Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22719 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 02/11/2011), n.22719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ INDUSTRIA CONFEZIONI MAGAN SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 87/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 9.7.08, depositata il 15/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Campania con sentenza dep. il 15/09/2008 ha, rigettando l’appello dello ufficio, confermato la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente, avverso gli avvisi di accertamento iva, irpeg e irap e Ilor per l’anno 2000.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo fondato su “difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

La contribuente non ha resistito.

Il ricorso andava soggetto alle disposizioni di cui all’art. 366 bis in ordine alla formulazione dei quesiti. Questa Corte (Cass. n. 7119/2010) ha ritenuto che solo i ricorsi per Cassazione proposti contro provvedimento pubblicati o depositati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009) sono soggetti alla norma abrogatrice dell’art. 366 bis c.p.c. Nel caso di specie il provvedimento impugnato è anteriore a tale data (15/09/2008).

Orbene questa Corte ha già avuto modo di chiarire(SS.UU. n. 16528/2008) che, secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) , costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.

Nel caso in esame il predetto momento di sintesi non risulta effettuato.

Nè sarebbe possibile dedurre tale momento dal contenuto del motivo a causa della generica plurima prospettazione di vizi motivazionali incompatibili logicamente.

Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Non si provvede sulle spese non essendosi la controparte difesa.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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