Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22716 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7690/2015 proposto da:

SANTA CHIARA MOTOSCAFI DI B.B. E T.L. SAS, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

STADERINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MATURI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Commisario Straordinario,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso

lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati NICOLETTA ONGARO, MAURIZIO

BALLARIN, ANTONIO IANNOTTA giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2861/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

09/10/2014, depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2273 del 2007, aveva rigettato l’opposizione proposta da Santa Chiara Motoscafi s.a.s. di B.B. e T.L. avverso l’ordinanza con la quale il Comune di Venezia aveva intimato alla società il pagamento dell’importo di Euro 344,00, a titolo di sanzione amministrativa – per avere effettuato, in data 12 novembre 2006, servizio di trasporto pubblico non di linea senza l’autorizzazione necessaria per attraversare il Canale dei (OMISSIS) – e proceduto alla confisca del motoscafo.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 22 dicembre 2014, ha confermato il rigetto dell’opposizione.

Per la cassazione della sentenza d’appello la società Santa Chiara ha proposto ricorso, al quale ha resistito il Comune di Venezia con controricorso.

2. – In prossimità dell’udienza la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a spese compensate, notificato alla controparte in data 24 giugno 2016, e accettazione del Comune di Venezia, notificata il 28 giugno 2016.

3. – Sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del ricorso, ai sensi degli artt. 306 e 390 c.p.c., senza pronuncia sulle spese in considerazione del raggiunto accordo tra le parti.

Non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato in quanto misura lato sensu sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione, prevista espressamente per i casi di rigetto o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso (ex plurimis, Cass., sez. 6-1, ordinanza n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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