Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22718 del 02/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 02/11/2011), n.22718
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA POLIS SPA (OMISSIS) – già Gest Line SpA -Direzione e
coordinamento di Equitalia SpA socio unico – Agente della Riscossione
per le Province di Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta,
Isernia, Napoli, Padova, Rovigo, Salerno, Venezia in persona
dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè contro
P.S. (OMISSIS) – quale socio accomandatario
della società Arzer Immobiliare Sas di Pittaro Silvano & C;
– intimato –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 22/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di VENEZIA del 10.6.08, depositata il 17/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR del Veneto con sentenza dep. il 17/09/2008 ha, rigettando l’appello della Equitalia, confermato la sentenza della CTP di Padova che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso la cartella di pagamento per ilor 1995.
La CTR aveva ritenuto la nullità della cartella per la omessa indicazione del responsabile del procedimento, ritenendo assorbiti gli altri rilievi.
Ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, la Equitalia deducendo omessa pronunzia e violazione e falsa applicazione di legge.
Si è costituita con controricorso,illustrato con memoria, l’Agenzia delle Entrate e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi fondati su violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto due profili e per violazione del principio del contraddittorio di rilievo anche costituzionale.
I contribuenti non si sono difesi.
Il motivo di ricorso dell’Equitalia relativo alla contestata nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento è palesemente fondato in quanto, chiaramente inapplicabile la L. n. 241 del 1990 alla materia tributaria, come da espressa previsione(art. 13), per quanto concerne la disposizione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 va ribadita la non previsione di nullità, in mancanza di indicazione nell’atto del responsabile del procedimento, come osservato già da questa Corte (Cass. n. 58/2009).
Sono invece inammissibili i motivi fondati sulla dedotta omessa pronuncia (per Equitalia per quanto concerne la sottoscrizione della cartella, e per l’Agenzia sulla dedotta inammissibilità del ricorso a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma, e la legittimazione passiva) avendo la CTR ritenuto invece assorbite tali questioni. Anche il terzo motivo di incidentale, relativo alla violazione dei principi anche costituzionali per non avere la CTR escluso la legittimazione dell’Agenzia, è inammissibile avendo la CTR ritenuto assorbita tale questione.
Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del secondo motivo di ricorso dell’Equitalia per manifesta fondatezza, la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo e del ricorso incidentale, con necessità di rinvio ad altra Sezione della CTR del Veneto per la decisione delle questioni ritenute assorbite.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Veneto.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011