Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22715 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 20/10/2020), n.22715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6515-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANT’ANTIMO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA ADRIANA

5, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LEONE, rappresentato

e difeso dagli avvocati VALERIO BARONE, MAURIZIO NAPOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8001/2015 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 09/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 8001/08/2015, depositata il 9 settembre 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania respinse sia l’appello principale proposto dall’Amministrazione finanziaria, sia quello incidentale proposto dal Comune di Sant’Antimo, quest’ultimo limitato alla disciplina delle spese di lite, compensate tra le parti dal giudice di primo grado, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli, che aveva accolto il ricorso dell’ente locale avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata in eccesso per l’anno d’imposta 2005, non essendo state portate dal Comune in deduzione dal valore della produzione netta, ai fini della determinazione dell’imposta in oggetto, le spese sostenute per contributi previdenziali in favore di dipendenti invalidi civili in servizio e le spese sostenute relative ai dipendenti disabili.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Sant’Antimo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto tempestiva la domanda di rimborso proposta dall’ente locale, sul presupposto che il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 dovesse computarsi con decorrenza dalla data del versamento del saldo dell’imposta dovuta.

2. Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria censura ancora la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè la decisione della CTR, pur avendo affermato che nella fattispecie in esame il dies a quo ai fini del decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda di rimborso dovesse fissarsi alla data del saldo (versato, secondo l’Amministrazione ricorrente, il 16 gennaio 2006), aveva poi fondato l’assunto della tempestività della proposizione della domanda di rimborso, presentata dall’ente locale il 22 ottobre 2010, individuando al 31 ottobre 2006 (data di presentazione della dichiarazione IRAP 2006 per l’anno d’imposta 2005), la data a decorrere dalla quale dovesse computarsi il termine di decadenza in questione.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

3.1. La giurisprudenza più recente di questa Corte in materia, alla quale va assicurata continuità, ha ripetutamente affermato (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 17 maggio 2017, n, 12269; Cass. sez. 6-5, ord. 20 luglio 2016, n. 14868; Cass. sez 6-5, 19 dicembre 2014, n. 27136; Cass. sez. 5, 12 marzo 2014, n. 5643; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2014, n. 4166; Cass. sez. 5, 16 novembre 2011, n. 24058; Cass. sez, 5, 26 maggio 2008, n. 13478) che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, di quarantotto mesi dalla data del versamento, secondo la formulazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 applicabile ratione temporis, decorre, nell’ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento.

3.2. Orbene, nella fattispecie in esame, il disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a) nella sua formulazione applicabile ratione temporis, nel dettare disposizioni ai fini della determinazione della base imponibile, prevede, per quanto qui rileva, che sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative ai disabili.

3.2.1. Fin dal momento del versamento di ciascun acconto alcuna incertezza poteva dirsi quindi sussistente sul fatto che dette spese dovessero essere dedotte ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP.

3.2.2. Ne consegue che il termine di decadenza doveva farsi decorrere dalla data di ciascun versamento in acconto.

3.3. Proprio in fattispecie inerente ad istanza di rimborso IRAP, questa Corte ha di recente (cfr. Cass. sez. 5, ord. 29 marzo 2019, n. 8847) ribadito che “in tema di rimborsi di imposte indebitamente corrisposti, il termine di decadenza di quarantotto mesi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 decorre dalla data del versamento, indipendentemente sia dalla di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in relazione al quale è stato effettuato il versamento, sia da quella di scadenza del termine ultimo normativamente previsto per il versamento del saldo relativo a quanto dichiarato”.

3.3.1. A ciò consegue che alla data del 22 ottobre 2010, in cui il Comune di Sant’Antimo propose la propria domanda di rimborso dell’imposta versata in eccesso, incontroverso in fatto che l’ultimo versamento in questione oggetto della relativa istanza fosse stata effettuato il 16 gennaio 2006, esso era già incorso nella decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

3.3.2. Nè, in contrario avviso, può indurre l’argomento addotto dall’amministrazione locale controricorrente che, con riferimento al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 30, comma 5, secondo cui, per quanto qui rileva, “In deroga alle disposizioni del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1” (tra cui i Comuni) “versano l’acconto mensilmente con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall’applicazione dell’aliquota prevista nell’art. 16, comma 2, all’ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente”, ciò lasciando intendere, secondo parte controricorrente, che lo scomputo delle spese possa avvenire in sede di dichiarazione annuale.

Detto assunto non impedisce, infatti di rilevare che, in tema di decadenza, la norma base resta quella del D.P.R. n. 602 del 1973, succitato art. 38 legata pur sempre, quanto alla decorrenza, alla data del versamento (cfr. la già citata Cass. ord. n. 8847/19), dovendosi rilevare come lo stesso Comune controricorrente, pur riferendo a “prassi” (pag. 11 del controricorso) dei Comuni che utilizzano il sistema retributivo, quella di dedurre mensilmente l’importo delle deduzioni per disabili spettanti mese per mese, riconosca implicitamente che i presupposti in ragione dei quali poter operare le deduzioni sono già noti al momento del versamento di ciascun acconto dell’imposta.

4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.

5. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con rigetto dell’originario ricorso del Comune di Sant’Antimo.

6. Possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo all’andamento del giudizio, le spese del doppio grado del giudizio di merito, ponendosi a carico del controricorrente, secondo soccombenza, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del Comune di Sant’Antimo.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna il controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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