Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2272 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2272 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 24509-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3475

MAZZA ANTONIO;
– intimato

sul ricorso 24515-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 03/02/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

MAIOLATESI OMBRETTA;

sul ricorso 24562-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

MAIOLATESI OMBRETTA, MAZZA ANTONIO, elettivamente
domiciliati in ROMA P.LE DELLE BELLE ARTI 2, presso
lo studio dell’avvocato GIULIA PRIMICERIO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRANCESCA POTI giusta delega a margine;
– controricorrenti –

avverso le sentenze n. 66/2007, n. 68/2007, n.
69/2007 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositate il
12/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il n. r.g. 24562/08 controricorrente

– intimata –

l’Avvocato PRIMICERIO che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

l’accoglimento dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Antonio Mazza ed Ombretta Maiolatesi hanno
autonomamente impugnato gli avvisi di accertamento, emessi a

affermata la sussistenza di una società di fatto di intermediazione
turistica tra gli stessi e contestata la mancata presentazione delle
dichiarazioni, ai fini Irpef, nonché ai fini IVA ed IRAP per
l’anno 1998. I ricorsi dei contribuenti sono stati accolti dalla
CTP di Roma, con distinte sentenze confermate in appello dalla
CTR del Lazio, che ha ritenuto di natura amatoriale l’attività
svolta.
Per la cassazione delle sentenze, ha proposto separati
ricorsi, di analogo tenore, l’Agenzia delle Entrate. I contribuenti
hanno depositato controricorso, successivamente illustrato da
memoria, nel solo procedimento relativo ad IVA ed IRAP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, disposta la chiesta riunione dei
ricorsi iscritti ai nn. 24515 e 24562 a quello iscritto al n. 24509,
tutti RG del 2008, in ossequio al principio stabilito dalle SU di
questa Corte con la sentenza n. 10145 del 2012 (la rettifica
relativa all’IVA è avvenuta mediante lo stesso avviso relativo
anche all’IRAP). 2. Deve, anzitutto, rilevarsi che, essendo la
ripresa fondata sull’esistenza di una società di fatto tra i coniugi
controricorrenti, il litisconsorzio necessario tra la società ed i
soci, ravvisabile in ragione dell’imputazione per trasparenza

i

seguito di un processo verbale della GdiF, con cui era stata

dell’Irap (a carico alla società) agli stessi, ex art. 5 del dPR n. 917
del 1986 (Cass. SU n. 10145 del 2012 cit), risulta rispettato: pur
costituendo un centro d’imputazione di rapporti distinto da

rappresentata in giudizio dalla presenza di tutti i (presunti) soci, i
quali, nel contestarne l’esistenza (senza peraltro allegare di aver
ricevuto l’atto impositivo solo uti singuli), hanno, appunto,
svolto difese in tale veste. 3. Deve, quindi, rilevarsi che quando
siano pendenti separati ricorsi relativi a tutti i litisconsorti
(Società ed intera compagine sociale) caratterizzati, come nella
specie, da identità oggettiva quanto a causa petendi, simultanea
trattazione innanzi ai giudici del merito, ed identità sostanziale
delle relative decisioni, non va dichiarata la nullità dei giudizi
per violazione del principio del contraddittorio, dovendo attuarsi
la ricomposizione dell’unicità della causa mediante la riunione
dei relativi procedimenti (Cass. n. 3830, 16223 e 22122 del
2010).
4. Col primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce il vizio
di motivazione in cui è incorsa la CTR nel non ravvisare
l’esistenza della società di fatto, nonostante le prove fornite dalla
GdiF in ordine alla configurazione giuridica dell’attività svolta.
5. Col secondo motivo, la ricorrente deduce che la CTR è
incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 51 del dPR
n. 917 del 1986, 2195, 2247 e 2297 cc, nell’escludere la
sussistenza di una società di fatto, tenuto conto che quando sia

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quello riferibile a ciascun socio, la Società di fatto è

ipotizzata la costituzione di una società di fatto esercente attività
commerciale, la sussistenza dei presupposti per l’imposizione va
condotta non con riguardo ai requisiti dell’abitualità,

riferimento a quelli richiesti dall’art. 2247 cc, tenuto conto che ai
fini della tassazione del reddito di una società di fatto è
sufficiente l’esercizio, anche occasionale, di un’attività
commerciale.
6. Il secondo motivo, che va esaminato con priorità, è
fondato. Le sentenze impugnate, di analogo tenore sono
pervenute a qualificare “la natura amatoriale dell’iniziativa e
dell’attività di collaborazione svolta” dai controricorrenti,
contrapposta a quella imprenditoriale che “invece per definizione
ex art 2083 cc, deve essere professionale, ossia continuativa ed
abituale”, in ragione dell’occasionalità delle gite organizzate, del
numero pressochè invariato dei partecipanti, dalle dichiarazioni
rese dagli stessi, e dell’inesistenza di margini di profitto.
7. La CTR, correttamente applicando l’art. 51, 1° co, (ora
55) del dPR n. 917 del 1986, e tenuto conto che era stata
ipotizzata la costituzione di una società di fatto esercente attività
commerciale tra i coniugi contribuenti avrebbe, invece, dovuto
condurre la sua indagine sulla sussistenza dei presupposti per
l’imposizione non con riguardo ai requisiti dell’abitualità,
sistematicità e continuità dell’attività, assunti dall’art. 2082 cc,
quali indici della professionalità necessaria per l’acquisto della

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sistematicità e continuità dell’attività di cui all’art 2082 cc, ma in

qualità di imprenditore individuale, ma con riferimento a quelli
richiesti dall’art. 2247 cc (intenzionale esercizio in comune tra i

tal fine dei necessari beni o servizi), atteso che la disciplina
tributaria (artt. 5, 3 0 co, lett. b, e 6, 3 0 co, del dPR n. 917 del
1986 ed art. art 4, co 2 n. 1 dPR 633) non richiede, ai fini della
tassazione del reddito di una società di fatto, altro requisito se
non la ravvisabilità nel suo oggetto dell’esercizio di un’attività
commerciale, e che la costituzione di una società è ammessa
anche per l’esercizio occasionale di attività economiche (Cass. n.
15538 del 2002).
8. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta ai suddetti
principi, incorre, dunque, nel denunciato vizio, e va cassata con
rinvio, restando assorbito il vizio motivazionale dedotto col
primo motivo, ad altra sezione della CTR del Lazio, che
provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di
legittimità.
PQM
La Corte riunisce al ricorso n. 24509 RG del 2008, i ricorsi
n. 24515 del 2008 e n. 24562 del 2008, accoglie il secondo
motivo, assorbito il primo, cassa e rinvia, anche per le spese, ad
altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 201
Il Consigliere estensore

Pre

soci di un’attività commerciale a scopo di lucro e conferimento a

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