Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22716 del 28/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.28/09/2017),  n. 22716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 550-2012 proposto da:

P.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA

PULCINELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO MARCELLO,

GIACOMO DOGLIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

BIFIESSE RISCOSSIONI S.P.A., ora Equitalia Sardegna S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 423/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 29/09/2011 R.G.N. 140/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 29.9.2011, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato, per quanto qui rileva, la statuizione di primo grado che aveva accolto solo parzialmente l’opposizione proposta da P.P. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di taluni dipendenti, risultanti da denunce mensili presentate ma non pagate;

che avverso tale pronuncia P.P. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su di un unico motivo;

che l’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale sollevato l’INPS dall’onere della prova delle ragioni del proprio credito, attribuendo all’uopo un potere autocertificativo al difensore costituito in giudizio, e per non aver disposto la pur chiesta CTU;

che la Corte di merito ha in realtà spiegato che la misura del credito dell’INPS è stata accertata alla stregua dei dati esposti dall’odierno ricorrente con i modelli DM10 insoluti, i cui importi non sono mai stati contestati in giudizio, onde la consulenza tecnica avrebbe avuto un inammissibile carattere esplorativo;

che conseguentemente il motivo di ricorso si rivela, per un verso, palesemente estraneo al decisum, non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna affermazione circa il presunto potere autocertificativo della cui attribuzione ai difensori dell’ente si duole invece parte ricorrente, e per altro verso formulato in spregio del principio di specificità, dal momento che l’atto difensivo con cui parte ricorrente sostiene di aver contestato sia la validità dei titoli che la loro quantificazione non è stato trascritto nelle sue parti rilevanti nè si è indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe attualmente rinvenibile;

che conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA