Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22721 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14590-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO del 25/02/2014,

depositato il 27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo difensore del ricorrente che si

riporta al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con decreto in data 27 febbraio 2014 emesso ai sensi dell’art. 445 bis cod. proc. civ., il Giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso, in assenza di contestazioni delle parti, omologava l’accertamento del requisito sanitario indicato nella relazione del c.t.u. accertamento inteso al conseguimento dell’assegno di invalidità civile.

Avverso tale decreto l’INPS ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., dell’art. 2967 cod. civ. e della L. n. 118 del 1971, art. 13. Ha premesso di avere, nella memoria difensiva depositata nell’ambito di tale procedimento, eccepito in via preliminare la carenza di interesse ad agire della ricorrente in quanto questa, alla data di presentazione della istanza amministrativa, depositata il 20.3.2013, aveva già superato il sessantacinquesimo anno di età di talchè la prestazione in controversia non avrebbe potuto comunque esserle attribuita.

Ha quindi argomentato sulla necessità da parte del giudice dell’ATP della preliminare verifica di alcuni presupposti quali la esistenza di un’istanza amministrativa, l’esperimento del procedimento amministrativo per le prestazioni ex lege n. 222 del 1984 e l’allegazione, per le provvidenze di invalidità civile, del verbale sanitario, la proposizione, del ricorso per ATP nel rispetto del termine decadenziale di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3 convertito dalla L. n. 326 del 2003, l’esistenza di precedente domanda amministrativa non ancora definita, preclusiva dell’ulteriore iter di quella cui si riferisce l’ATP L. n. 222 del 1984, ex art. 11 e L. n. 69 del 2009, art. 56 l’esistenza di precedente giudicato per il periodo cui si riferisce l’ATP, l’età del richiedente ove questa, come nel caso in oggetto, possa avere valenza preclusiva del diritto al riconoscimento della prestazione cui è finalizzato l’accertamento; in assenza dei richiamati presupposti, infatti, il conferimento dell’incarico al consulente tecnico si risolverebbe in inutile dispendio di attività e, in caso di esito favorevole all’istante, in una ingiustificata condanna dell’istituto previdenziale alle spese del procedimento.

La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

Il ricorso è inammissibile. In tema di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis cod. proc. civ., questa Corte, a partire da Cass. n. 6084 del 2014, ha chiarito che il giudice, in mancanza di contestazioni e salvo non intenda rinnovare le operazioni o sostituire il consulente, deve omologare l’accertamento sulla sussistenza o meno delle condizioni sanitarie per l’accesso alla prestazione con decreto inoppugnabile e non modificabile, contro il quale non è proponibile neppure ricorso straordinario ex art.111 Cost., giacchè le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa, precisando che è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. (v. tra le altre, Cass. n. 6085 del 2014, n. 8878 del 2015)

Simmetricamente, è stato ritenuto improponibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza che aveva dichiarato la inammissibilità del procedimento instaurato per ATP per difetto dei relativi presupposti, in quanto provvedimento non destinato ad incidere con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale attesa la possibilità per l’interessato di promuovere il giudizio di merito – e stante la idoneità di tale provvedimento a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 2, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Cass. 8932 del 2015).

In quest’ultima pronunzia è stato affrontata lo specifica questione, oggetto del presente ricorso, attinente alla necessità di preliminare verifica da parte del giudice dell’ATP della sussistenza dei presupposti, la cui carenza renderebbe inutile l’accertamento sanitario.

E’ stato quindi ritenuto che “l’ammissibilità dell’a.t.p. presuppone come proiezione dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) – che l’accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un’eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario. 4.11. Deve quindi affermarsi che l’ammissibilità dell’a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; ed inoltre il profilo dell’interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’a.t.p. 4.12. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all’accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato. 5. In assenza di contestazioni, viene poi emesso il decreto di omologa, che viene espressamente definito non impugnabile giacchè il rimedio concesso a chi intenda precludere la ratifica delle conclusioni del CTU si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia “prima” dell’omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni, si chiude quindi definitivamente la fase dell’accertamento sanitario e le conclusioni del CTU sono ormai intangibili. Il che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire un rimedio impugnatorio avverso l’omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era consentito di farlo, non ha contestato la possibilità di ratificare le conclusioni del CTU su cui la medesima omologa si fonda. 5.1. Coerentemente con tale premessa, deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa (ai sensi dei commi 4 e 5) può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione così come sopra delineati; in mancanza di contestazioni, l’accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, nè il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.. 5.2. Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u., ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l’accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione” (Cass. n. 8932 del 2015).

In base a tale condivisibile ricostruzione della disciplina del procedimento per accertamento tecnico preventivo, l’INPS avrebbe dovuto, quindi, far valere le doglianze proposte con il presente ricorso, nell’ambito del procedimento di ATP, formulando espressa dichiarazione di dissenso alla possibilità di ratifica dell’accertamento medico, dissenso ammissibile, in ragione di quanto sopra chiarito, anche per ragioni diverse dal profilo direttamente coinvolgente l’accertamento medico.

Da tutto quanto sopra scaturisce che, assorbita l’eccezione di parte controricorrente in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire, il ricorso straordinario avverso il decreto di omologa del Giudice del Lavoro del Tribunale di Campobasso, deve essere dichiarato inammissibile.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data dell’adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla giurisprudenza in materia e che ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

In considerazione delle difficoltà di inquadramento sistematico della nuova disciplina le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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