Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22714 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.28/09/2017),  n. 22714

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29937/2011 proposto da:

C.C., C.F. (OMISSIS), nella qualità di titolare dell’impresa

individuale omonima, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 32, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DANESE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RITA RASPANTI,

ANDREA ROSSI che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

ENI S.P.A. C.F. (OMISSIS), PCM S.R.L.;

– intimati –

nonchè da:

ENI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PAOLO COLOMBO, MATTEO BACIGALUPO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.C. C.F. (OMISSIS), nella qualità di titolare dell’impresa

idividuale omonima, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 32, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DANESE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.E. (OMISSIS), PCM S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 640/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 14/09/2011 R.G.N. 574/2010.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’appello di Genova, con sentenza pubblicata in data 14/9/2011 e notificata in data 11/10/2011, ha accolto l’appello proposto dall’Inail contro la sentenza resa dal Tribunale di Chiavari che aveva rigettato la domanda proposta dall’Istituto per ottenere, in via di regresso, da C.C. e da Eni s.p.a. le somme erogate a seguito dell’ infortunio sul lavoro subito da M.D., per una improvvisa fiammata sprigionatasi da un pozzetto di controllo presso il distributore di carburante di proprietà della società Eni s.p.a., chiamata in garanzia dallo stesso gestore C., ed oggetto di un contratto di manutenzione intercorso tra la società proprietaria e PCM s.r.l. pure chiamata in garanzia da Eni s.p.a.;

che la Corte territoriale dopo aver dato atto che il procedimento penale promosso nei riguardi di C.C. e di P.M. delegato di Eni s.p.a. si era concluso con l’archiviazione per l’impossibilità di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, in riforma della sentenza impugnata, dopo aver ricostruito l’accadimento ed aver riscontrato la responsabilità in eguale misura del datore di lavoro C. e di Eni s.p.a., ha condannato i medesimi a versare all’ I.n.a.i.l., ciascuno, la somma di Euro 6.337,73 ed ha rigettato la domanda di garanzia proposta C.C. nei riguardi di Eni s.p.a e di quest’ ultima nei riguardi di P.C.M. s.r.l.;

che avverso tale sentenza C.C. ha proposto ricorso affidato ad unico motivo riferito sia a violazione di legge, relativamente alla sussistenza del nesso causale, che al vizio di motivazione;

che l’I.n.a.i.l. ha opposto difese con controricorso;

che Eni s.p.a. ha proposto controricorso, contenente nelle sole conclusioni dichiarazione di ricorso incidentale, articolato in unico motivo con duplice prospettazione a cui hanno opposto difese sia C.C. che l’I.n.a.i.l.;

che il P.G. non ha depositato conclusioni;

che l’Inail ha depositato memoria oltre che, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.., la copia della sentenza impugnata notificata ai procuratori costituiti di ENI s.p.a. e di C.C. in data 11 ottobre 2011, dandone rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che è opportuno, preliminarmente, esaminare il ricorso incidentale proposto da Eni s.p.a. formulato solo in sede di conclusioni del controricorso che denuncia la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. ed il vizio di motivazione in ordine alla dinamica dell’evento del 20 novembre 2003;

che tale atto è stato avviato alla notifica il 16 gennaio 2012 mentre la sentenza impugnata risulta essere stata notificata dall’I.n.a.i.l all’avvocato Matteo Bacigalupo ed all’avvocato Lucio Nicolais, procuratori di Eni s.p.a., in data 11 ottobre 2011;

che di tale notifica Eni s.p.a non ha dato comunicazione nel proprio controricorso contenente ricorso incidentale, limitandosi a riferire, in epigrafe, le date di Delib. e di deposito della sentenza impugnata e, nel corpo dell’atto alla pagina 4, di una notifica della sentenza da parte dell’I.n.a.i.l. omettendo di indicarne la data e di depositarne copia in violazione del disposto dell’art. 369 c.p.c., n. 2, che sanziona l’omissione con l’improcedibilità del ricorso;

che, peraltro, il controricorso e il ricorso incidentale di Eni s.p.a. sono stati notificati il 16/19 gennaio 2012 alle controparti e cioè fuori dal termine di cui all’art. 326 c.p.c., ancorchè entro quello di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., il che impone la verifica della sussistenza dei presupposti per l’operatività del disposto dell’art. 334 c.p.c., a tenore del quale le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate a integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza;

che, in particolare, nel caso di specie la Corte d’appello di Genova ha respinto sia la domanda di garanzia proposta dal C. nei riguardi di Eni s.p.a. che quella proposta da Eni s.p.a. nei riguardi di P.M.I. s.r.l., ritenendo solo i primi due soggetti responsabili e graduando in pari misura i rispettivi apporti causali rispetto all’evento;

che dunque Eni s.p.a., non essendo risultata soccombente rispetto alla domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dal C., non ha ai sensi dell’art. 100 c.p.c., interesse a proporre impugnazione incidentale in dipendenza della circostanza che con il ricorso principale, seppure in via subordinata, C. chiede accogliersi la domanda di garanzia rigettata dalla Corte d’appello, restando ovviamente possibile la reiterazione delle difese già svolte nei gradi di merito ai sensi dell’art. 346 c.p.c., per ribadire la propria assenza di responsabilità;

che, l’ammissibilità del ricorso incidentale tardivo potrebbe ritenersi solo nella forma dell’impugnazione adesiva riguardo alla richiesta, formulata dal C. in via principale, di ritenere semplicemente infondate le domande dell’I.N.A.I.L. in quanto l’eventuale accoglimento di tale domanda potrebbe mutare, migliorandolo, l’assetto determinatosi in precedenza ed in relazione al quale la società ha dimostrato di aver fatto acquiescenza non proponendo tempestiva impugnazione;

che, tuttavia, l’unico motivo proposto alla pagina 5 del controricorso di Eni s.p.a. cumula in modo non ammissibile censure di violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e ravvisa il fatto controverso e decisivo nell’intero accertamento della dinamica del sinistro del 20 (OMISSIS);

che tale modalità di formulazione del motivo è inammissibile giacchè in unico contesto trovano formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo

una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (vd. Cass. 9470/2010; 7394/2010; 25722/2014);

che il motivo di ricorso proposto dal ricorrente in via principale, che ha per oggetto il vizio motivazionale in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, è infondato oltre a presentare profili di inammissibilità laddove congiunge alla formulazione di tale vizio anche una affermata violazione di legge in merito all’asserita sussistenza del nesso causale, senza altra indicazione della normativa che si assume violata;

che, in particolare, è stato ripetutamente affermato (vd. Cass. n. 24298/2016; 5353/2007) che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione;

che, inoltre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cnella formulazione previgente alla innovazione introdotta dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, il vizio motivazionale deve cadere su di un punto decisivo della controversia e l’accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e l’evento dannoso rientra tra i compiti del giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, la quale, nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è legittimata al solo controllo sull’idoneità delle ragioni addotte dal giudice del merito a fondamento della propria decisione (vd. Cass. 7086/2005; 3492/2002; 9754/2005);

che il ragionamento svolto dalla Corte territoriale è immune da vizi di tale natura dal momento che la ricostruzione delle cause che produssero la vampata che colpì M.D. è stata condotta sulla scorta delle risultanze della perizia svolta durante il procedimento penale che nessuna delle parti ha messo in discussione e che non aveva accertato in maniera inequivocabile quale fosse stata la causa scatenante la scintilla che provocò la vampata di fuoco;

che tale aspetto della dinamica dell’infortunio è stato giudicato non essenziale sulla scorta della valorizzazione di altre circostanze pure debitamente riscontrate che sono state ritenute prevalenti ed assorbenti rispetto alla lacuna predetta, imponendosi quali prevalenti per effetto della ricostruzione degli obblighi normativi di tipo preventivo e precauzionale a cui sia l’attività del gestore dell’impianto di distribuzione dei carburanti che il suo proprietario devono conformarsi e che, quindi, devono ritenersi sufficienti a fondare, se inadempiuti, la astratta responsabilità penale e, quindi, la responsabilità civile che sostiene l’utile esercizio dell’azione di regresso proposta dall’Inail ai sensi del T.U. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11;

che, in tal senso, è stato correttamente ritenuto sufficiente accertare che il datore di lavoro non ha osservato gli obblighi contenuti nell’art. 2087 c.c. e nel D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 331,332,354,358 e 36, poichè non ha sorvegliato adeguatamente che non si formassero concentrazioni di infiammabili, nè ha provveduto a che fossero installati apparecchi indicatori di eventuali dispersioni;

che tale modalità di ricostruzione della responsabilità del datore in ipotesi di infortunio di lavoro risponde perfettamente al modello di corretto accertamento della responsabilità civile ai fini del sorgere del credito dell’INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, essendo stato accertato, in sede civile, che il fatto costituisce astrattamente reato perseguibile d’ufficio di lesioni colpose, in adesione ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto dell’accertamento del nesso causale nei reati omissivi colposi;

che, in particolare, sì è affermato che in tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c., ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore (vd. Cass. sez. 4 penale sentenza n. 46979 del 10/11/2015; 8641/2010).

Che, il ricorso principale va, dunque, rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile;

che le spese vanno poste a carico del ricorrente principale in favore dell’I.n.ai.l. nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate tra C.C. ed Eni s.p.a. attesa la reciproca soccombenza,ò nulla nei riguardi di PCM s.r.l. che non ha svolto alcuna attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da ENI s.p.a.; dichiara compensate le spese del giudizio nei confronti di ENI s.p.a.; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell’INAIL, che liquida in Euro 2500,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15 per cento e spese accessorie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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