Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22718 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. II, 11/08/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 11/08/2021), n.22718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22864-2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO COLAVINCENZO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI,12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1726/2019 del TRIBUNALE di

L’AQUILA, depositato il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. A.A. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione del decreto con cui il tribunale ordinario di L’Aquila, Sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale, ha rigettato il ricorso da lui proposto contro il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, Unità Dublino, col quale era stato disposto il trasferimento del sig. A. in Germania, quale Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale da lui presentata. Il tribunale, accolta preliminarmente l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento, senza procedere alla fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, rigetta il ricorso per le seguenti ragioni: in primo luogo, reputa priva di fondamento la doglianza relativa alla mancanza di completa informazione circa l’applicazione del regolamento UE 604/2013, avendo il ricorrente ricevuto, al momento della compilazione del modello “C3”, l’opuscolo informativo e avendo sostenuto il colloquio preliminare, secondo quanto previsto dal regolamento; in secondo luogo, reputa priva di pregio anche la censura inerente la politica di rimpatri forzati verso nazioni insicure effettuata dalla Germania, lamentando il ricorrente che il trasferimento in detto Paese avrebbe determinato l’immediato rimpatrio in Pakistan, suo Paese d’origine. A tal proposito, il tribunale osserva che non può ritenersi che la Germania sia un Paese che presenti carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza, non essendo a tal fine sufficienti specifici e isolati episodi di intolleranza sociale verso lo straniero che pure si erano verificati (decesso di un cittadino della Sierra Leone detenuto a Dessau). Il sistema Europeo di asilo che impone il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Carta di Nizza, dalla Convenzione di Ginevra e dalla Convenzione EDU è tale da far presumere che ciascuno Stato membro si conformi ai detti standard di protezione, dovendosi semmai con specifiche e documentate doglianze e contestazioni dar prova della carenza sistemica che riguardi quel particolare Stato membro. A tal fine, non vale osservare che la Germania stia adottando una politica più restrittiva rispetto al passato con riferimento alle domande di protezione internazionale, trattandosi di scelte, di carattere politico e di orientamenti giurisprudenziali non sindacabili dal tribunale: le carenze nelle procedure d’asilo e nel sistema d’accoglienza devono essere tali da costringere la persona del richiedente ad una condizione di degrado incompatibile con la dignità umana e, non avendo il ricorrente fornito a sostegno di tale conclusione alcuna prova, si deve ritenere che le procedure di accoglienza tedesche siano conformi ai principi Europei.

Quanto alle considerazioni difensive circa le condizioni esistenti in Pakistan, il tribunale le reputa del tutto ininfluenti, vertendo il giudizio non sulle condizioni per ottenere una data forma di protezione internazionale, ma sulla legittimità del provvedimento adottato dall’Unità Dublino con cui si è disposto il trasferimento in Germania del ricorrente ai fini dell’esame della domanda di protezione.

Si esclude, infine, l’applicazione dell’art. 17 del regolamento UE 604/2013, che consente a ciascuno Stato membro di decidere di esaminare una domanda di protezione che, alla stregua dei parametri del citato regolamento, non gli competerebbe, essendo tale elemento di flessibilità uno strumento rimesso alla discrezionalità degli Stati. Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5 il sig. A.A. deduce l’omesso esame delle violenze e/o torture rappresentate nel ricorso come dichiarate nel foglio notizie e conseguente omessa fissazione dell’udienza. Il Collegio della Sezione specializzata del tribunale di L’Aquila ha deciso la causa in oggetto senza procedere alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, esercitando la facoltà di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 septies, che rimette al giudice la scelta di fissare detta udienza ove lo ritenga necessario ai fini della decisione. Si osserva, tuttavia, che la circostanza che l’odierno ricorrente abbia risposto affermativamente in sede di redazione del modello C3 e, dunque, al momento della presentazione dell’istanza di protezione internazionale, alla domanda relativa all’aver, subito torture o violenze anche sessuali, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di effettività del ricorso, vincolare la decisione del tribunale in ordine alla fissazione dell’udienza, al fine di consentire al sig. A. di meglio esporre la propria vicenda personale, con particolare attenzione alle violenze e torture dichiarate, non avendo questi avuto modo di specificare se tali trattamenti inumani siano avvenuti in Pakistan o nei paesi Europei in cui ha soggiornato. Il tribunale ha dunque del tutto omesso l’esame dell’elemento fattuale rappresentato dalle torture e violenze subite dal richiedente.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 il sig. A.A. deduce la violazione dell’art. 3, comma 2, e art. 17 del reg. UE 604/2013, dell’art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione e dell’art. 3 della CEDU, non avendo il tribunale attuato la norma Europea e internazionale sovraordinata del divieto di torture, pene e trattamenti inumani o degradanti e la conseguente clausola discrezionale del regolamento sopra citato, nonostante il prospettato rischio di esposizione del richiedente a torture derivante dal trasferimento in Germania. Il ricorrente allega uno stralcio del rapporto ufficiale di Amnesty International 2017/2018 relativo alle condizioni dei richiedenti asilo in Germania, dal quale emerge il diffondersi di fenomeni organizzati di razzismo e xenofobia, che hanno avuto un impatto fortemente negativo sui rifugiati siriani e afgani i quali, in violazione del principio del non-refoulement, sono stati rimpatriati forzatamente, nonostante il rischio concreto di subire trattamenti inumani. I giudici di L’Aquila si sarebbero limitati, aderendo acriticamente alla nota difensiva del Ministero, all’asserita presunzione di effettività e adeguatezza del sistema di accoglienza Europeo, relativamente alla valutazione e riconoscimento della domanda d’asilo, trascurando del tutto il sos orato fattuale della domanda del sig. A.. Quanto infine alla mancata attivazione della clausola discrezionale di cui all’art. 17 del reg. UE 604/2013, è incompatibile con il carattere assoluto del divieto di torture e trattamenti inumani (art. 4 della Carta di Nizza e art. 3 della CEDU) e con la necessità di un ricorso effettivo (considerando 19 del regolamento) consentire agli Stati membri di ignorare i rischi concreti di subire tali trattamenti solo perché questi non derivano da carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato competente, dovendosi includere nella valutazione complessiva anche le condizioni di rischio presenti nel Paese di provenienza e il possibile rimpatrio.

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, Unità Dublino non ha depositato controricorso, ma un mero atto di costituzione.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 7 ottobre 2020, per la quale non sono state depositate memorie. Il sig. A.A. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il primo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame delle violenze e torture dichiarate dal ricorrente (che, se considerate, avrebbero dovuto, secondo il ricorrente, vincolare il giudice a quo alla fissazione dell’udienza di comparizione), è inammissibile per difetto di specificità, giacché nel ricorso non si precisa in quale Paese il ricorrente avrebbe subito torture, né si riferisce se il patimento di torture (ed il Paese in cui le stesse sarebbero state inflitte) sia stato dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di merito (deduzione e indispensabile ai fini dell’insorgenza del dovere del giudice di cooperazione istruttoria, vedi Cass. 15794/2019: “In materia di proteine internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protesone richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegatone, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5).

Il secondo motivo – relativo alla dedotta violazione dell’art. 3 della CEDU e art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE a fronte del rischio di essere sottoposto a torture e trattamenti inumani o degradanti in caso di trasferimento in Germania e alla mancata attivazione della clausola discrezionale di cui all’art. 17 Reg. UE 604/2013 – va pur esso disatteso, perché, pur denunciando un vizio di violazione di legge, in effetti attinge il (motivato) giudizio di fatto con cui il tribunale ha escluso che la situazione giuridica e fattuale della Germania fosse tale da esporre il richiedente a rischi di compressione dei diritti umani essa appare fondata. Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese, non avendo il Ministero sostanzialmente espletato attività difensive.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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