Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22719 del 09/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. un., 09/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Presidente Aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avvocati Giuseppe Ambrosio e Vivalda

Paolini, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in

Roma, Viale delle Belle Arti n. 7;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato Stefano Prosperi

Mangili, presso lo studio del quale in Roma, via Giambattista Vico

n. 1, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

e nei confronti di:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

ROMA;

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 4 del 2016,

depositata in data 26 gennaio 2016, notificata il 3 febbraio 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per il ricorrente, l’Avvocato Giuseppe Ambrosio e, per il

controricorrente, l’Avvocato Stefano Prosperi Mangili;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Iacoviello

Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il COA di Roma cancellava dall’elenco degli avvocati stabiliti l’Avocat C.G., iscritto sulla base di titolo conseguito in (OMISSIS).

La decisione scaturiva dalla verifica dei titoli delle iscrizioni già effettuate e delle domande di iscrizione ancora pendenti, riguardanti la sezione speciale per i provenienti dagli ordini della (OMISSIS).

Su sollecitazione rivolta dall’Ordine di Roma al Ministero della giustizia di (OMISSIS), veniva acquisita una nota che indicava come unico soggetto idoneo alla verifica della effettiva abilitazione all’esercizio della professione legale in detto Stato la (OMISSIS), Ordine tradizionale (OMISSIS), mentre l’iscritto aveva conseguito il titolo rilasciato dalla UNBR, struttura BOTA.

Avverso la decisione del COA il C. proponeva ricorso al CNF che, acquisite informazioni presso il Ministero della giustizia, riteneva corretta la decisione del COA sul rilievo che, secondo il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione europea denominato IMI (Internal Market Information Sistem) l’unico organismo romeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo era la UNBR tradizionale.

Ad avviso del CNF, l’accertamento fatto dal Ministero della giustizia, comunicato con nota del 4 marzo 2015, doveva ritenersi vincolante, atteso che le informazioni provenienti dall’autorità competente della (OMISSIS) nell’ambito del sistema IMI rivestono carattere ufficiale. Ciò consentiva di ritenere infondato il motivo con cui si censurava la decisione del COA perchè basata su una dichiarazione di una funzionaria del Ministero della giustizia romeno, atteso che l’accertamento compiuto dal Ministero italiano prescindeva completamente da tale dichiarazione; così come dovevano ritenersi irrilevanti le sentenze emesse dai giudici della (OMISSIS) riguardanti controversie in cui era coinvolta l’organizzazione BOTA e/o professionisti ad essa iscritti, non essendo il C. stato parte di quei giudizi, inidonei comunque ad inficiare il sistema IMI.

Il CNF disattendeva anche i restanti motivi di ricorso e riteneva, infine, sussistente l’interesse pubblico alla rimozione della iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante allo svolgimento della professione.

Avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, chiedendo la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

Il COA di Roma ha resistito con controricorso.

Con ordinanza n. 12087 del 2016 è stata rigettata l’istanza di sospensione.

La trattazione del ricorso nel merito è quindi stata fissata per l’udienza pubblica dell’11 ottobre 2016, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione inesistente, sul rilievo che nel provvedimento impugnato si riferisce che il ricorso al CNF è stato proposto dall’Avocat Rota Andrea; la decisione assunta dal CNF si riferirebbe, quindi, a soggetto diverso da esso ricorrente.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dei principi generali sulla assunzione e valutazione delle prove, censurando in particolare la supervalutazione fatta dal CNF del sistema IMI, che non troverebbe riscontro nella realtà normativa.

Con il terzo motivo, sotto la medesima rubrica del secondo, il ricorrente deduce che il CNF non avrebbe effettuato una valutazione comparativa tra risultanze probatorie di segno differente.

2. – Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come già rilevato nell’ordinanza con la quale è stata rigettata l’istanza cautelare, la censura evidenzia un errore nella indicazione del nominativo del destinatario del provvedimento adottato dal COA di Roma che è chiaramente riferibile ad un errore materiale, atteso che dalla intestazione della sentenza risulta che la stessa ha ad oggetto l’impugnazione proposta dal dott. C.G. avverso la delibera in data 7 novembre 2013 del COA di Roma, e il ricorrente non deduce che i motivi di ricorso che egli aveva presentato fossero altri rispetto a quelli esaminati dal CNF nella sentenza qui impugnata.

3. – Il secondo e il terzo motivo, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

3.1. – Il D.Lgs. n. 96 del 2001 ha dato attuazione alla direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. In sintesi, la direttiva prevede un procedimento di “stabilimento/integrazione”, avvalendosi del quale il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro può chiedere l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo italiano del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d’origine (ad es., quello, romeno, di “avocat”) e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d’intesa con un legale iscritto nell’Albo italiano), può chiedere di essere “integrato” con il titolo di avvocato italiano e l’iscrizione all’Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell’Ordine effettività regolarità dell’attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito.

Il D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, sotto la rubrica “Iscrizione”, stabilisce, al comma 1, che “Per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali”; al comma 2, che “L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine”; al comma 3, che “La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva; b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell’istante con la indicazione del domicilio professionale; c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva”.

Il successivo art. 12 dispone poi che “1. L’avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, art. 8. 2. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende l’esercizio reale dell’attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l’attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell’attività come effettiva e regolare. 3. L’avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, può iscriversi nell’albo degli avvocati e per l’effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato”.

3.2. – Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di rilevare che l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli avvocati comunitari stabiliti è, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della direttiva 98/5/CE e del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, comma 2, subordinata alla sola condizione della documentazione dell’iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro (Cass. S.U., n. 28340 del 2011). Successivamente, hanno precisato che “l’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’albo degli avvocati è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, comma 2, sicchè il Consiglio dell’ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di requisiti ulteriori prescritti dall’ordinamento forense nazionale – nella specie, requisito di onorabilità -, salvo che la condotta del richiedente integri abuso del diritto” (Cass., S.U., n. 4252 del 2016).

In sostanza, unici requisiti legittimanti l’iscrizione alla sezione speciale sono quelli specificamente elencati nell’art. 6, comma 2, citato.

3.3. – Orbene, nel caso di specie, e segnatamente nella situazione del ricorrente, iscrittosi presso la sezione speciale degli Avvocati stabiliti del COA di Roma, ciò che viene in rilievo è la verifica della sussistenza, non dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa nazionale per la iscrizione nell’albo degli avvocati, ma proprio il possesso del titolo idoneo rilasciato da un’autorità di uno Stato membro che a tanto sia abilitata.

Il CNF, sulla base della documentazione acquisita, e in particolare della nota del Ministero della giustizia italiano che ha svolto i relativi accertamenti attraverso il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione europea denominato IMI (Internai Market Information System), ha ritenuto che il titolo esibito dal ricorrente ai fini della iscrizione in Italia non fosse stato rilasciato dall’organismo competente.

Tutte le obiezioni svolte dal ricorrente in proposito si risolvono nella deduzione, non di un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto – essendo ben chiaro che la decisione del CNF non ha posto in discussione il sistema delineato dal D.Lgs. n. 96 del 2001 in attuazione della direttiva comunitaria 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale -, ma di un vizio di motivazione in ordine all’accertamento di fatto in ordine alla sussistenza di un titolo idoneo ai fini della iscrizione.

In questa prospettiva, quindi, la censura si rivela anche inammissibile. Invero, il presente ricorso è, ratione temporis, soggetto all’applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. In relazione a tale modificazione, queste Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., S.U., n. 8053 del 2014).

Orbene, dalle argomentazioni svolte dal ricorrente, emerge con chiarezza che non è questa anomalia motivazionale ad essere denunciata, in quanto oggetto di denuncia è o un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie, ovvero il travisamento di fatti che, comunque, sono stati esaminati dal CNF nella decisione impugnata.

4. – Da ultimo, deve escludersi la necessità di proporre questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine alla interpretazione della normativa comunitaria concernente l’Internai Market Information System.

Invero, come si è già rilevato, il CNF non ha posto in discussione la operatività delle disposizioni comunitarie, recepite dal D.Lgs. n. 96 del 2001, volte a facilitare l’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, ma si è limitato a ritenere che il titolo esibito non fosse stato rilasciato da un’autorità a tanto abilitata. E ciò ha fatto sulla base, tra l’altro, di informazioni acquisite dal Ministero della giustizia nazionale attraverso l’Internai Market Information System, peraltro verificate attraverso un accesso al sistema informatico dell’organismo dichiarato competente. In sostanza, nel caso di specie non viene in rilievo una questione di interpretazione della normativa comunitaria concernente il predetto sistema di collaborazione tra Stati membri, ma unicamente il rilievo che, sul piano probatorio, assumono le informazioni che dall’indicato organismo provengono: quindi, non interpretazione della normativa comunitaria, alla quale il ricorrente pretende di riconoscere un’efficacia diversa da quella ad essa attribuita dal CNF, ma unicamente apprezzamento delle prove, anche documentali, concernenti la provenienza del titolo abilitante all’esercizio della professione – nella specie, quella forense – da un organismo effettivamente abilitato, nel proprio ordinamento, a rilasciare quel titolo.

6. – In conclusione, il ricorso è respinto.

In considerazione della novità della questione esaminata, le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate tra le parti.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA