Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22716 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 11/09/2019), n.22716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8584-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), PROCURA GENERALE REPUBBLICA DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 24181/2017 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato l’01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Torino sez. specializzata in materia d’immigrazione ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino bengalese Sa.Ra.. Per quel che interessa, a sostegno della decisione è stato affermato in primo luogo che, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come novellato dal D.L. n. 13 del 2007 conv. con modifiche nella L. n. 46 del 2017, il procedimento, regolato dagli artt. 737 c.p.c. e ss., non prevede che venga fissata obbligatoriamente l’udienza di comparizione delle parti quando sia disponibile la videoregistrazione o il verbale dell’audizione, così dovendo essere interpretati il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11. Nella specie la causa è stata decisa in camera di consiglio senza disporre tale incombente, rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del processo così come disposto dalla legge, da parte della Cancelleria, non ritenendo, peraltro, il Tribunale, necessaria, in concreto la rinnovazione dell’audizione, ancorchè espressamente richiesta, per integrazioni o chiarimenti.

Nel secondo motivo di ricorso da trattare prioritariamente, è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, proprio in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ricorrendo una delle ipotesi derogatorie della regola generale della non indispensabilità dell’udienza. Infatti il citato comma 10 prevede che il giudice provveda, visionata la videoregistrazione, e il comma 11 individua tra le ipotesi in cui è necessaria la fissazione dell’udienza proprio quella relativa alla mancanza della videoregistrazione stessa. Peraltro, nella specie, viene dedotto che il verbale sia invalido perchè non indicate le ragioni dell’omessa videoregistrazione.

Ne consegue, secondo il ricorrente, che doveva essere disposta l’udienza di comparizione ex lege.

Il motivo è manifestamente fondato alla luce del principio esposto nella recente sentenza n. 17717 del 2018, così massimata:

In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito nel D.L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio.

Non è necessario procedere all’illustrazione del merito della decisione impugnata e degli altri motivi di ricorso, in quanto assorbiti.

All’accoglimento del secondo motivo segue la cassazione con rinvio della causa al Tribunale di Torino in diversa composizione del provvedimento impugnato perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e terzo motivo, assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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