Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22715 del 08/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22715
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7454/2015 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato RENATO CHIESA giusta procura a margine del
controricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE MONASTIR, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GUENDALINA GARAU,
CARLO AUGUSTO MELIS COSTA giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2385/2014 del TRIBUNALE di CAGLIARI del
29/05/2014, depositata il 01/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato RENATO CHIESA, difensore del ricorrente, che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato GUENDALINA GARAU, difensore del controricorrente,
che si riporta agli scritti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che P.A. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cagliari, depositata in data 1 settembre 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Serramanna, di rigetto dell’opposizione proposta dal sig. P. avverso l’accertamento in data (OMISSIS) della violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 9 e nei confronti del Comune di Monastir;
che, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale ha escluso che la previsione – contenuta nel contratto di noleggio dell’apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni – di un “corrispettivo per ogni transito rilevato dal sistema” potesse incidere sulla legittimità dell’attività di accertamento delle violazioni;
che, in ogni caso, eventuali irregolarità concernenti il contratto di noleggio sotto il profilo del rispetto della disciplina dell’appalto pubblico – quale la mancata indicazione della predeterminazione del valore dell’appalto – non potevano incidere sulla validità dell’accertamento delle infrazioni;
che non sussisteva il denunciato sviamento della funzione di prevenzione degli apparecchi di rilevamento della velocità, e ciò in quanto, per un verso, non erano sindacabili le scelte discrezionali della P.A. nella individuazione dei luoghi nei quali effettuare il rilevamento, e, per altro verso, era ravvisabile nella specie l’effettività della finalità di prevenzione, in ragione delle caratteristiche della strada, della densità del traffico e del numero di incidenti verificatisi;
che il Comune di Monastir resiste con controricorso;
che il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che il ricorso è infondato;
che con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 85 del 2001, art. 1 e art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 6 e della L. n. 120 del 2010, art. 61, comma 1, nonchè vizio di motivazione, in assunto insufficiente e illogica, e si contesta l’argomentazione con cui il Tribunale ha escluso che, nel caso di specie, le modalità di determinazione del compenso per l’appaltatore, in sede di noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità, incidano sulla legittimità degli accertamenti e delle relative sanzioni;
che con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione, in assunto insufficiente e illogica, con riferimento alla ritenuta insussistenza dello sviamento di potere, che era invece desumibile dai molteplici elementi allegati dall’opponente, a partire dalla contestata modalità di determinazione del compenso per la società di noleggio delle apparecchiature, elusiva del divieto previsto dalla L. n. 120 del 2010, art. 61, fino alla irregolare collocazione dei cartelli di avviso della presenza dei rilevatori di velocità, che era stata sostanzialmente ammessa dal Comune di Monastir nella memoria di costituzione dinanzi al Giudice di pace datata 23 febbraio 2011;
che le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perchè connesse, sono infondate;
che in premessa si deve ribadire il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice ordinario può sindacare la legittimità del provvedimento presupposto, al fine della sua eventuale disapplicazione ove lo ritenga illegittimo, e tale controllo, quando venga prospettato uno sviamento di potere, può spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non può tradursi in una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate dall’amministrazione, ovvero in una verifica della idoneità delle scelte compiute dall’amministrazione per perseguire gli scopi normativamente previsti (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 21173 del 2006);
che nel caso di rilevamento della velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra il comune interessato e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell’infrazione rilevata e contestata all’utente della strada, e non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo degli apparecchi di rilevazione;
che pertanto l’eventuale illegittimità del contratto, nella specie peraltro esclusa con motivazione esaustiva e immune da vizi logici, non si riverbera sulla violazione accertata;
che non sussiste vizio di motivazione, riferito con il secondo motivo alla ritenuta insussistenza dello sviamento di potere, in quanto il Tribunale ha evidenziato, come già il Giudice di pace, l’effettiva finalità di prevenzione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità in ragione delle caratteristiche della strada in oggetto, della densità del traffico e dei numerosi incidenti stradali ivi verificatisi;
che la questione della incongruità della distanza dei cartelli di segnalazione della postazione di rilevamento, dedotta sub specie di vizio di motivazione, risulta in primo luogo carente di autosufficienza, poichè il ricorrente richiama la memoria di costituzione del Comune di Monastir dinanzi al Giudice di pace ma non ne riporta il contenuto, e, in ogni caso, non pertinente giacchè, come emerge dal ricorso, lo sviamento di potere è stato denunciato con riferimento alla invalidità del contratto di noleggio delle apparecchiature di rilevamento (pag. 4 del ricorso);
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, come in dispositivo;
che, trattandosi di ricorsò proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13. comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016