Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22715 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.28/09/2017),  n. 22715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29628/2011 proposto da:

P.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA

PULCINELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO MARCELLO,

GIACOMO DOGLIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ENRICO

MITTONI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 421/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 08/08/2011 R.G.N. 138/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’8.8.2011, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato, per quanto qui rileva, la statuizione di primo grado che aveva accolto solo parzialmente l’opposizione proposta da P.P. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di taluni dipendenti; che avverso tale pronuncia P.P. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi;

che l’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione per decorrenza dei termini di legge; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la sentenza impugnata è stata notificata al difensore dell’odierno ricorrente in data 2.9.2011, mentre il ricorso per cassazione risulta notificato agli odierni intimati in data 15-16.11.2011; che la notifica al difensore costituito presso il domicilio eletto determina, ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., il decorso del termine breve per l’impugnazione in sede di legittimità, il quale, essendo fissato in sessanta giorni (art. 325 c.p.c., comma 2), alla data di notifica dell’odierno ricorso era spirato;

che conseguentemente l’impugnazione va dichiarata inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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