Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22717 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 02/11/2011), n.22717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO TRIESTE 106, presso lo studio dell’avvocato SENATRA

EVANDRO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO di FRASCATI);

– intimata –

avverso la sentenza n. 70/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 23.5.08, depositata il 22/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Lazio con sentenza dep. il 22/07/2009 ha, respingendo l’appello di P.G., confermato la sentenza della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso del medesimo avverso l’avviso di accertamento iva, irpef, irap e addizionale regionale per il 1998.

La CTR aveva ritenuto fondato l’accertamento basato sui parametri.

Ha proposto ricorso per cassazione,illustrato con memoria, con due motivi, il ricorrente deducendo violazione e falsa applicazione di legge e vizio motivazionale. I motivi sono palesemente inammissibili.

Il ricorso andava però soggetto alle disposizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. in ordine alla formulazione dei quesiti. Questa Corte (Cass. n. 7119/2010) ha ritenuto che solo i ricorsi per Cassazione proposti contro provvedimento pubblicati o depositati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009) sono soggetti alla norma abrogatrice dell’art. 366 bis c.p.c. Nel caso di specie il provvedimento impugnato è anteriore a tale data (22/07/2008).

Orbene questa Corte ha già avuto modo di chiarire (SS.UU. n. 16528/2008) che secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l’illustrazione di ciascun motivo, a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4) si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008).

Nel caso in esame i quesiti sono del tutto pretermessi. Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Non si provvede sulle spese non essendosi l’Amministrazione difesa.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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