Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22719 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.28/09/2017),  n. 22719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27713-2011 proposto da:

SERIT SICILIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA

MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GIOVANNI TRIGONA, giusta procura speciale per Notaio;

– ricorrente –

contro

M.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’avvocato OLGA GERACI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MANDANICI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati, ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ENRICO MITTONI, giusta delega in calce al

ricorso notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 397/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/06/2011 R.G.N. 306/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato TRIGONA GIOVANNI;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 19.4 – 6.6.2011, la Corte d’appello di Messina ha accolto l’impugnazione proposta da M.S. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – che gli aveva respinto l’opposizione all’iscrizione ipotecaria basata su cartella esattoriale della società di riscossione di tributi Serit Sicilia s.p.a. – e per l’effetto ha dichiarato l’illegittimità di tale iscrizione.

La Corte ha spiegato che non era stata fornita la prova della notifica al M. dei ruoli relativi alle pretese contributive portate dalla cartella esattoriale in forza della quale era stata iscritta l’ipoteca, nè quella della notifica della cartella, così come non era stato dimostrato il collegamento tra il ruolo concernente le contestate omissioni e la notifica eseguita il 22.3.2004. Inoltre, parte dei crediti avrebbe dovuto essere fatta valere nell’ambito della procedura concorsuale che aveva portato alla dichiarazione di fallimento del M.. In particolare, con riferimento alle somme pretese per gli anni 1993-94-95 la mancanza di prova della notifica del ruolo e della cartella aveva comportato, in mancanza di altro atto interruttivo, la prescrizione dei crediti, mentre in ordine alle pretese del 2002 la parte appellata non aveva fornito argomentazione alcuna atta a chiarire l’origine dell’omissione posta a base del preteso recupero contributivo.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Serit Sicilia s.p.a. con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso M.S.. Per l’Inps c’è delega in atti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dato atto della circostanza che il collegio ha autorizzato la redazione della presente sentenza in forma semplificata.

L’eccezione preliminare del controricorrente sulla tardività del presente ricorso è fondata, posto che non risulta essere stato rispettato il termine breve di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c..

Invero, la sentenza fu notificata alla parte il 18.7.2011 e quest’ultima ha proposto il ricorso in cassazione il 28.10.2011. Nè può valere il richiamo operato dalla ricorrente alla sospensione dei termini feriali, posto che in materia di omissioni contributive il giudizio è soggetto al rito di cui agli artt. 442 c.p.c. e segg., con conseguente inapplicabilità della sospensione feriale. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 18145 del 23.10.2012) che “in materia di omissioni contributive, il giudizio conseguente all’opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 è soggetto al rito di cui agli artt. 442 c.p.c. e ss.. Ne consegue che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini previsti dalla L. n. 742 del 1999.” (in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 20375 del 24.7.2008)

Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate in favore del M. nella misura liquidata come da dispositivo.

Non va adottata, invece, alcuna statuizione in ordine alle spese tra la ricorrente Serit Sicilia s.p.a. e l’Inps, non avendo la prima formulato conclusioni nei confronti del secondo che si è limitato a depositare solo delega ai propri difensori.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla spese tra Serit Sicilia s.p.a e Inps.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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