Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22717 del 28/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.28/09/2017), n. 22717
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 551-2012 proposto da:
P.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA
PULCINELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO MARCELLO,
GIACOMO DOGLIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta
delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
BIPIESSE RISCOSSIONI S.P.A., ora Equitalia Sardegna S.p.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 422/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 29/06/2011 R.G.N. 139/2010.
Fatto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale sollevato l’INPS dall’onere della prova delle ragioni del proprio credito, attribuendo all’uopo un potere autocertificativo al difensore costituito in giudizio, e per non aver disposto la pur chiesta CTU;
che, con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per non avere la Corte di merito statuito sulla censura di difetto di potestà di autocertificazione del credito in capo ai difensori dell’INPS;
che, con riguardo al primo motivo, la Corte di merito ha in realtà spiegato che la misura del credito dell’INPS è stata accertata alla stregua dei dati esposti dall’odierno ricorrente con i modelli DM10 insoluti, i cui importi non sono mai stati contestati in giudizio, onde la consulenza tecnica avrebbe avuto un inammissibile carattere esplorativo;
che conseguentemente il motivo di ricorso si rivela, per un verso, palesemente estraneo al decisum, non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna affermazione circa il presunto potere autocertificativo della cui attribuzione ai difensori dell’ente si duole invece parte ricorrente, e per altro verso formulato in spregio del principio di specificità, dal momento che l’atto difensivo con cui parte ricorrente sostiene di aver contestato sia la validità dei titoli che la loro quantificazione non è stato trascritto nelle sue parti rilevanti nè si è indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe attualmente rinvenibile;
che analogo difetto di specificità è rinvenibile nel secondo motivo, dal momento che l’atto di appello, nel quale sarebbe in tesi contenuta la doglianza circa il difetto di potestà autocertificativa in capo ai difensori dell’INPS, non è stato trascritto nelle sue parti rilevanti nè parimenti si è indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe attualmente rinvenibile;
che conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017