Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2272 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7226/2009 proposto da:

Z.A., R.N., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato PAOLO SANTORO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GRASSI Aldo, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO

ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato NUCCI Gianfranco, giusta procura

speciale in calce alla copia notificata del ricorso;

– controricorrente –

e contro

WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 427/2008 del TRIBUNALE di RIMINI del 20.11.08,

depositata il 22/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Z.A. e R.N. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini in data 20- 22/11/2008 di conferma della decisione del giudice di pace di Rimini di rigetto della domanda di risarcimento danni da circolazione stradale proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti di L. V. e della WINTERTHUR Assicurazioni s.p.a..

1.1. Ha resistito al ricorso L.V., depositando controricorso con cui ha dedotto l’inammissibilità e/o l’infondatezza dell’impugnazione.

La WINTERTHUR non ha svolto attività difensiva.

2. – Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

3. – Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., nel testo qui applicabile, introdotto con il cit. D.Lgs..

3.1. Invero il primo motivo, denunciante violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., si conclude con la formulazione di un quesito di diritto che – demandando a questa Corte di verificare se costituisce violazione o falsa applicazione delle norme di diritto la mancata applicazione di una serie di norme del codice della strada, del codice civile e del codice di procedura civile – si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice (cfr. Cass. civ. Sez. Unite 02/12/2008, n. 28536).

3.2. Anche il quesito in calce al secondo motivo – denunciante omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – si risolve in una petizione di principio e non assolve all’esigenza di chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che questa, secondo i canoni elaborati da questa Corte (cfr. Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603; Cass. civ. Ord., Sez. 3^, 18/07/2007, n. 16002; Cass. civ. Ord. Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897) deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la decisività del vizio”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, devono essere poste a carico solidale dei ricorrenti.

Nessun provvedimento deve essere adottato sulle spese in favore della Winterthur Assicurazioni spa, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, in favore di L.V., che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Nulla spese nei confronti della Winterthur Assicurazioni spa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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