Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22716 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. I, 11/08/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 11/08/2021), n.22716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19313-2019 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Clara Mamberti

del foro di Ferrara e domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la

cancelleria della Corte di Cassazione ovvero all’indirizzo PEC del

difensore iscritto nel REGINDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 2228/2019 del Tribunale di Bologna, depositato

il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– con provvedimento notificato il 14.12.2017 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria e di ulteriore subordine il diritto costituzionale di asilo;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione D.A., che veniva respinta dal Tribunale di Bologna con decreto n. 2228 del 10.05.2019;

– la decisione evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, in quanto le dichiarazioni rese dal ricorrente non erano tali da comprovare la sussistenza del pericolo addotto, per essere la descrizione dell’episodio del litigio con lo zio generica sotto vari aspetti, non approfondendo i rapporti precedenti, se aveva cercato di difendersi o cercato aiuto fra le persone presenti. La stessa cicatrice rilevata da referto ortopedico era compatibile con una pluralità di eventi differenti; uguali considerazioni sulla collocazione temporale degli eventi. Concludeva per un giudizio di inattendibilità del richiedente. Osservava, altresì, che in riferimento alla protezione internazionale, non erano neppure stati allegati fattori di persecuzione, né aveva paventato il rischio di subire, in caso di rientro nel Paese di origine, una delle forme tipizzate di danno grave, essendosi egli limitato ad addurre problematiche di natura economica che tuttavia non si palesavano come condizioni di vita inumane. Aggiungeva che la specifica situazione della regione di provenienza, alla luce delle più accreditate COI, non evidenziava l’esistenza in Gambia di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, sì da esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi. Ne’ ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria avendo svolto il richiedente lavoro solo a tempo determinato, associato ad attività di volontariato, tale dunque da non evidenziare un particolare radicamento sul territorio, ostativo al suo rientro in Patria;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione – notificato in data 12.06.2019 – il D. affidato a questioni che possono essere ricondotte a due complessivi motivi;

– il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2 e 3 CEDU, per non avere il Tribunale applicato in modo corretto le norme sull’onere della prova e sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo, per avere omesso l’esperimento dell’istruttoria richiesta dalla legge nell’esame delle domande di protezione internazionale e per non avere valutato compiutamente la situazione personale dell’odierno ricorrente, oltre a vizio di motivazione per inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 c.p.c., n. 4. Precisa il ricorrente che il Tribunale avrebbe sostanzialmente accomunato il rifugio politico alla protezione sussidiaria, affermando che le misure principali di protezione debbano avere una radice comune nella vis persecutoria a base del rifugio politico, tutto ciò erroneamente, a suo avviso, perché i requisiti della protezione sussidiaria prescindono dalla vis persecutoria che si basa sulle ragioni tipizzate nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7.

Il Tribunale si sarebbe peraltro avvalso di informazioni sulla situazione del Paese di origine del ricorrente e della regione di provenienza riportate solo parzialmente.

La protezione internazionale sub specie delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) viene inammissibilmente contestata in ricorso.

In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 27 giugno 2018 n. 16925).

I giudici di merito hanno disconosciuto verosimiglianza alle dichiarazioni del richiedente protezione per una valutazione inefficacemente contestata in ricorso e, in applicazione dell’indicato principio, tanto vale a precludere al richiedente protezione, con l’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi anche un accertamento sulla ascrivibilità delle vicende persecutorie dedotte nel racconto alle fattispecie di riconoscimento della protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a) e b).

Il Tribunale ha comunque correttamente escluso la sussistenza del “danno grave” per debito scrutinio della fattispecie in relazione alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a) e b) nella estraneità della situazione di conflitto privato dedotto al potere costituito, correttamente individuato quale necessario esito dell’esercizio dei poteri dell’apparato amministrativo-giudiziario, e quindi in una pena capitale o comunque destinata a tramutarsi, nella sua espiazione, in un trattamento inumano o degradante.

Il giudice di merito ha altresì provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14, lett. c) D.Lgs. cit.) valorizzando il mutato assetto politico-istituzionale del Gambia.

Il ricorrente nel denunciare dell’impugnata sentenza la violazione della normativa dalla protezione sussidiaria muove dalla descrizione di una situazione politico-sociale del proprio Stato di provenienza, il Gambia, riferita al passato dittatoriale del Paese, non attualizzato al suo nuovo corso politico e, come tale, manca di confrontarsi con l’impugnata decisione.

Il Tribunale valorizza infatti, in contrario segno, l’insediamento del neo presidente B.A., avvenuto il 18 febbraio 2017, secondo fonte ANSA, e la conseguente revoca dello stato di emergenza

cui era seguito, ancora, secondo concludente motivazione, il venir meno dell’incertezza che contrassegnava il precedente periodo e l’avvio di una pacificazione della situazione del Paese, nell’intervenuto annuncio del nuovo Presidente di misure di partecipazione alla comunità internazionale e di avviate interlocuzioni tra il governo del primo e l’Unione Europea.

L’apprezzamento di fatto, concludente, e sottratto al sindacato di legittimità, ha condotto il giudice di merito ad escludere la sussistenza di una situazione di grave danno in capo al ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 anche per il profilo di cui alla lett. c).

Il ricorso nel denunciare il mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri istruttori di ufficio sulla situazione generale del Paese di origine del cittadino straniero per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sortisce l’effetto di condurre critica aspecifica ed irrilevante, là dove quel potere ufficioso ha trovato svolgimento nella sentenza impugnata con carattere di specificità ed all’attualità per indicazione delle fonti consultate;

– con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 10 Cost., art. 8 Conv. Europea Diritti dell’Uomo per avere il giudice di merito motivato solo in maniera generica e senza sufficiente istruttoria l’esame della domanda di protezione umanitaria. In altri termini, il Tribunale non avrebbe contestualizzato la situazione descritta dal richiedente, con particolare riferimento all’incapacità delle forze dell’Ordine di assicurare un minimo di protezione.

Il secondo motivo è inammissibile.

Con affermazione di principio recentemente resa da questa Corte di legittimità, chiamata a pronunciare sulla normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, si è stabilito che la nuova regolamentazione non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge. Tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione e ove resti accertata negli indicati termini la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari alla prima farà seguito il rilascio di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura “casi speciali”, soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale prevista dall’art. 1″ comma 9, di detto decreto legge (Cass. 19 febbraio 2019 n. 4890).

Esclusa la retroattività della nuova norma negli indicati termini, il ricorso resta scrutinabile in forza della pregressa disciplina e dei principi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a quest’ultima affermati. Il Tribunale di Bologna ha negato la sussistenza delle condizioni per far luogo alla misura residuale della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, sul rilievo che non sono state dimostrate “specifiche” situazioni soggettive di vulnerabiltà tali da giustificarne la concessione, non avendo il richiedente provato di rientrare in categorie in relazione alle quali siano ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità, nella congrua lettura data alla vicenda giudiziaria del richiedente.

Per l’indicato accertamento ha trovato applicazione il principio per il quale il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. 12 novembre 2018 n. 28990).

La protezione umanitaria è infatti una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 9 ottobre 2017 n. 23604).

Per converso colui che richieda protezione umanitaria è chiamato a dedurre una situazione di vulnerabilità che deve riguardare la sua personale vicenda venendo altrimenti in rilievo non la peculiare situazione di vulnerabilità del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

Agli indicati principi, da cui non si è discostato il Tribunale nell’assunta decisione, che rimane in tal modo non censurabile in questa sede, si accompagna l’ulteriore affermazione di principio per la quale, in materia di protezione umanitaria non può prescindersi, nella mancanza di prove del racconto dell’interessato ed in difetto di sollecitazioni ad acquisizioni documentali – alle quali resta ancorato il dovere istruttorio ufficioso del giudice del merito, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, – quantomeno dalla credibilità soggettiva del medesimo, analogamente a quanto avviene in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (arg. ex Cass. 21 dicembre 2016 n. 26641, in motivazione).

Il giudice di merito componendo la mancanza di prove e la non credibilità del racconto del richiedente ha in modo concludente rigettato la domanda.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità stante la mancata difesa dell’Amministrazione.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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