Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22713 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 20/10/2020), n.22713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10648/2013 R.G. proposto da:

S.M., ((OMISSIS)) rappresentato e difeso giusta delega in

atti dall’avv. Luigi Giuliano (PEC avvocatogiuliano90pec.it) con

domicilio eletto in Roma alla via Conca d’oro n. 221 presso lo

studio dell’avv. Antonio Giuliano;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 462/1/12 depositata il 15/10/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

09/07/2019 dal consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Commissione Tributaria Regionale delle Campania, sezione staccata di Napoli, con sentenza del 15 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da S.M. contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, che aveva a sua volta dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP ed ILOR, dei maggiori ricavi da lui conseguiti nell’anno di imposta 2005;

– la CTR ha rilevato che il primo giudice aveva motivatamente respinto l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso e che l’appellante si era limitato a ribadire che la notifica era nulla, senza svolgere motivi inerenti al petitum ed alla causa petendi, senza prendere in considerazione la sentenza appellata e senza chiarire le ragioni del proprio dissenso rispetto alla pronuncia;

– S.M. propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 degli artt. 24,101 e 104 Cost. nonchè nullità della sentenza, per avere la CTR mancato al dovere di evidenziare l’iter logico – giuridico sotteso alla propria decisione, avendo reso una motivazione meramente apparente;

– il motivo è infondato;

– invero, dalla lettura della sentenza gravata si evince come l’appello sia stato qualificato “inammissibile” (riga n. 8 delle considerazioni in diritto della CTR), perchè “l’appellante si è limitato a ribadire la irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento omettendo di entrare nel merito del petitum e della causa petendi, quindi non prende in nessuna considerazione la sentenza appellata, menzionata solo in quanto meritevole di riforma in ragione di un mero richiamo a quanto dedotto nel ricorso introduttivo”;

– risulta evidente quindi come la motivazione sia presente, e non meramente apparente, avendo la CTR in concreto ritenuto inammissibile l’appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53;

– il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 per avere il secondo giudice apoditticamente affermato che la sentenza della CTP non era stata specificamente censurata;

– il motivo è fondato;

– invero, non si vede in quale altro modo S. avrebbe potuto “prendere in considerazione” (ovvero censurare) la prima decisione, emessa in rito (avendo il primo giudice accertato la validità della notifica dell’avviso), se non illustrando nuovamente in sede d’appello le ragioni per le quali la notifica doveva ritenersi nulla;

– la CTR, pertanto, dopo aver espressamente dato atto che, per un verso, S. aveva ribadito le ragioni di irregolarità della notifica dell’avviso e, per l’altro, aveva operato un richiamo (ancorchè definito “mero”)a quanto dedotto nell’atto introduttivo, avrebbe dovuto ritenersi investita della devoluzione dell’intera materia controversa;

– infatti, come già ripetutamente affermato da questa Corte, qualora l’impugnazione investa una pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito, l’appellante può limitarsi nel gravame a denunciare l’erroneità della decisione ed a richiamare l’atto introduttivo del primo grado, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito, di cui il giudice del gravame può prendere conoscenza visionando l’atto nel fascicolo dell’appellante ovvero in quello d’ufficio di primo grado, atteso che dall’accoglimento dell’impugnazione discende l’integrale devoluzione al giudice dell’appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado (Cass. nn. 5031/05, 6481/010);

– il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente propone in questa sede la questione di nullità della notifica non esaminata dalla CTR, è assorbito;

– all’accoglimento del secondo motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

– la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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