Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2272 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24676-2005 proposto da:

ROMINA DI MARIA CRISTINA MENNUNI & C. SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A.

BERTOLONI 49, presso lo studio dell’avvocato OCCHINEGRO ALBERICO

ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 25/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata l’11/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma la società S.A.S. Romina di Lucia De Fazio e C. s.a.s., ragione sociale successivamente mutata in S.A.S. Romina di Maria Cristina Mennuni e C, proponeva opposizione avverso l’avviso di liquidazione in rettifica, ai fini dell’Invim straordinaria decennale, che l’ufficio del registro di questa città le aveva fatto notificare il 13.12.1994 per il pagamento della somma di L. 21.375.000 in più rispetto a quella versata in autotassazione. Esponeva che l’atto impositivo era invalido, perchè la notificazione era nulla, giacchè era stato consegnato alla legale rappresentante, socia accomandataria, D. F.L., presso la sua residenza, e non invece nella sede sociale della contribuente, e cioè a (OMISSIS); inoltre D.F. aveva trasferito la propria residenza a (OMISSIS) sin dal (OMISSIS), senza nulla contestare in ordine alla fondatezza dell’atto impositivo; perciò chiedeva l’annullamento di quell’avviso.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio del registro eccepiva l’infondatezza del ricorso, in quanto il procedimento seguito per la notifica dell’accertamento era stato regolare, posto che l’atto era stato spedito proprio nella sede sociale della contribuente per raccomandata con avviso di ricevimento, e il plico poscia restituito per compiuta giacenza. Inoltre era stato spedito anche alla legale rappresentate a Roma, dove era domiciliata, ricevendolo. In ogni caso la notifica aveva portato alla conoscenza dell’atto impositivo da parte dell’interessata, tanto che la contribuente aveva impugnato quell’avviso, e quindi si era verificata la sanatoria della eventuale dedotta nullità; perciò chiedeva il rigetto dell’impugnativa.

Quella commissione rigettava l’impugnativa con sentenza n. 312 del 2001.

Avverso la relativa decisione la S.A.S. Romina di Lucia De Fazio e C. proponeva appello, cui l’agenzia delle entrate resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale ha rigettato l’impugnazione con sentenza del 20.9.2004, osservando che la notifica dell’avviso presso l’amministratore costituiva un modo sussidiario rispetto alla sede sociale dell’ente, per il quale era necessario tentare prima il recapito di esso colà, come in effetti era stato fatto, e semmai dopo presso il domicilio del legale rappresentate pro-tempore all’epoca della notificazione stessa;

adempimenti peraltro puntualmente svolti.

Contro questa pronuncia S.A.S. Romina di Maria Cristina Mennuni e C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8 e succ. modif., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che la notifica dell’avviso era da ritenere nulla, in quanto tutto il procedimento seguito dall’ufficio erariale, ancorchè conforme alla normativa vigente all’epoca, era risultato tuttavia viziato in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che aveva dichiarato l’illegittimità della relativa disciplina, laddove prevedeva soltanto il deposito del plico nell’ufficio postale per dieci giorni, e la successiva restituzione di esso al notificante, ove non ritirato. Pertanto una notifica eseguita secondo una disciplina abrogata dalla successiva pronuncia della Consulta non poteva essere ritenuta valida, con la conseguenza che quella in questione doveva essere considerata nulla, come pure l’avviso di liquidazione andava annullato.

Il motivo, che peraltro contiene aspetti di carattere nuovo, perchè non dedotti ai giudici di merito circa la presunta incostituzionalità della procedura seguita dall’ufficio all’epoca, comunque è infondato.

Invero, a parte il fatto che l’atto impositivo era stato notificato regolarmente nella sede sociale della contribuente Romina, e “ad abundantiam” direttamente poi alla legale rappresentate nel domicilio a (OMISSIS), tuttavia va osservato che la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione delle norme sulle notificazioni nel processo civile per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comporta l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, quale logica necessità. Di conseguenza la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per il raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia è ovvio che tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 590 del 13/01/2006; Sez. U, n. 19854 del 05/10/2004).

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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