitiva, anche la doglianza relativa al travisamento, da parte della sentenza impugnata, del principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 8951/2007, che – occupandosi del diverso caso dell’approvazione di una graduatoria finale di concorso e dell’apposizione di una clausola di rinvio a successivo atto di ogni determinazione in ordine alla chiamata in servizio dei vincitori – ha rilevato come il potere di approvare la graduatoria è conferito all’amministrazione dal bando esclusivamente in funzione del controllo della regolarità e della verifica dell’esito della procedura, operazione logica che la sentenza impugnata ha ritenuto di effettuare interpretando le clausole del bando di concorso concernenti i requisiti per la partecipazione (artt. 2 e 7) alla luce della cornice normativa di riferimento costituita dal testo unico in materia di istruzione (in specie, artt. 639 e 640).

10. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio ai controricorrenti liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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