Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22721 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 6005/2016 promosso da:

A.E.R. Ambiente Energia Risorse s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso

Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studi Gian Marco Grez degli

avvocati Antonio Andreani e Francesco D’Addario, che la

rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Inox Metal s.n.c. di G. e G., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

G.L. e G.M., in qualità di soci e successori

della cessata Inox Metal di Gi.Lo. & C. s.a.s.;

Inox Metal s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1891/16/2015 della CTR della Toscana,

depositata il 26/10/2015; udita la relazione della causa svolta

nella pubblica udienza del 07/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa

REGGIANI ELEONORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avv. D’Addario Francesco per la parte ricorrente;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto davanti alla CTP di Firenze, la Inox Metal s.n.c. di G. e Gi. chiedeva l’annullamento della fattura n. 3328 del 2011, emessa dalla A.E.R. Ambiente Energia e Risorse s.p.a. a titolo di acconto della Tariffa di Igiene Ambientale (di seguito, TIA1) per l’anno 2011 con i conseguenti rimborsi e, in subordine, la declaratoria dell’illegittima applicazione dell’IVA sugli importi dovuti. Si costituiva la A.E.R. Ambiente Energia e Risorse s.p.a., eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la cognizione della controversia di spettanza del giudice ordinario e comunque l’infondatezza dell’impugnazione.

La CTP, rigettata l’eccezione pregiudiziale, accoglieva solo la domanda subordinata, dichiarando non dovuta l’IVA.

La A.E.R. Ambiente Energia e Risorse s.p.a. proponeva appello avverso tale decisione, che veniva rigettato dalla CTR che, ribadita la natura di tributo della TIA1, confermava la giurisdizione del giudice tributario e la non debenza

Avverso tale sentenza la A.E.R. Ambiente Energia e Risorse s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Gli intimati, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non hanno svolto alcuna attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa delle proprie difese, in applicazione dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, allegata Tab. A, art. 127 sexiesdecies, e della L. n. 133 del 1999, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto che la TIA1, in quanto tributo, dovesse essere esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, senza considerare che vi sono numerose prestazioni pecuniarie di diritto pubblico ugualmente assoggettate a tale imposta e che l’attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani è parificabile ad una qualsiasi attività commerciale, tant’è che non è prevista alcuna esenzione per essa, ma anzi la L. n. 133 del 1999, art. 6, comma 13, esclude l’applicazione dell’IVA alle sole somme dovute per il servizio di smaltimento rifiuti reso fino al 31/12/1999.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, allegata Tabella A,art. 127 sexiesdecies, e della L. n. 133 del 1994, artt. 4 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto erroneamente che la TIA1, in quanto tributo, dovesse essere esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, posto che vi sono numerose prestazioni pecuniarie di diritto pubblico assoggettate a tale imposta e che il D.P.R. n. 633 del 1972, allegata Tabella A, art. 127 sexiedecies, introdotto con D.L. n. 557 del 1993, conv. in L. n. 133 del 1994, prevede l’assoggettamento ad IVA ridotta (10%) delle prestazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 14, conv. in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto erroneamente che la norma sopra richiamata secondo la quale le disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (che ha istituito la Tariffa Integrata Ambientale, di seguito TIA2), si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria – non sia applicabile anche alla TIA 1, trattandosi invece di norma interpretativa, adottata per garantire urgentemente il gettito fiscale conseguente all’applicazione dell’IVA, da estendersi anche alla TIA1.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della Direttiva n. 2006/112/CE, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 3, del D.Lgs. n. 22 del 1997 e della L. n. 133 del 1999, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto erroneamente che la TIA1 dovesse essere esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, tenuto conto che, quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico viene effettuato in regime di impresa, sul corrispettivo dovuto deve comunque applicarsi l’IVA, non essendo tale corrispettivo riconducibile alla nozione di diritti, canoni, contributi, che l’art. 13 della menzionata Direttiva esclude dall’assoggettamento a tale imposta.

2. Si deve preliminarmente rilevare che, con ordinanza interlocutoria n. 23949/2019, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha rimesso gli atti di causa al Primo Presidente, ai fini della valutazione dell’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, per la risoluzione della questione di massima di particolare importanza, relativa alla natura giuridica della TIA 2 e all’assoggettabilità ad IVA della stessa, questione che non riguarda l’oggetto del presente giudizio, interessato alla disciplina della TIA1 e non della TIA2, il quale può dunque essere deciso, senza dovere attendere l’eventuale pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez.U. n. 8631/2020).

3. I motivi di ricorso possono essere esaminati insieme, riguardando tutti l’assoggettabilità o meno ad IVA delle somme dovute a titolo di TIA1 in base alle norme di diritto interno e Eurounitario.

4. Detti motivi risultano infondati.

Questa Corte infatti, in plurime occasioni (v. da ultimo Cass., Sez. U, n. 5078/2016 e Cass. Sez. 6-5, n. 4723/2015) ha avuto modo di chiarire – sulla base di quanto affermato dalla Corte costituzionale (Corte Cost., nn. 238/2009, 300/2009 e 64/2010) e ribadito dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, nn. 14903/2010 e 25929/2011) che “la TIA di cui si discute ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l’IVA come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un’imposta, sia pure “mirata” o “di scopo” cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso. Per quanto attiene poi all’IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, puntualizza che sono soggette a tale imposta solo le prestazioni di servizi “verso corrispettivo” e non quelle finanziate mediante imposte. Dunque solo ove sussista un “corrispettivo” sarà applicabile il D.P.R. n. 633 del 1972, allegata parte terza, Tabella A, n. 127 sexiesdecies, e dovrà essere applicata l’IVA sulle “prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonchè sulle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”” (così Cass. Sez. 6-5, n. 4723/2015).

Come evidenziato da Cass., Sez. U, n. 5078/2016, tale determinazione trova il suo fondamento negli elementi autoritativi, che caratterizzano la TIA1, costituiti dall’assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore ed utente, dalla totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico, essendo irrilevanti le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubblici, nonchè dall’assenza del rapporto sinallagmatico, posto a base dell’assoggettamento ad IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 4).

Nè può ritenersi che la TIA sia assoggettabile ad IVA per il periodo antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, non assumendo alcun rilievo, per tale periodo, la disposizione interpretativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 14, conv. in L. n. 122 del 2010, in quanto la stessa disposizione interpretativa, riconoscendo la natura non tributaria della tariffa soltanto con riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, costituisce un chiaro indice della volontà di non incidere sul diritto vivente fino alla data di entrata in vigore del medesimo testo normativo (così Cass., Sez. 6-5, n. 7669/2015 e Cass., Sez. 5, n. 5831/2012; v. anche Cass., Sez. 5, n. 19329/2019). In altre parole, detta norma non ha natura interpretativa (Cass., Sez. U, n. 26268/2016) in considerazione del fatto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione era già al momento della entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010 pacificamente orientata nel senso di ritenere la natura tributaria, e non di corrispettivo, della TIA1 (v. ancora, Cass., Sez. U, n. 5078/2016).

L’indirizzo è altresì conforme all’art. 13 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.

L’ordinamento Eurocomunitario reputa infatti essenziale la gestione dei rifiuti, tanto da addossare sui singoli Stati l’obbligo di adottare le misure necessarie, atte a garantire il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti medesimi (artt. 4, 10, 12 e 13 Direttiva 2008/98/CE) e rimettendo alla loro discrezionalità la determinazione degli oneri correlati ai costi di gestione, stante l’assenza, per ora, di norme del diritto comunitario, adottate ai sensi dell’art. 175 CE, che impongano, al riguardo, un metodo preciso di finanziamento, sì da potersi assicurare mediante tassa, canone o qualsivoglia altra modalità di calcolo della tariffa (così ancora Cass., Sez. U, n. 5078/2016).

La connessione del suddetto servizio all’esercizio di pubblica autorità, hanno affermato le Sezioni Unite, trova conforto nelle decisioni della Corte di Giustizia, puntualmente richiamate, secondo cui l’esenzione prevista dal menzionato art. 13 della Direttiva 2006/112/CE concerne principalmente le attività esercitate dagli enti di diritto pubblico in quanto pubbliche autorità, anche se di natura economica, strettamente connesse all’esercizio di prerogative di pubblico potere, e richiede altresì la sussistenza delle due condizioni dell’esercizio di attività da parte dell’ente pubblico (prima condizione) dell’esercizio di attività in veste di pubblica autorità (seconda condizione), da individuarsi sulla base delle modalità dell’esercizio stesso.

Quanto poi al rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione ai fini dell’imponibilità, le Sezioni Unite, nella medesima sentenza, hanno evidenziato che la giurisprudenza comunitaria, nell’interpretare l’art. 2, punto 1, della sesta direttiva, secondo cui sono soggette a IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, comprese quelle fornite dagli enti di diritto pubblico, ritiene configurabile un’operazione imponibile soltanto quando, tra l’autore di tale prestazione e il suo destinatario, intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, il quale sussiste allorquando il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario. Sulla base di tali presupposti, hanno ritenuto le Sezioni Unite, la configurabilità di imposte, dazi e prelievi come base imponibile ai fini IVA è possibile anche quando essi non rappresentino un valore aggiunto o non costituiscano il corrispettivo economico della cessione del bene, purchè sussista un legame diretto con tale cessione, ravvisabile allorquando l’esigibilità di tasse, tributi e prelievi insorga dal momento e solo quando i servizi siano forniti.

In conclusione, anche sul piano Eurounitario appare palese l’insussistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo e, con essa, l’assenza, almeno nelle ipotesi prese ora in considerazione, del rapporto di corrispettività posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 4.

Ciò consente, dunque, di escludere la rilevanza, a favore della tesi di parte ricorrente, della D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A allegata, parte 3, voce 127 sexiesdecies, che non può che essere interpretata alla luce del diritto comunitario e che, per l’effetto in tanto può operare, in quanto vi sia nesso di corrispettività fra le prestazioni.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati

svolto attività difensiva.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater, art. 13, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso introduttivo, se dovuto.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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