Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22720 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 09/11/2016), n.22720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17308-2015 proposto da:

CONSORZIO COGERI, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 7 INT 7, presso

lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che lo rappresenta e

difende giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 15994/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata l’11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

– Il Consorzio Co.Ge.Ri. chiede revocarsi la sentenza 11 luglio 2014, n. 15994 di questa Corte, con cui è stato respinto il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli di accoglimento dell’impugnazione di un lodo arbitrale, proposta dall’Anas nei confronti del Co.Ge.Ri., sul rilievo della irritualità della formulazione delle domande arbitrali da parte di quest’ultimo per violazione dell’art. 48 del capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Allega a fondamento dell’istanza l’ipotesi di cui all’art. 394 c.p.c., n. 5 ossia la contrarietà a precedente giudicato costituito da altro lodo arbitrale, pronunciato tra le stesse parti e in relazione alla medesima clausola compromissoria inserita nella medesima concessione/convenzione, nel quale la medesima questione di ritualità della formulazione dei quesiti era stata risolta, invece, in senso favorevole al consorzio, con statuizione non fatta oggetto di censura nell’atto di impugnazione del lodo e dunque passata in giudicato.

L’intimata Anas non ha svolto difese.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ritenendo il ricorso inammissibile.

Diritto

CONSIDERATO

Il Collegio condivide la soluzione proposta dal Consigliere relatore.

Non è prevista, infatti, la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nell’ipotesi di cui all’art. 394 c.p.c., n. 5 (ex multis, Cass. Sez. Un. 23833/2015, 17557/2013, 11508/2012, 10867/2008), tanto più che non è esatto che la sentenza impugnata abbia deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., trattandosi invece di una sentenza di rigetto del ricorso, e i dubbi di legittimità costituzionale di tale mancata previsione, accennati dal ricorrente, sono ritenuti manifestamente infondati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 30245/2011, 29580/2011, 862/2011, 10867/2008, cit.).

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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