Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22718 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 11/09/2019), n.22718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23755-2018 proposto da:

H.A. ALIAS HO.AL., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MAIORANA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 449/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza n. 449 del 2018 (pubblicata il 10 marzo 2018), dichiarò inammissibile l’appello di H.A., alias Ho.Al., cittadino del Bangladesh, contro l’ordinanza del tribunale di quella stessa città, resa nel procedimento instaurato ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e dell’art. 702-bis c.p.c., e notificata il 25 luglio 2017, perchè proposto con ricorso depositato il 24 agosto 2017 (nel termine di trenta giorni previsto dalla legge), ma tardivamente notificato il 27 settembre 2017.

2. Avverso detta sentenza H.A., alias Ho.Al., ricorre per cassazione formulando quattro motivi, resistiti, con controricorso, dal Ministero degli Interni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Tempestività della impugnazione al momento del deposito del ricorso, errore scusabile. Applicazione del principio del prospective overruling o, comunque, violazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c. – Motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, sostenendosi che la proposizione dell’appello era stata effettuata con ricorso depositato nel termine di legge (trenta giorni), anzichè con citazione, a causa di un errore scusabile dovuto alla sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto, tra i quali quello dell’adito corte aquilana che, nella propria sentenza n. 74 del 2017, aveva individuato proprio in quella del ricorso la forma dell’atto introduttivo del gravame in siffatti procedimenti;

II) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente”;

III) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”;

IV) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Il Tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione ai sensi del D.L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi”.

2. Il primo motivo è manifestamente fondato, con conseguente assorbimento degli altri, alla luce del principio, recentemente affermato da Cass., SU, 8 novembre 2018, n. 28575 (cfr. in senso analogo, anche, ex multis, Cass. n. 29506 del 2018; Cass. n. 32059 del 2018; Cass. n. 9554 del 2019; Cass. n. 9648 del 2019; Cass. n. 16190 del 2019), secondo cui, nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) (qui applicabile ratione temporis, posto che il provvedimento di primo grado risulta essere stato depositato dopo l’1 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. da ultimo citato), l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotta con ricorso e non con citazione, con la precisazione (irrilevante nella fattispecie oggi in esame) che tale nuovo principio di diritto costituisce overruling processuale fin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato.

3. Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere accolto, assorbiti gli altri, con rinvio della causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, per l’esame del gravame innanzi ad essa proposto da H.A., alias Ho.Al., con ricorso depositato il 24 agosto 2017, contro l’ordinanza del tribunale di quella stessa città notificata il 25 luglio 2017, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, per l’esame del gravame innanzi ad essa proposto da H.A., alias Ho.Al., con ricorso depositato il 24 agosto 2017, contro l’ordinanza del tribunale di quella stessa città notificata il 25 luglio 2017, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA