Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22720 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 20/10/2020), n.22720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto, al n. 15413/2013 R.G. proposto da:

Società Mignini & Petrini s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.

Stefano Grassi, Jacopo Salanitro e Luigi V. Damone, con domicilio

eletto presso lo studio dei primi due, sito in Roma, Piazza

Barberini, 12;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, n. 165/03/2012, depositata il 24 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2020

dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott.ssa Sanlorenzo Rita, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso;

uditi gli avv. Gianni Taddei, per delega dell’avv. Salanitro, per la

ricorrente, e Gianna Galluzzo, per la controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Società Mignini & Petrini s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 24 dicembre 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima presentato avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria in ordine ad un’istanza di rimborso dei costi sostenuti per la presentazione di fideiussioni D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 38 bis, comma 1.

2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha disatteso il gravame della contribuente in ragione del fatto che il rimborso del costo degli oneri fideiussori non spetta qualora, come nel caso in esame, sia mancata un’attività di accertamento in ordine alla debenza dell’imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta rimborsato dall’Amministrazione finanziaria.

3. Il ricorso è affidato a due motivi.

4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. La ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

6. La causa è stata rimessa all’odierna pubblica udienza, ai sensi

dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 4, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, per aver la sentenza impugnata escluso che l’Ufficio fosse tenuto a rimborsare gli oneri fideiussori per difetto dell’attività di accertamento in ordine alla debenza dell’imposta. 1.1. Il motivo è fondato.

La L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 4, stabilisce che “L’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”.

Tale norma comprende i costi di tutte le fideiussioni che il contribuente ha richiesto, dovendosi chiaramente intendere l’espressione “ha dovuto richiedere” non nel senso dell’esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità (onere) della richiesta della fideiussione in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso) (così, Cass. 5 agosto 2015, n. 16409).

Il diritto al rimborso degli oneri fideiussori non può, dunque, essere limitato – come sembra supporre il giudice di appello – alle garanzie prestate per il pagamento di tributi in corso di accertamento, ma si estende anche ai casi in cui la garanzia è rilasciata per la restituzione del credito di imposta rimborsato dall’Amministrazione finanziaria per l’eventualità che, all’esito dell’attività di accertamento dell’Ufficio, dovesse emergere l’insussistenza del credito medesimo.

In questi ultimi casi il diritto alla restituzione degli oneri fideiussori sorgerà solo qualora l’Ufficio abbia espressamente riconosciuto il credito di imposta ovvero siano spirati i termini per l’accertamento dell’imposta rimborsata.

1.2. Una siffatta tesi ermeneutica è coerente con la giurisprudenza unionale secondo la quale l’autonomia di cui godono gli Stati membri nello stabilire le modalità di rimborso dell’eccedenza di i.v.a. non può spingersi sino a ledere il principio di neutralità fiscale gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, del peso di tale imposta, dovendo a questi essere consentito di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito, con la conseguenza che il rimborso deve essere effettuato entro un termine ragionevole e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (cfr. Corte Giust., 28 gennaio 2018, Nidera; Corte Giust., 6 luglio 2017, Glencore Agriculture Hungary).

Il soggetto passivo a cui non viene immediatamente erogato il rimborso del credito IVA si trova in una posizione di svantaggio, non potendo disporre temporaneamente dei fondi corrispondenti al credito di cui è titolare, che va compensata al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità fiscale (cfr., altresì, Corte Giust., 12 maggio 2011, Enel Maritsa Iztok).

Infatti, la necessità di prestare una garanzia produce l’effetto di sostituire l’onere finanziario relativo all’immobilizzazione dei fondi corrispondenti al credito i.v.a. per la durata del procedimento di verifica con quello attinente al costo della garanzia.

1.3. Si osserva, inoltre, che, in relazione alla necessità di assicurare il rispetto di tali principi – e di pervenire all’archiviazione di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea -, il legislatore nazionale ha modificato la disciplina dei rimborsi i.v.a., dapprima con il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 13, in cui, tra le altre disposizioni, viene generalizzata l’esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici, e, quindi, con il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7 quater, comma 32, conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2016, n. 193.

1.4. Orbene, la Commissione regionale, nel ritenere che il diritto al rimborso degli oneri fideiussori “compete esclusivamente laddove vi sia stata un’attività di accertamento da parte dell’amministrazione, all’esito della quale sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta (o era dovuta in misura inferiore)”, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto.

2. All’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento del secondo cui si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione in ordine al diritto della contribuente al rimborso degli oneri fideiussori.

3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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