Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22714 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. un., 11/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 11/09/2019), n.22714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3967/2019 proposto da:

C.F., in proprio e n.q., elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA, CONSIGLIO NAZIONALE

FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 149/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 22/11/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato C.F..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/11/2018 il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame interposto dall’avv. C.F. in relazione alla decisione del C.O.A. di Latina del 7/8/2015, irrogativa della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale forense per la durata di mesi 9.

Avverso la suindicata decisione del C.N.F. il C. propone ora ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, formulando altresì istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia “violazione dell’art. 33 regolamento 21 Febbraio 2014, n. 2”.

Si duole che l’impugnata pronunzia è stata emessa quando il nuovo regolamento n. 2 del 21/2/2014 disciplinante il procedimento disciplinare era stato già emanato ed in vigore, sicchè la corte di merito ha erroneamente ritenuto applicabile il termine d’impugnazione di cui al previgente R.D.L. n. 158 del 1933, art. 50, comma 2, anzichè a quello previsto dall’art. 26 del nuovo procedimento disciplinare.

Lamenta non essersi considerato che le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo la L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, recepito il criterio del favor rei in luogo del criterio del tempus regit actum.

Il motivo è fondato e va p.q.r. accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, la L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5 (rubricato “Disposizioni transitorie”) dispone che l'”entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato” (v. Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 16/2/2015, n. 3023).

Si è al riguardo da queste Sezioni Unite osservato che, nel fissare il momento di transizione dall’operatività del vecchio a quella del nuovo Codice Deontologico (approvato il 31 gennaio 2014, pubblicato il 16 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014), la nuova legge professionale espressamente regola (a tale stregua prevenendo le incertezze interpretative manifestatesi in occasione di precedenti successioni di norme deontologiche) la successione nel tempo delle norme dell’allora vigente e di quelle del nuovo Codice Deontologico (e delle ipotesi d’illecito e delle sanzioni da esse rispettivamente contemplate) improntandola al criterio del favor rei (v. Cass., Sez. Un., 16/2/2015, n. 3023).

Si è al riguardo altresì posto in rilievo che tra le principali innovazioni rispetto a quello previgente il nuovo Codice Deontologico Forense presenta la (ancorchè non assoluta, certamente tendenziale) tipicizzazione degli illeciti e la predeterminazione delle sanzioni correlativamente applicabili.

Si è per altro verso sottolineato che la norma di cui al suindicato art. 65 è volta a regolare la successione tra le norme del vecchio e del nuovo Codice deontologico, e quindi delle fattispecie incriminatrici e delle correlative sanzioni di natura amministrativa applicabili, laddove per gli istituti regolati da fonte diversa dal Codice deontologico, e in particolare dalla legge, “resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative”, attesa la scelta discrezionale del legislatore volta a “potenziare l’efficacia dissuasiva della sanzione, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi (Corte Cost. 20 luglio 2016, n. 193)” (così Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9558).

Si è in argomento ulteriormente precisato che nel dettare la disciplina transitoria stabilendo che si applicano le norme più favorevoli per l’incolpato anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, la L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, fa espresso e specifico riferimento alle norme del nuovo Codice Deontologico Forense (Regolamento C.N.F. n. 1 del 2014), e non anche a quelle del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014 (recante “Procedimento disciplinare”), con la conseguenza che quest’ultimo si applica – come detto – solamente alle norme del Codice Deontologico Forense, laddove trattandosi come nella specie di atto d’impugnazione la norma applicabile, con riferimento ai relativi termini, è non già (come erroneamente sostenuto dall’odierno ricorrente) la disciplina individuabile alla stregua del principio del favor rei bensì quella vigente al momento della relativa proposizione, in applicazione del principio tempus regit actum, invero richiamato nelle stesse premesse del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014 sul Procedimento disciplinare mediante il riferimento alla L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 1 (v. Cass., 24/7/2018, n. 19653).

A tale stregua, il termine per proporre ricorso avanti al C.N.F. previsto alla L. n. 247 del 2012, art. 61, comma 1, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1/1/2015, data di entrata in vigore del Regolamento C.N.F. 21 febbraio 2014 n.

2, in quanto la regola transitoria dettata alla L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 1, inibisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti (v. Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32360).

Orbene, nella specie la decisione del C.O.A. di Latina del 19/6/2012 risulta notificata all’odierno ricorrente il 28/10/2015, allorquando il Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014 sul Procedimento disciplinare era già vigente.

A tale stregua, il termine (perentorio) d’impugnazione della decisione del C.O.A. di Latina in argomento era quello di 30 giorni stabilito dalla vigente disciplina (e non già quello previgente di 20 giorni R.D.L. n. 158 del 1933, ex art. 50, comma 2), sicchè erroneamente il gravame è stato invero nell’impugnata sentenza dal C.N. F. (che allorquando pronunzia in materia disciplinare è un giudice speciale istituito con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della VI disp. transitoria della Costituzione: v. Cass., Sez. Un., 23/3/2005, n. 6213, e da ultimo, Cass., Sez. Un., 3/11/2017, n. 26148) ritenuto tardivamente proposto.

Nell’affermare che “a norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50 (recte, n. 158), il ricorso al CNF deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della decisione disciplinare”, il C.N.F. ha dunque disatteso il suindicato principio.

Dell’impugnata sentenza, dichiarata inammissibile l’istanza cautelare di sospensione dell’impugnata sentenza stante la mancata indicazione nel ricorso delle ragioni deponenti per la sussistenza del fumus boni iuris e non valendo al riguardo il generico rinvio alle “argomentazioni svolte nel ricorso” attesa la formulazione in violazione del requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che lo connota, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al C.N.F., che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al C.N.F., in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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