Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22715 del 28/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.28/09/2017), n. 22715
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29628/2011 proposto da:
P.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA
PULCINELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO MARCELLO,
GIACOMO DOGLIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ENRICO
MITTONI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta
delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 421/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 08/08/2011 R.G.N. 138/2010.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata l’8.8.2011, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato, per quanto qui rileva, la statuizione di primo grado che aveva accolto solo parzialmente l’opposizione proposta da P.P. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di taluni dipendenti; che avverso tale pronuncia P.P. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi;
che l’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione per decorrenza dei termini di legge; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la sentenza impugnata è stata notificata al difensore dell’odierno ricorrente in data 2.9.2011, mentre il ricorso per cassazione risulta notificato agli odierni intimati in data 15-16.11.2011; che la notifica al difensore costituito presso il domicilio eletto determina, ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., il decorso del termine breve per l’impugnazione in sede di legittimità, il quale, essendo fissato in sessanta giorni (art. 325 c.p.c., comma 2), alla data di notifica dell’odierno ricorso era spirato;
che conseguentemente l’impugnazione va dichiarata inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017