Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22714 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7242/2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), PREFETTURA ROMA UFFICIO TERRITORIALE

GOVERNO, COMUNE MENTANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2939/2015 del TRIBUNALE di ROMA del

02/02/2015, depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.M., con ricorso spedito per la notifica il 6 marzo 2015, chiede la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, depositata e notificata il 9 febbraio 2015, che ha rigettato l’appello proposto dal medesimo C. avverso l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Roma si era dichiarato incompetente per territorio a decidere sull’opposizione a cartella esattoriale emessa per mancato pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria;

che, nella contumacia della Prefettura di Roma, di Equitalia Sud s.p.a. e del Comune di Mentana, il Tribunale ha confermato la statuizione di incompetenza, osservando, nell’ordine: a) che trovava applicazione l’art. 27 c.p.c., in quanto il giudizio di opposizione a cartella esattoriale è giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; b) che la cartella esattoriale – equiparabile al precetto – non conteneva le indicazioni richieste dall’art. 480 c.p., comma 3, nè a tal fine assumeva significato la menzione della sede di Equitalia Sud contenuta nell’intestazione dell’atto; c) che pertanto la competenza si era radicata nel luogo di notificazione, presso il domicilio dell’opponente, in (OMISSIS); d) che il rilievo officioso dell’incompetenza era tempestivo; e) che non assumeva rilievo il foro della violazione non essendo in discussione la validità dell’accertamento, ma soltanto l’avvenuto pagamento della sanzione;

che gli intimati Prefettura di Roma, Equitalia Sud spa, Comune di Mentana non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico motivo è dedotta violazione degli artt. 615, 480 e 27 c.p.c. e si contesta la decisione di incompetenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 2;

che il ricorso è ammissibile ma infondato;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la sentenza del Tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., non rilevando la non proponibilità del predetto mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., che, di conseguenza, è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salvo che – come nella specie – risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza impugnata, convertendosi in tal caso il ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 22959 del 2010);

che la doglianza è infondata;

che correttamente il Tribunale ha escluso che la cartella esattoriale contenesse la dichiarazione di residenza o domicilio della parte istante – che è cosa evidentemente diversa dalla indicazione della sede della parte istante, che si trova nella intestazione della cartella -, ed ha quindi ritenuto applicabile il criterio residuale del luogo di notifica della intimazione (ex plurimis, Cass., sez. 2, ordinanza n. 8704 del 2011; sez. 6-2, ordinanza n. 5803 del 2015);

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in mancanza di difesa delle parti intimate;

che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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