Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22718 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 20/10/2020), n.22718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26315-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3301/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 3301/48/2016, depositata il 7 aprile 2016, non notificata, la CTR della Campania accolse l’àppello proposto dall’avv. L.M.S. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso formulata dal professionista dell’IRAP versata per gli anni dal 2006 al 2011, ritenuta non dovuta.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando omessa pronuncia sull’eccepita decadenza del contribuente dal diritto al rimborso dei versamenti IRAP, limitatamente agli anni d’imposta 2006 e 2007.

2. Con il secondo motivo, per l’ipotesi che nella dichiarazione di accoglimento del ricorso del contribuente si ritenga compresa la statuizione implicita di rigetto della relativa eccezione, l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di rilevare, con riferimento ai versamenti riferiti alle anzidette annualità d’imposta, l’eccepita decadenza, avendo il contribuente proposto domanda di rimborso solo in data 30 dicembre 2011, cioè oltre il termine di 48 mesi dai versamenti oggetto della domanda di restituzione, tutti effettuati in data precedente al 30 dicembre 2007.

3. Con il terzo motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP pur a fronte di compensi a terzi, corrisposti in modo non occasionale per l’arco temporale di riferimento, da un lato avendo la CTR affermato che il professionista si era avvalso del “limitato ausilio di lavoratori dipendenti e collaboratori”, dall’altro, in modo palesemente contraddittorio, avendo invece affermato che il professionista avesse svolto la propria attività “in assenza di personale dipendente”.

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo” (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. sez. 5, ord. 6 dicembre 2017, n. 29111).

4.2. Nella fattispecie in esame l’accoglimento integrale del ricorso, sebbene la decisione impugnata non abbia statuito in maniera espressa sull’eccezione di decadenza formulata dall’Amministrazione finanziaria relativamente alle prime due annualità d’imposta per le quali era stata formulata istanza di rimborso di quanto versato, postula necessariamente il rigetto implicito della relativa eccezione.

5. Il secondo motivo, con il quale, in relazione alla medesima eccezione, l’Amministrazione ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, è fondato e va accolto.

5.1. Incontroverso in fatto che la domanda di rimborso è stata proposta dal contribuente in data 30 dicembre 2011, in applicazione della succitata norma il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare il decorso del termine di 48 mesi, previsto dalla succitata norma, con riferimento ai versamenti effettuati in data precedente al 30 dicembre 2017.

5.2. Questa Corte ha ancora di recente ribadito, in fattispecie riferita a rimborso IRAP, (cfr. Cass. sez. 5, ord. 29 marzo 2019, n. 8847) che “in tema di rimborsi di imposte indebitamente corrisposti, il termine di decadenza di quarantotto mesi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dalla data del versamento, indipendentemente sia dalla data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in relazione al quale è stato effettuato il versamento, sia da quella di scadenza del termine ultimo normativamente previsto per il versamento del saldo relativo a quanto dichiarato”.

A detto indirizzo va assicurata ulteriore continuità.

6. Anche il terzo motivo è fondato.

6.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU 10 maggio 2016, n. 9451) hanno affermato il principio secondo cui “Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

6.2. Segnatamente con riferimento all’impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte ha chiarito che esso può anche essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purchè correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo d’imposta (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 29 ottobre 2018, n. 27423).

6.3. Ciò presuppone la necessità di un’indagine da parte del giudice di merito sulla tipologia delle spese (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 1 marzo 2018, n. 4851; Cass. sez. 6-5, ord. 26 settembre 2018, n. 22839) proprio perchè possano essere riconosciute correlate o meno allo svolgimento di prestazioni non occasionali afferenti propriamente all’esercizio dell’attività professionale del soggetto passivo.

6.4. Di là dall’evidente contraddizione intrinseca in cui incorre la decisione impugnata laddove prima rileva che il professionista si sarebbe avvalso del “limitato ausilio di lavoratori dipendenti e collaboratori”, salvo di lì a poco, affermare invece che il contribuente avesse svolto la propria attività “in assenza di personale dipendente”, è sufficiente osservare come sia mancata del tutto l’indagine da parte del giudice di merito sull’entità dei relativi compensi e soprattutto sulla natura delle mansioni espletate e sul numero delle eventuali unità impiegate di personale dipendente, affinchè potesse essere debitamente valutata la prova, incombente sul contribuente, circa l’assenza delle condizioni perchè possa configurarsi il requisito dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP.

5. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso, rigettato il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

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